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Document 32016D0320
Commission Implementing Decision (EU) 2016/320 of 3 March 2016 amending Decision 2004/842/EC concerning implementing rules whereby Member States may authorise the placing on the market of seed belonging to varieties for which an application for entry in the national catalogues of varieties of agricultural plant species or vegetable species has been submitted (notified under document C(2016) 1221) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/320 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica la decisione 2004/842/CE relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi [notificata con il numero C(2016) 1221] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/320 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica la decisione 2004/842/CE relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi [notificata con il numero C(2016) 1221] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/1221
GU L 60 del 5.3.2016, p. 88–89
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/88 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/320 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2016
che modifica la decisione 2004/842/CE relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi
[notificata con il numero C(2016) 1221]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2,
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (5), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (6), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2004/842/CE della Commissione (7) definisce norme per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi. |
(2) |
Negli ultimi anni sono stati rilevati casi di uso fraudolento delle etichette ufficiali. La sicurezza delle etichette ufficiali dovrebbe perciò essere migliorata, in linea con le attuali conoscenze tecniche disponibili, al fine di garantire che tali pratiche fraudolente siano evitate. In questa prospettiva, e al fine di consentire alle autorità competenti di registrare e controllare meglio la stampa, la distribuzione e l'uso delle singole etichette ufficiali da parte degli operatori nonché di tracciare le partite di sementi, è opportuno rafforzare la sicurezza delle etichette ufficiali introducendo sulle stesse un numero d'ordine attribuito ufficialmente. |
(3) |
La presente decisione e la direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione (8) dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data, al fine di garantire una parità di trattamento per quanto riguarda i requisiti applicabili a tutti gli utilizzatori delle relative etichette. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2017. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/842/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione 2004/842/CE
All'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 2004/842/CE, è inserita la seguente lettera a bis):
«a bis) |
il numero d'ordine attribuito ufficialmente;». |
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Articolo 3
Data di applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2017.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.
(2) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.
(3) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.
(4) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
(5) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.
(6) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.
(7) Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1o dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21).
(8) Direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi (cfr. la pagina 72 della presente Gazzetta ufficiale).