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Document 32015R2206

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2206 della Commissione, del 30 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

GU L 314 del 1.12.2015, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2206/oj

1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2206 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 113,

previa consultazione del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione (2) dispone che il presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (nel prosieguo «l'Ufficio») può autorizzare modi di pagamento alternativi delle tasse e soprattasse, anche per consegna o invio di assegni bancari a copertura garantita. Si ritiene però eccessivamente oneroso per i titolari utilizzare assegni bancari a copertura garantita come mezzo di pagamento. È inoltre necessario consentire l'effettuazione dei pagamenti per via elettronica.

(2)

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1238/95 dispone che il pagatore delle tasse o soprattasse debba indicare il proprio nome e la causale del pagamento. Nell'eventualità che l'Ufficio riceva un pagamento per il quale non è possibile stabilire l'identità della persona che lo ha effettuato e provvedere al rimborso, è opportuno che tale importo possa essere incamerato dall'Ufficio a titolo di «altre entrate».

(3)

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1238/95 stabilisce disposizioni concernenti l'importo della tassa di domanda da pagarsi all'Ufficio per il disbrigo delle domande per la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Al fine di agevolare il disbrigo delle domande in modo efficace, efficiente e sollecito, è importante incentivare la presentazione delle domande per via elettronica con l'uso di un modulo online. Sarebbe pertanto opportuno ridurre l'importo delle tasse da corrispondere per il disbrigo della domanda qualora la presentazione avvenga per via elettronica.

(4)

L'indicazione contenuta nell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1238/95 in merito alla designazione e all'incarico di sezioni distaccate e organismi nazionali deve essere resa coerente con il regolamento di base.

(5)

L'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1238/95 disciplina il rimborso della tassa di domanda in caso di domande che risultino non valide ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di base. Stante l'esperienza acquisita dall'Ufficio in merito ai costi inerenti al disbrigo delle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali che non risultano valide, è opportuno ridurre l'importo della tassa di domanda trattenuto dall'Ufficio.

(6)

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1238/95 riguarda le tasse relative all'esame tecnico di una varietà. Nel caso di una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico già effettuato da un ufficio di esame incaricato prima della data di deposito della domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui all'articolo 8, paragrafo 5, è opportuno specificare che la tassa dovrebbe essere determinata dal presidente dell'Ufficio previa consultazione del consiglio d'amministrazione dell'Ufficio.

(7)

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1238/95 dispone che il presidente dell'Ufficio fissi le tasse relative al bollettino dell'Ufficio. La pubblicazione periodica del bollettino dell'Ufficio avviene solo in formato elettronico e non più a mezzo stampa, e il bollettino rispecchia il contenuto delle banche dati dell'Ufficio. Tale pubblicazione non impegna particolari risorse aggiuntive, pertanto la tassa specifica dovrebbe essere abolita.

(8)

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1238/95 riguarda le soprattasse. L'esperienza ha mostrato che le attività aggiuntive dell'Ufficio, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), dovute alla non conformità iniziale con i requisiti previsti o a modifiche apportate in quanto esiste un altrui diritto anteriore e contrastante, sono svolte di routine e non impongono l'uso di maggiori risorse. Di conseguenza non sono giustificate sopratasse per tali attività aggiuntive.

(9)

L'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) dispone che l'Ufficio può esigere una soprattassa qualora il titolare non abbia pagato la tassa annuale. In tali casi l'Ufficio può avviare una procedura di revoca della tutela. L'esperienza ha mostrato che l'Ufficio non esige una soprattassa in caso di omesso pagamento della tassa annuale e quindi tale disposizione dovrebbe essere soppressa.

(10)

L'articolo 93, paragrafo 3, e l'articolo 94 del regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione (3) non sono stati ripresi nel regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione (4). Andrebbero pertanto soppressi i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1238/95 che contengono riferimenti a tali disposizioni.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1238/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

(12)

Sarebbe opportuno che le modifiche proposte si applicassero a decorrere dal 1o gennaio 2016 per coincidere con l'inizio del nuovo esercizio finanziario del bilancio dell'Ufficio.

(13)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:

a)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

consegna o invio di assegni bancari pagabili in euro intestati all'Ufficio;»

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

pagamento per via elettronica, tramite carta di pagamento o addebito diretto.»,

b)

all'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo 3:

«3.   Se, effettuate ricerche presso la banca interessata, non si può stabilire l'identità della persona che ha effettuato il pagamento e l'importo non può essere rimborsato ad una persona precisa, l'importo è attribuito alle “altre entrate” entro i termini delle disposizioni finanziarie interne dell'Ufficio di cui all'articolo 112 del regolamento di base, adottate dal consiglio d'amministrazione dell'Ufficio.»,

c)

l'articolo 7 è così modificato:

i)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Chiunque presenti una domanda di privativa comunitaria per varietà vegetali (nel prosieguo “il richiedente”) è tenuto a pagare una tassa dell'ammontare di 450 EUR per il disbrigo della domanda presentata tramite un formulario online per via elettronica con l'uso del sistema di presentazione online delle domande dell'Ufficio.

Il richiedente è tenuto a pagare una tassa dell'ammontare di 650 EUR per il disbrigo della domanda presentata con mezzi diversi dall'uso del sistema di presentazione online delle domande dell'Ufficio.

2.   Il richiedente espleta gli atti necessari per il pagamento della tassa a norma dell'articolo 3 del presente regolamento entro il giorno della presentazione della domanda, presso l'Ufficio o presso una delle sezioni distaccate istituite o uno degli organismi nazionali incaricati di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base.»

ii)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Nel caso in cui venga versata la tassa di domanda ma la domanda non risulti valida ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di base, l'Ufficio trattiene 150 EUR dalla tassa di domanda e rimborsa la differenza al momento della notifica al richiedente delle carenze rilevate nella domanda.»,

d)

all'articolo 8, paragrafo 5, è inserita la seguente frase:

«L'importo della tassa è determinato dal presidente dell'Ufficio previa consultazione del consiglio d'amministrazione ed è pubblicato nel bollettino dell'Ufficio.»,

e)

all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa,

f)

l'articolo 13 è soppresso,

g)

all'articolo 14, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31).

(3)  Regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 37).

(4)  Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 251 del 24.9.2009, pag. 3).


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