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Document 32016D0420

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/420 della Commissione, del 18 marzo 2016, relativa alla non conformità dei tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2016) 1592] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/1592

    GU L 75 del 22.3.2016, p. 63–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2018; abrogato da 32018D0704

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/420/oj

    22.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 75/63


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/420 DELLA COMMISSIONE

    del 18 marzo 2016

    relativa alla non conformità dei tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013

    [notificata con il numero C(2016) 1592]

    (I testi in lingua neerlandese, francese e tedesca sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

    visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera e),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (4).

    (2)

    La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione (5) fissa gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica, per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.

    (3)

    A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 la Commissione valuta i tassi unitari del 2015 per le zone di tariffazione presentati dagli Stati membri alla Commissione a seguito della revisione degli obiettivi prestazionali in base alla decisione di esecuzione (UE) 2015/347 della Commissione (6). Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

    (4)

    La Commissione ha effettuato la sua valutazione relativa ai tassi unitari con il sostegno dell'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, e dell'Ufficio centrale delle tariffe di rotta di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari fornite dagli Stati membri entro il 1o giugno 2015, nonché le informazioni pertinenti presentate come parte dei piani di miglioramento delle prestazioni rivisti. La valutazione ha inoltre tenuto conto delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari a seguito di contatti successivi tra la Commissione, l'organo di valutazione delle prestazioni e gli Stati membri interessati. Inoltre, per la valutazione dei tassi unitari per il 2015 si è tenuto conto della relazione dell'organo di valutazione delle prestazioni relativa ai piani di miglioramento delle prestazioni rivisti per il secondo periodo di riferimento, che è stata presentata alla Commissione il 15 ottobre 2015.

    (5)

    Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha constatato, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e) del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari per il 2015 per le zone tariffarie presentati da Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi non sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

    (6)

    L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 prevede che le autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri redigano piani di miglioramento delle prestazioni che prevedono obiettivi coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, i tassi unitari sono calcolati sulla base dei costi determinati di rotta e delle previsioni di unità di servizio specificate nel piano di miglioramento delle prestazioni di uno Stato membro, ossia i costi unitari determinati di rotta. Finché gli obiettivi prestazionali di Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi non saranno ritenuti coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione i tassi unitari calcolati sulla loro base non potranno essere considerati conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

    (7)

    A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, gli Stati membri interessati dovrebbero essere informati delle rilevazioni della Commissione.

    (8)

    Dato che i piani di miglioramento delle prestazioni rivisti per il secondo periodo di riferimento non sono stati adottati prima del 1o novembre dell'anno precedente tale periodo, si ricorda che, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 391/2013, gli Stati membri sono tenuti a ricalcolare i tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie, se necessario, sulla base dei piani finali di miglioramento delle prestazioni adottati, nonché a riportare qualsiasi differenza dovuta all'applicazione temporanea dei tassi unitari di cui alla presente decisione nel calcolo dei tassi unitari dell'anno successivo.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I tassi unitari del 2015 per le zone tariffarie che figurano nell'allegato non sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

    Articolo 2

    Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

    Per la Commissione

    Violeta BULC

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

    (2)  GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31.

    (3)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro) (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

    (5)  Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).

    (6)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/347 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 48).


    ALLEGATO

    Tassi unitari di rotta presentati per il 2015 per le zone tariffarie risultati non conformi

     

    Zona tariffaria

    Tasso unitario di rotta presentato per il 2015 in valuta nazionale (*) (codice ISO)

    1

    Belgio-Lussemburgo

    68,76

    2

    Francia

    69,34

    3

    Germania

    88,22

    4

    Paesi Bassi

    66,57


    (*)  I suddetti tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 che si applica agli Stati aderenti all'accordo multilaterale Eurocontrol relativo alle tariffe di rotta.


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