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Document 32016D0202

    Decisione (UE) 2016/202 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro, in merito all'adozione del suo regolamento interno

    GU L 39 del 16.2.2016, p. 28–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/202/oj

    16.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 39/28


    DECISIONE (UE) 2016/202 DEL CONSIGLIO

    del 12 febbraio 2016

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro, in merito all'adozione del suo regolamento interno

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la decisione 2009/152/CEdel Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro (1),

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo interinale in vista dell'accordo di partenariato economico (APE) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro, («l'accordo») è stato firmato il 15 gennaio 2009 ed è applicato in via provvisoria dal 4 agosto 2014.

    (2)

    L'articolo 92 dell'accordo istituisce un comitato APE responsabile dell'amministrazione dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.

    (3)

    L'articolo 92 dell'accordo dispone che le parti decidono di comune accordo la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato APE.

    (4)

    L'Unione europea dovrebbe stabilire la posizione da adottare riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato APE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE, istitutito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro, in merito all'adozione del suo regolamento interno, si basa sul progetto di decisione del comitato APE allegato alla presente decisione.

    Le modifiche minori al progetto di decisione, che non apportano alcuna variazione sostanziale, sono autorizzate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La decisione del comitato APE, a seguito dell'adozione, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


    (1)  GU L 57 del 28.2.2009, pag. 1.


    PROGETTO DI

    DECISIONE N. …/2015 DEL COMITATO APE

    istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro,

    del …

    in merito all'adozione del suo regolamento interno

    IL COMITATO APE,

    visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro, (o «l'accordo»), firmato a Bruxelles il 15 gennaio 2009 e applicato in via provvisoria dal 4 agosto 2014, in particolare l'articolo 92

    considerando quanto segue:

    (1)

    a norma dell'accordo e della presente decisione la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun.

    (2)

    L'accordo prevede che le parti decidano di comune accordo la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato APE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il regolamento interno del comitato APE è stabilito come figura nell'allegato.

    Tale regolamento interno lascia impregiudicate tutte le disposizioni specifiche previste dall'accordo o eventualmente decise dal comitato APE.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

    Fatto a …, il …

    Per la Repubblica del Camerun

    Per l'Unione europea


    ALLEGATO

    REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO APE

    istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Compiti del comitato APE

    Il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto del presente accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.

    Il comitato APE in particolare:

    1.

    In materia di scambi:

    a)

    sorveglia e assicura l'attuazione e l'applicazione adeguata dell'accordo. A tal fine, esso esamina e raccomanda i settori prioritari di cooperazione;

    b)

    valuta i risultati ottenuti nel quadro dell'accordo e procede, all'occorrenza, al miglioramento dell'accordo;

    c)

    intraprende ogni azione necessaria per evitare e/o risolvere le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;

    d)

    segue l'evoluzione dell'integrazione regionale e delle relazioni economiche e commerciali tra le parti;

    e)

    verifica e valuta l'incidenza dell'attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile delle parti;

    f)

    discute e intraprende tutte le azioni necessarie volte alla promozione degli scambi, degli investimenti e delle opportunità commerciali tra le parti;

    g)

    discute ogni argomento pertinente all'accordo ed ogni altro tema che possa compromettere il perseguimento dei suoi obiettivi;

    2.

    In materia di cooperazione allo sviluppo:

    a)

    assicura l'applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione allo sviluppo pertinenti all'ambito di applicazione dell'accordo;

    b)

    segue e coordina con gli altri partner l'attuazione delle disposizioni di cooperazione previste dall'accordo;

    c)

    esamina periodicamente le priorità di cooperazione contemplate dall'accordo e all'occorrenza formula raccomandazioni relative all'inclusione di nuove priorità;

    d)

    assicura l'attuazione del documento di orientamento comune allegato all'accordo.

    CAPO II

    ORGANIZZAZIONE

    Articolo 2

    Composizione e presidenza

    1.   Il comitato APE è composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti della Repubblica del Camerun, a livello ministeriale o di alti funzionari.

    2.   Nel regolamento interno, il riferimento alle «parti» è conforme alla definizione di cui all'articolo 95 dell'accordo.

    3.   La presidenza del comitato APE è esercitata a turno, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Camerun. Il mandato corrispondente al primo periodo decorre dalla data della prima riunione del comitato APE e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. Il primo turno di presidenza è assicurato da un rappresentante della Repubblica del Camerun.

    Articolo 3

    Osservatori

    1.   I rappresentanti della Commissione della Comunità economica e monetaria degli Stati dell'Africa centrale (CEMAC) e del segretariato generale della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC) sono invitati a partecipare a tutte le riunioni del comitato APE in qualità di osservatori.

    2.   Le parti possono decidere d'invitare alle riunioni del comitato dell'APE in qualità di osservatori rappresentanti della società civile e del settore privato, come pure esperti e qualunque altra persona desiderino.

    3.   Il comitato APE può decidere di escludere gli osservatori dalle parti della riunione riguardanti questioni sensibili e durante l'adozione delle decisioni.

    Articolo 4

    Segretariato

    Il segretariato del comitato APE è assicurato a turno, per un periodo di dodici mesi, dalla Commissione europea a nome dell'Unione europea e dalla Repubblica del Camerun. Tale periodo coincide con l'esercizio alternato della presidenza del comitato APE.

    Articolo 5

    Sottocomitati

    Per l'esercizio efficace delle sue competenze il comitato APE può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo. A tale scopo, il comitato APE determina la composizione e i compiti di detti sottocomitati.

    CAPO III

    FUNZIONAMENTO

    Articolo 6

    Decisioni e raccomandazioni

    1.   Il comitato APE adotta decisioni e raccomandazioni per consenso.

    2.   Il comitato APE può decidere di sottoporre qualunque questione di carattere generale sollevata nell'ambito dell'accordo e che sia d'interesse comune per tutti gli Stati ACP e per l'Unione europea, al consiglio dei ministri ACP-UE, definito all'articolo 15 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di Cotonou»).

    3.   Tra una riunione e l'altra, il comitato APE può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti.

    4.   Le decisioni o le raccomandazioni del comitato APE recano il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

    5.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato APE sono autenticate da un rappresentante della Commissione europea a nome dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Camerun.

    6.   Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse alle parti come documenti del comitato APE.

    Articolo 7

    Corrispondenza

    1.   Tutta la corrispondenza indirizzata al comitato APE è inoltrata al suo segretariato.

    2.   Il segretariato si assicura che la corrispondenza indirizzata al comitato APE sia inoltrata al suo presidente e, se del caso, trasmesse per conoscenza al punto focale di ciascuna parte, definito all'articolo 92 dell'accordo, come documento di cui all'articolo 10 del presente regolamento interno.

    3.   La corrispondenza della presidenza del comitato APE è inviata dal segretariato al punto focale di ciascuna parte e, se del caso, trasmessa per conoscenza, come documento di cui all'articolo 10 del presente regolamento interno, agli altri membri del comitato APE.

    Articolo 8

    Riunioni

    1.   Il comitato APE si riunisce a intervalli regolari, non superiori a un anno, e tiene sedute straordinarie su decisione congiunta delle parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.

    2.   La data e il luogo di ciascuna riunione del comitato APE sono decisi congiuntamente dalle parti.

    3.   Le riunioni del comitato APE sono convocate dalla parte che ne assicura la presidenza, dopo aver consultato l'altra parte.

    4.   Le convocazioni sono inviate ai partecipanti almeno quindici giorni prima dello svolgimento della riunione.

    Articolo 9

    Delegazioni

    Prima di ogni riunione, il presidente del comitato APE è informato della prevista composizione delle delegazioni dell'Unione europea e della Repubblica del Camerun nonché della presenza di eventuali osservatori.

    Articolo 10

    Documenti

    I documenti scritti alla base delle deliberazioni del comitato APE sono numerati e comunicati per conoscenza dal segretariato come documenti del comitato APE almeno quattordici giorni prima della riunione.

    Articolo 11

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.   Il segretariato del comitato APE stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte formulate dalle parti. L'ordine del giorno viene trasmesso dal segretariato del comitato APE al punto focale delle parti almeno quindici giorni prima della riunione.

    2.   L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda di iscrizione è pervenuta al segretariato almeno 21 giorni prima della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se i relativi documenti saranno pervenuti al segretariato tassativamente entro la data di spedizione di tale ordine del giorno.

    3.   Il comitato APE adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

    4.   Il presidente del comitato APE, d'intesa con le parti, può invitare esperti ad assistere alle sue riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.

    5.   Il segretariato, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2, al fine di tener conto delle circostanze di un caso specifico.

    Articolo 12

    Verbale

    1.   Al termine di ogni riunione è redatto un resoconto delle conclusioni che è firmato dai membri del comitato APE.

    2.   Dopo ogni riunione il segretariato redige un progetto di verbale al massimo entro un mese.

    3.   Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno, indicando, se del caso:

    a)

    tutti i documenti forniti al comitato APE;

    b)

    tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato APE;

    c)

    le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.

    4.   Nel verbale figurano anche l'elenco dei partecipanti al comitato APE, l'elenco dei membri delle delegazioni che li hanno accompagnati e l'elenco degli eventuali osservatori.

    5.   Il verbale è approvato per iscritto da entrambe le parti entro due mesi dalla data della riunione. Dopo l'approvazione, il verbale è firmato in due copie dal segretariato e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico.

    Articolo 13

    Pubblicità

    1.   Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del comitato APE non sono pubbliche.

    2.   Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni del comitato APE nelle rispettive gazzette ufficiali.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 14

    Regime linguistico

    1.   Le lingue di lavoro del comitato APE sono le lingue ufficiali comuni alle parti.

    2.   Il comitato APE delibera e adotta decisioni e raccomandazioni sulla base di documenti e di proposte redatti in una delle lingue di cui al paragrafo 1.

    Articolo 15

    Spese

    1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato APE, sia relative a personale, viaggio e soggiorno sia relative a posta e telecomunicazioni.

    2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.

    3.   Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione delle decisioni e delle raccomandazioni nelle lingue di lavoro del comitato APE sono a carico dalla parte che organizza la riunione. Le spese connesse all'interpretazione e alla traduzione delle decisioni e delle raccomandazioni in altre lingue ufficiali dell'Unione europea sono a carico della parte Unione europea.

    Articolo 16

    Modifica del regolamento interno

    Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del comitato APE adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.


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