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Document 32016D1693
Council Decision (CFSP) 2016/1693 of 20 September 2016 concerning restrictive measures against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and persons, groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Position 2002/402/CFSP
Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da’esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC
Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da’esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC
GU L 255 del 21.9.2016, p. 25–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/03/2024
21.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/25 |
DECISIONE (PESC) 2016/1693 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2016
concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 19 ottobre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato di essere determinato a combattere il terrorismo sotto tutte le sue forme e ovunque nel mondo e di proseguire gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo sotto tutti i suoi aspetti. |
(2) |
Il 16 gennaio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 1390 (2002) [«UNSCR 1390 (2002)»], che ha esteso le misure imposte dalle risoluzioni dell'UNSC 1267 (1999) [«UNSCR 1267 (1999)»] e 1333 (2000) [«UNSCR 1333 (2000)»] allo scopo di contemplare Osama bin Laden e i membri dell'organizzazione Al Qaeda ed altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, designati dal Comitato istituito ai sensi dell'UNSCR 1267 (1999). |
(3) |
L'UNSCR 1390 (2002) adegua l'ambito di applicazione delle sanzioni con riguardo al congelamento di fondi, al divieto di visto e all'embargo sulla fornitura, la vendita e il trasferimento di armi, nonché sulla consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti alle attività militari imposte dalle UNSCR 1267 (1999) e 1333 (2000). |
(4) |
L'UNSCR 1390 (2002) è stata adottata dall'UNSC in base al capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, che autorizza l'UNSC ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. |
(5) |
Tali misure, adottate dall'UNSC nel quadro della lotta al terrorismo internazionale, sono state recepite nel diritto dell'Unione mediante la posizione comune 2002/402/PESC (1), adottata dal Consiglio nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, e mediante il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (2). |
(6) |
Il 17 dicembre 2015 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2253 (2015) [«UNSCR 2253 (2015)»], che estende l'ambito di applicazione delle misure imposte mediante l'UNSCR 1390 (2002) a persone, gruppi, imprese o entità associati allo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante [«ISIL (Dàesh)»] e ribadisce la sua condanna inequivocabile dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda e delle persone, gruppi, imprese ed entità associati, per i continui e molteplici atti terroristici criminali volti a causare la morte di civili innocenti ed altre vittime, distruggere beni e minacciare gravemente la stabilità. |
(7) |
In tale contesto, l'UNSCR 2253 (2015) ha nuovamente sottolineato che, nella lotta al terrorismo, le sanzioni costituiscono uno strumento importante per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale ed ha ricordato che l'ISIL (Dàesh) è un'ala scissionista di Al Qaeda e che qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità che sostiene l'ISIL (Dàesh) può essere inserita/o negli elenchi delle Nazioni Unite («ONU»). |
(8) |
L'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda rappresentano una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. Le misure restrittive adottate dall'Unione nel contesto della lotta contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e contro persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati rientrano negli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, enunciati all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. |
(9) |
Alla luce della minaccia posta dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda, il Consiglio dovrebbe poter imporre misure restrittive mirate nei confronti di qualunque persona, a prescindere dalla sua cittadinanza, o di qualunque entità che si renda responsabile di atti terroristici per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda, a norma dei criteri fissati dalla presente decisione. |
(10) |
Tali misure mirate sono destinate a prevenire azioni per conto o a sostegno dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda. |
(11) |
È necessario prevedere restrizioni all'ingresso nel territorio degli Stati membri, e al transito attraverso lo stesso, dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone loro associate, anche quelle che hanno la cittadinanza di uno Stato membro. Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per la salvaguardia della sicurezza interna, tali restrizioni non dovrebbero impedire ai cittadini designati di uno Stato membro di transitare attraverso un altro Stato membro per far ritorno nel paese di cui hanno la cittadinanza, né impedire ai familiari designati dei cittadini di uno Stato membro di transitare attraverso un altro Stato membro per lo stesso motivo. |
(12) |
Ai sensi dell'UNSCR 1373 (2001), se uno Stato membro dell'ONU ha identificato persone o entità coinvolte in atti terroristici, si dovrebbero adottare opportune misure. |
(13) |
Allo stesso tempo, è opportuno modificare le misure del diritto dell'Unione europea che danno attuazione alle risoluzioni UNSCR 1267 (1999), 1390 (2002) e 2253 (2015) per recepire le disposizioni delle pertinenti risoluzioni dell'UNSC. |
(14) |
A norma della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Consiglio, quando decide di inserire il nominativo di una persona o di un'entità nell'elenco di cui all'allegato, è tenuto a fornire le ragioni individuali, specifiche e concrete di tale decisione e ad assicurare che tale decisione sia adottata su una base fattuale sufficientemente solida. |
(15) |
A fini di chiarezza e di certezza giuridica, le misure restrittive imposte mediante la posizione comune 2002/402/PESC, quali modificate da successive decisioni, dovrebbero essere consolidate in un strumento giuridico nuovo ed includere disposizioni che consentano al Consiglio di imporre misure restrittive nei confronti di persone ed entità. |
(16) |
È pertanto opportuno abrogare la posizione comune 2002/402/PESC e sostituirla con la presente decisione. |
(17) |
È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio — a persone, gruppi, imprese o entità designati dall'UNSC ai sensi delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015), quali aggiornate dal Comitato istituito ai sensi dell'UNSCR 1267 (1999) («Comitato»), o designati dal Consiglio, nonché a coloro che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.
2. Sono vietati:
a) |
la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, connessi ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a persone, gruppi, imprese o entità di cui al paragrafo 1; |
b) |
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a persone, gruppi, imprese o entità di cui al paragrafo 1; |
c) |
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dall'UNSC, ai sensi delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015), o dal Comitato, identificate come persone che:
a) |
partecipano al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di; |
b) |
forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso a; |
c) |
reclutano per o sostengono in altro modo atti o attività di, |
Al Qaeda, ISIL (Dàesh) o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure
d) |
sono controllate, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità associati ad Al Qaeda o all'ISIL (Dàesh), o che li sostengono in altro modo, e che figurano nell'elenco delle sanzioni sull'ISIL (Dàesh) e su Al Qaeda. |
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone:
a) |
che sono associate all'ISIL (Dàesh) e ad Al Qaeda o a qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in quanto:
|
b) |
che viaggiano o cercano di recarsi fuori dell'Unione al fine di:
|
c) |
che cercano di entrare nell'Unione per motivi identici a quelli elencati alla lettera b) o per partecipare ad atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; |
d) |
che reclutano o sostengono in qualunque altro modo gli atti o le attività dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione:
|
e) |
che incitano o provocano pubblicamente atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, inclusi l'incoraggiamento o l'esaltazione di tali atti o attività causando così il pericolo che possano essere commessi atti terroristici; |
f) |
che sono coinvolte o complici nell'ordinare o nel commettere gravi violazioni dei diritti umani contro persone, tra cui sequestro, stupro, violenza sessuale, matrimonio forzato e riduzione in schiavitù, al di fuori del territorio dell'Unione, per conto di o nel nome dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, |
e che sono elencate nell'allegato.
3. I paragrafi 1 e 2 non comportano l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
4. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario o se il Comitato decide che l'ingresso e il transito sono giustificati.
5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 2 quando il viaggio è giustificato:
a) |
da ragioni umanitarie urgenti; |
b) |
ai fini di un procedimento giudiziario; o |
c) |
laddove uno Stato membro sia vincolato da un obbligo nei confronti di un'organizzazione internazionale. |
6. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. In relazione al paragrafo 5, lettere a) e b), la deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, uno o più membri del Consiglio sollevino un'obiezione scritta. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma del paragrafo 5, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.
Articolo 3
1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone, gruppi, imprese ed entità designati dall'UNSC e soggetti a congelamento dei beni a norma delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015), o dal Comitato, e identificati come persone, gruppi, imprese ed entità che:
a) |
partecipano al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di; |
b) |
forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso a; |
c) |
reclutano per o sostengono in altro modo atti o attività di, Al Qaeda, ISIL (Dàesh) o qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; oppure |
d) |
sono posseduti o controllati, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità associati all'ISIL (Dàesh) o ad Al Qaeda o che li sostengono in altro modo, e che figurano nell'elenco delle sanzioni sull'ISIL (Dàesh) e su Al Qaeda, oppure da una parte terza che opera per loro conto o sotto la loro direzione. |
2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente.
3. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone, gruppi, imprese ed entità, elencati nell'allegato:
a) |
che sono associati all'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda o a qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, in quanto:
|
b) |
che viaggiano o cercano di recarsi fuori dell'Unione al fine di:
|
c) |
che cercano di entrare nell'Unione per i motivi di cui alla lettera b) o per partecipare ad atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; |
d) |
che reclutano per o sostengono in qualunque altro modo gli atti o le attività dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione:
|
e) |
che incitano o provocano pubblicamente atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, inclusi l'incoraggiamento o l'esaltazione di tali atti o attività causando così il pericolo che possano essere commessi atti terroristici; |
f) |
che sono coinvolti o complici nell'ordinare o nel commettere gravi violazioni dei diritti umani contro persone, tra cui sequestro, stupro, violenza sessuale, matrimonio forzato e riduzione in schiavitù, al di fuori del territorio dell'Unione, per conto di o nel nome dell'ISIL (Dàesh), di Al Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione. |
4. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 3, o a loro beneficio, fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, direttamente o indirettamente.
5. In deroga ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono:
a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti per generi alimentari, canoni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento per onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali in conformità delle legislazioni nazionali; o |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento per diritti o spese, in conformità delle legislazioni nazionali, connessi alla normale custodia o gestione di fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche congelati. |
Tali deroghe sono effettuate solo previa notifica dello Stato membro interessato al Comitato, se del caso, dell'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo, e solo se il Comitato non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.
6. In deroga ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono anche possibili deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche che sono necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia notificato la corrispondente decisione al Comitato, se del caso, e questi l'abbia approvata.
7. Il paragrafo 3 non osta a che la persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona o entità nell'elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1 e 3.
8. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 3 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima, in o dopo tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; |
c) |
la decisione non vada a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato; e |
d) |
il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
9. I paragrafi 2 e 4 non si applicano al versamento di pagamenti su conti congelati di persone ed entità di cui ai paragrafi 1 e 3, purché tali pagamenti siano congelati.
Articolo 4
Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015) — comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni dell'UNSC, richieste da tale attuazione e ad essa connesse — o le misure contemplate nella presente decisione nei confronti delle persone o entità designate dall'ONU o elencate nell'allegato, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.
Articolo 5
1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone l'elenco di cui all'allegato e adotta le relative modifiche.
2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, comprese le relative motivazioni, alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all'impresa e all'entità interessati, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all'impresa o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, il gruppo, l'impresa o l'entità interessati.
4. In deroga al paragrafo 1, qualora uno Stato membro ritenga che sia intervenuto un mutamento sostanziale della situazione tale da influire sulla designazione di una persona o di un'entità inserita nell'elenco, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta di tale Stato membro, può decidere di cancellare il nominativo di tale persona o entità dall'elenco incluso nell'allegato.
Articolo 6
1. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, in particolare alla luce delle pertinenti decisioni dell'UNSC o del Comitato.
2. Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
3. Qualora una persona o entità designata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, presenti osservazioni, il Consiglio riesamina la designazione alla luce delle osservazioni presentate e le misure cessano di applicarsi se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 5, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.
4. Qualora sia presentata un'ulteriore richiesta, basata su nuove prove sostanziali, di rimuovere una persona o un'entità dall'elenco dell'allegato, il Consiglio procede a un nuovo riesame a norma del paragrafo 3.
5. Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 23 settembre 2017.
Articolo 7
La posizione comune 2002/402/PESC è abrogata e sostituita dalla presente decisione.
Articolo 8
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK
(1) Posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4).
(2) Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).
ALLEGATO
Elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui agli articoli 2 e 3