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Document 32016R0534

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/534 della Commissione, del 31 marzo 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

C/2016/2043

GU L 89 del 6.4.2016, pp. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/534/oj

6.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/534 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2016

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.

(2)

Il latte e i derivati del latte del capitolo 4 comprendono i permeati lattieri, che sono prodotti lattieri caratterizzati da un elevato tenore di lattosio, ottenuti eliminando i grassi e le proteine del latte dal latte, dal siero di latte, dalla crema di latte e/o dal latticello dolce e/o da materie prime analoghe mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.

(3)

Vi sono pareri discordanti per quanto riguarda la classificazione dei permeati di siero di latte e dei permeati di latte nella voce 0404. Nell'interesse della certezza del diritto, è quindi necessario chiarire il campo di applicazione delle sottovoci 0404 10 e 0404 90 per quanto riguarda tali prodotti.

(4)

La distinzione tra «permeato di siero di latte» e «permeato di latte» può essere effettuata mediante la rilevazione o meno di sostanze che sono associate alla produzione del siero di latte. Occorre quindi utilizzare tale criterio, associato a un criterio organolettico, per distinguere tra permeato di siero di latte e permeato di latte.

(5)

La sottovoce 0404 10 dovrebbe comprendere il «permeato di siero di latte», un prodotto che in generale presenta un odore leggermente acido, ottenuto mediante ultrafiltrazione del siero di latte o di miscele di costituenti naturali del siero di latte. La classificazione dei permeati lattieri in tale sottovoce dovrebbe essere subordinata alla presenza di sostanze associate alla produzione del siero di latte (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacropeptidi) in tale prodotto.

(6)

La sottovoce 0404 90 dovrebbe comprendere il «permeato di latte», un prodotto che in generale presenta un odore latteo, ottenuto mediante ultrafiltrazione del latte. La classificazione dei permeati lattieri in tale sottovoce dovrebbe essere subordinata al livello quantitativamente limitato o all'assenza di sostanze associate alla produzione di siero di latte in tale prodotto.

(7)

Il metodo di riferimento per la rilevazione di acido lattico e lattati (metodo ISO 8069:2005) è previsto nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione (2) e il metodo di riferimento per rilevare la presenza di siero di latte presamico (ossia la presenza di caseinomacropeptidi come i glicomacropeptidi) è previsto nell'allegato XII di detto regolamento. Tali metodi dovrebbero essere utilizzati anche ai fini della corretta classificazione dei prodotti interessati dal presente regolamento.

(8)

Al fine di garantire la corretta classificazione dei prodotti in questione, è opportuno inserire nuove note complementari al capitolo 4 della seconda parte della nomenclatura combinata, per garantirne l'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.

(9)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(10)

Il comitato del codice doganale non ha adottato un parere entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 4 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, sono inserite le seguenti note complementari 3 e 4:

«3.

Il latte e i derivati del latte del capitolo 4 comprendono i permeati lattieri, che sono prodotti lattieri caratterizzati da un elevato tenore di lattosio, ottenuti eliminando i grassi e le proteine del latte dal latte, dal siero di latte, dalla crema di latte e/o dal latticello dolce e/o da materie prime analoghe mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.

4.

Ai fini delle sottovoci 0404 10 e 0404 90, si applica quanto segue:

 

Il permeato di latte e il permeato di siero di latte possono essere distinti mediante analisi per la presenza di sostanze (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacropeptidi) che sono associate alla produzione del siero di latte.

 

La sottovoce 0404 10 comprende il «permeato di siero di latte», che è un prodotto che in generale presenta un odore leggermente acido, ottenuto dal siero di latte o da miscele di elementi costitutivi naturali del siero di latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.

 

La presenza di sostanze associate alla produzione del siero di latte (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacropeptidi) è una condizione per la classificazione dei permeati di siero di latte in tale sottovoce.

 

La sottovoce 0404 90 comprende il “permeato di latte”, che è un prodotto che in generale presenta un odore latteo, ottenuto dal latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione. Il livello quantitativamente limitato o l'assenza di acido lattico e lattati (max. 0,1 % del peso nel permeato di latte in polvere o max. 0,015 % del peso nel permeato di latte in forma liquida) nonché l'assenza di glicomacropeptidi sono le condizioni per la classificazione dei permeati di latte nella sottovoce 0404 90.

 

Il metodo da utilizzare per la rilevazione dei lattati è il metodo ISO 8069:2005 e il metodo per rilevare la presenza di siero di latte presamico (ossia la presenza di caseinomacropeptidi come i glicomacropeptidi) è il metodo di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione (*1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1).


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