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Document 32016R0679R(03)

    Rettifica del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119 del 4 maggio 2016)

    GU L 74 del 4.3.2021, p. 35–47 (GA)
    GU L 74 del 4.3.2021, p. 35–38 (ES, EL, HR, HU)
    GU L 74 del 4.3.2021, p. 35–45 (NL)
    GU L 74 del 4.3.2021, p. 35–35 (DE, IT, LT, PL, PT, SK)
    GU L 74 del 4.3.2021, p. 35–42 (CS)
    GU L 74 del 4.3.2021, p. 35–89 (FI)
    GU L 74 del 4.3.2021, p. 35–36 (SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/corrigendum/2021-03-04/oj

    4.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 74/35


    Rettifica del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

    ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119 del 4 maggio 2016 )

    Pagina 29, considerando 158:

    anziché:

    «(158)

    Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto dell’Unione o degli Stati membri, hanno l’obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo termine per l’interesse pubblico generale. (…).»

    leggasi:

    «(158)

    Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che il regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che conservano documenti d’archivio di pubblico interesse dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto dell’Unione o degli Stati membri, hanno l’obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a documenti d’archivio con un valore a lungo termine per l’interesse pubblico generale. (…).».

    Pagina 67, articolo 56, paragrafo 1:

    anziché:

    «1.   Fatto salvo l’articolo 55, l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all’articolo 60.»

    leggasi:

    «1.   Fatto salvo l’articolo 55, l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all’articolo 60.».


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