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Document 32015R1963

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1963 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese

GU L 287 del 31.10.2015, p. 52–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1963/oj

31.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1963 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Il 22 maggio 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/787 («il regolamento provvisorio») (2), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC») e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele.

(2)

L'inchiesta è stata avviata il 4 settembre 2014 successivamente a una denuncia presentata il 22 luglio 2014 da Celanese Sales Germany GmbH («il denunciante»), società denominata in precedenza Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH la cui ragione sociale è cambiata il 1o agosto 2015. Il denunciante è l'unico produttore di acesulfame potassio (o «acesulfame K») nell'Unione e rappresenta pertanto la produzione totale di acesulfame K nell'Unione.

(3)

Come indicato al considerando 16 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014 («periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

1.2.   Fase successiva della procedura

(4)

Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie») varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte per rendere noti i loro punti di vista sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere ascoltate.

(5)

Il denunciante ha chiesto un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale («il consigliere-auditore»). L'audizione si è svolta l'8 luglio 2015. Il denunciante ha contestato vari aspetti delle determinazioni provvisorie, in particolare per quanto riguarda gli adeguamenti applicati ai calcoli del margine rispettivamente di dumping e di pregiudizio.

(6)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e ha, ove pertinente, modificato di conseguenza le conclusioni provvisorie.

(7)

La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame K originario della RPC e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. Su richiesta del denunciante, il 22 settembre 2015 si è svolta un'ulteriore audizione con il consigliere-auditore.

(8)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove pertinenti, tenute in considerazione.

1.3.   Campionamento

(9)

In assenza di osservazioni sull'abbandono del campionamento dato il numero limitato di importatori indipendenti e produttori esportatori nella RPC che si sono manifestati, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 7 a 11 del regolamento provvisorio.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(10)

Il prodotto in esame, quale definito al considerando 17 del regolamento provvisorio, era l'acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; n. CAS 55589-62-3) originario della Repubblica popolare cinese e l'acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele, attualmente classificabile ai codici NC ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934999021), ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 e ex 3824 90 96.

(11)

Come spiegato al considerando 18 del regolamento provvisorio, l'acesulfame K viene impiegato come edulcorante sintetico con un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio in prodotti alimentari, bevande e prodotti farmaceutici.

(12)

Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, le autorità doganali di vari Stati membri e della Svizzera hanno espresso preoccupazione sulle difficoltà di attuazione causate dal fatto che nella fase provvisoria la definizione del prodotto in esame includeva l'acesulfame K contenuto in preparati e/o miscele. Nel corso dell'inchiesta è emerso che in realtà nel periodo dell'inchiesta non sono stati importati preparati e/o miscele contenenti acesulfame K. La Commissione ha concluso che i preparati e le miscele, non essendo stati importati, non devono essere inclusi nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Questo chiarimento non pregiudica le conclusioni in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha individuato alcune attività collegate allo sviluppo di una miscela da parte del produttore dell'Unione, ma l'impatto di tali attività è stato escluso dall'analisi già nella fase provvisoria in considerazione del loro carattere eccezionale. Il chiarimento concerne pertanto solo l'acesulfame K nei preparati e/o nelle miscele e non incide materialmente sull'ambito del procedimento o sulle conclusioni provvisorie in merito al dumping e al pregiudizio.

(13)

In considerazione delle notevoli difficoltà di attuazione segnalate dalle autorità doganali, i possibili rischi di mancato rispetto della normativa connessi alla trasformazione delle forme pure di acesulfame K in preparati e/o miscele non ne hanno giustificato l'inclusione. L'inclusione dei preparati e delle miscele non è pertanto opportuna.

(14)

Va chiarito quindi che la definizione del prodotto in esame comprende solo l'acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; n. CAS 55589-62-3) originario della Repubblica popolare cinese («prodotto oggetto dell'inchiesta») attualmente classificabile ai codici NC ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934999021) («prodotto in esame»). L'acesulfame potassio è comunemente noto anche come acesulfame K o ACE-K. Qualora fossero stati istituiti dazi antidumping provvisori sugli anzidetti preparati e/o miscele, essi dovrebbero essere svincolati.

(15)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione a questo riguardo. Le conclusioni di cui al considerando 19 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate.

3.   DUMPING

3.1.   Valore normale

(16)

Nessuno dei produttori cinesi di acesulfame K ha richiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e pertanto non è stato possibile utilizzare i loro prezzi di vendita sul mercato interno o il loro costo di produzione per stabilire il valore normale. Durante il periodo dell'inchiesta l'acesulfame K era prodotto solo nella RPC e nell'Unione. Non è stato quindi possibile determinare il valore normale in base al prezzo rilevato o al valore calcolato in un paese terzo ad economia di mercato, né in base al prezzo all'esportazione da tale paese terzo verso altri paesi compresa l'Unione.

(17)

Di conseguenza, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale si è dovuto determinare «su qualsiasi altra base equa».

(18)

A tal fine la Commissione ha utilizzato quale punto di partenza per la determinazione del valore normale il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, ossia il prezzo di vendita nell'Unione dell'industria dell'Unione, adeguando successivamente tale prezzo per neutralizzare gli effetti di tre fattori che esistevano solo per l'industria dell'Unione e che riflettevano particolari meccanismi di formazione dei prezzi e attività legate a un prodotto molto specifico e diverso sviluppato dal denunciante.

(19)

L'inchiesta aveva infatti evidenziato che nella definizione del prezzo del prodotto in esame nel presente caso incidevano particolari meccanismi correlati a volumi e tipologie di acquirenti, a differenze di qualità e a costi eccezionali legati a un prodotto nuovo, molto specifico e diverso, sviluppato solo dal denunciante. La Commissione ha pertanto introdotto i pertinenti adeguamenti per tenere conto di detti particolari meccanismi e determinare il valore normale su una base equa.

(20)

Il denunciante ha contestato gli adeguamenti che erano stati applicati ai suoi prezzi per determinare il valore normale, definendoli impropri rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(21)

Le osservazioni che precedono impongono un chiarimento in merito all'approccio adottato dalla Commissione rispetto a quello descritto nel regolamento provvisorio. In relazione ai considerando 26 e 27 del regolamento provvisorio occorre chiarire che i tre adeguamenti, che verranno descritti ai considerando da 23 a 38 sono stati introdotti al fine di determinare il valore normale su «qualsiasi altra base equa» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Non si trattava quindi di applicare un adeguamento a un valore normale per renderlo comparabile con un prezzo all'esportazione, ma di pervenire a un valore normale su una base equa non avendo un paese terzo appropriato a economia di mercato da poter utilizzare come paese di riferimento. I prezzi dell'industria dell'Unione sono quindi stati utilizzati solo come punto di partenza per determinare un valore normale equo, e per pervenire a tale valore normale equo è stato necessario effettuare gli adeguamenti.

(22)

L'obiezione secondo cui non sussiste una base giuridica per questi adeguamenti è pertanto respinta.

3.1.1.   Adeguamento per lo stadio commerciale

(23)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie il denunciante, benché concorde sul fatto che un adeguamento fosse giustificato perché le vendite cinesi destinate all'esportazione erano principalmente effettuate a operatori commerciali nell'Unione mentre le vendite del produttore dell'Unione erano principalmente effettuate a utilizzatori finali, ha contestato l'entità dell'adeguamento applicato per lo stadio commerciale per pervenire a un valore normale. A causa del numero limitato di vendite ai distributori nell'elenco delle vendite dell'industria dell'Unione, non era stato possibile utilizzare quei dati per fissare un tasso di adeguamento idoneo per queste differenze nello stadio commerciale. Il tasso di adeguamento era stato quindi provvisoriamente calcolato sulla base della differenza di prezzo tra le vendite cinesi agli operatori commerciali e quelle agli utilizzatori finali. Il denunciante ha contestato l'idoneità di questa base e argomentato che l'adeguamento per lo stadio commerciale si sarebbe dovuto fissare sulla base del profitto lordo realizzato da tre grandi distributori dell'Unione nel settore degli ingredienti alimentari, ognuno dei quali era distributore di acesulfame K.

(24)

La Commissione ha convenuto che nel presente caso fosse più opportuno calcolare il tasso di adeguamento sulla base dei profitti lordi ottenuti da distributori pertinenti, ma la metodologia, così come proposta dal denunciante, presentava delle lacune in quanto solo uno dei distributori menzionati dal denunciante aveva collaborato e i dati riguardavano tutti i prodotti commercializzati da questi importatori, che per la maggior parte non rientrano nella definizione del prodotto in esame. La Commissione ha pertanto adattato la metodologia proposta in modo che fossero inclusi dati verificati durante l'inchiesta e concernenti solo l'acesulfame K. A questo scopo la Commissione ha determinato il profitto lordo realizzato da tutti gli importatori che hanno collaborato e relativo alla distribuzione del solo acesulfame K. Da questa metodologia riveduta è risultato un tasso di adeguamento per lo stadio commerciale riveduto rispetto a quello applicato nella fase provvisoria. Il tasso riveduto è stato applicato e il margine di dumping risultante figura di seguito nella tabella di cui al considerando 53.

(25)

Un produttore esportatore cinese ha commentato che il tasso provvisorio di adeguamento per le differenze nello stadio commerciale non gli era stato comunicato. Il tasso non è più rilevante, in quanto è stato sostituito come già spiegato al considerando 24. In ogni caso, dato che l'adeguamento provvisorio era calcolato sulla base di dati provenienti da due produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e che effettuavano vendite sia a operatori commerciali che a utilizzatori, l'importo esatto riguarda dati commerciali riservati e non può essere divulgato.

3.1.2.   Adeguamento per la differenza a livello di qualità e la relativa percezione del mercato

(26)

Per quanto riguarda l'adeguamento per la qualità, il denunciante ha in primo luogo argomentato che non sussisteva una differenza qualitativa tra il prodotto cinese e il prodotto simile fabbricato dal produttore dell'Unione e che pertanto non era necessario alcun adeguamento. Il denunciante ha inoltre contestato la rappresentatività degli elementi di prova sulla base dei quali la Commissione aveva valutato le differenze a livello di qualità e la relativa percezione del mercato per determinare il valore normale.

(27)

A tale riguardo andrebbe sottolineato che sono pervenute varie osservazioni in cui si segnalavano differenze qualitative e/o relative percezioni del mercato tra il prodotto cinese e il prodotto simile nell'Unione. Le informazioni presentate dal denunciante in fase di denuncia e riportate sul suo sito Internet indicavano inoltre chiaramente che la differenza a livello di qualità esisteva. Alcune osservazioni, di natura per lo più limitata, consistevano in rapporti di prova e commenti scritti ricevuti da parti interessate. La rappresentatività degli elementi di prova in base ai quali è stato concluso che sussisteva in effetti una differenza reale e/o percepita a livello di qualità tra il prodotto importato e l'acesulfame K fabbricato dal produttore dell'Unione è pertanto giudicata sufficiente.

(28)

Le specifiche di prodotto raccolte durante le visite di verifica dell'industria dell'Unione e dei produttori e degli importatori cinesi hanno inoltre confermato dette differenze a livello di qualità, in quanto evidenziavano differenze significative negli standard di purezza tra il prodotto venduto dal denunciante e il prodotto venduto dai produttori esportatori. Un adeguamento è pertanto giustificato.

(29)

Per quanto riguarda l'importo dell'adeguamento, esso si basa unicamente sulla quantificazione della differenza a livello di qualità nel fascicolo limitato pervenuto con un'osservazione dell'industria dell'Unione stessa. La Commissione ha inoltre rilevato che il costo relativo alla sperimentazione e al miglioramento degli standard di qualità dell'acesulfame K venduto da un produttore cinese, come verificato in loco presso la sede di un importatore che ha collaborato, è approssimativamente della stessa entità dell'adeguamento applicato dalla Commissione, ciò che conferma che l'importo dell'adeguamento è equo.

(30)

Un produttore esportatore cinese ha affermato che la qualità del suo acesulfame K era inferiore non solo a quella del produttore dell'Unione ma anche a quella dei suoi due concorrenti cinesi. Egli sosteneva che l'adeguamento per la qualità applicato al suo prodotto doveva perciò essere più elevato. Gli elementi di prova forniti a riguardo consistevano in rapporti di prova in cui il suo prodotto veniva raffrontato a quello di un altro produttore esportatore cinese che ha collaborato e in una dichiarazione rilasciata da un importatore nell'Unione. Quest'ultimo dichiarava di aver acquistato il prodotto in esame da questo particolare produttore cinese a un prezzo inferiore perché il prodotto era asseritamente di qualità inferiore rispetto a quello del concorrente cinese.

(31)

L'argomentazione non è stata accolta perché i rapporti di prova trasmessi recavano una data anteriore al periodo dell'inchiesta. Può essere che nel frattempo la qualità del prodotto in esame del produttore esportatore cinese sia migliorata. Benché la qualità inferiore fosse asserita rispetto agli altri due produttori cinesi che hanno collaborato, i prodotti del produttore cinese che aveva sollevato la questione venivano inoltre confrontati, nei rapporti di prova, solo con uno degli altri produttori che hanno collaborato. Per quanto riguarda la dichiarazione rilasciata dall'importatore, anch'essa riguardava il prodotto del produttore cinese che aveva sollevato la questione e uno solo degli altri produttori cinesi che avevano collaborato. Non è stato fornito alcun altro elemento a supporto della dichiarazione (per esempio fatture menzionanti la qualità inferiore e/o il prezzo di acquisto).

(32)

Sulla base di quanto precede, la Commissione reputa che l'adeguamento applicato per la qualità sia giustificato e di livello idoneo. L'adeguamento ai prezzi dell'Unione per tenere conto delle differenze a livello di qualità è pertanto confermato.

3.1.3.   Adeguamento per la R&S e per la commercializzazione relativo ad attività legate a un prodotto molto specifico e diverso sviluppato dal denunciante

(33)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, il denunciante ha osservato che la Commissione non aveva fornito alcuna spiegazione sul motivo per cui i costi relativi al suo prodotto di nuova concezione fossero stati dedotti dal valore normale e ha sostenuto che non fosse giustificato alcun adeguamento.

(34)

A questo proposito si deve innanzitutto notare che i costi sostenuti in relazione al prodotto di nuova concezione sono stati coerentemente dedotti nel corso di tutta l'analisi del dumping e del pregiudizio, dato che detti costi sono relativi a un prodotto molto specifico e diverso sviluppato dal denunciante (cfr. i considerando da 12 a 14). Tali costi sono di carattere eccezionale e sussistono solo per l'industria dell'Unione. In secondo luogo, visto che il nuovo prodotto era ancora in piena fase di lancio, nel periodo dell'inchiesta erano state effettuate vendite in quantità molto limitata a un prezzo di vendita in ogni caso non rappresentativo. I produttori esportatori cinesi, che sono considerati produttori generici del prodotto in esame, non avevano sostenuto costi di questo tipo. Al fine di determinare il valore normale su una base equa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha pertanto ritenuto ragionevole introdurre un adeguamento consistente nell'esclusione dei costi legati al nuovo prodotto dal calcolo del valore normale.

(35)

Il denunciante ha contestato anche l'adeguamento in sé sulla base del fatto che i costi erano stati dedotti dai prezzi, asserendo che non vi fosse una base giuridica per procedere in tal senso nell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A suo avviso, la Commissione in questo modo «confrontava mele con pere». Come spiegato al precedente considerando 21 tuttavia, il valore normale è stato fissato sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, e l'adeguamento in questione appariva giustificato in forza di detto articolo per determinare un valore normale su una base equa. Oltre a ciò, era chiaro che la definizione del prezzo dell'industria dell'Unione era influenzata da questi costi (R&S e soprattutto commercializzazione) legati a un prodotto molto specifico e diverso. L'inchiesta ha di fatto dimostrato che questi costi erano stati attribuiti all'attività relativa all'acesulfame K ed è quindi logico che la società in questione ne tenga conto nel fissare i propri prezzi al fine di recuperarli. È stato infatti confermato dall'industria dell'Unione nelle sue risposte al questionario che il costo di produzione è un fattore di cui si tiene conto in sede di definizione del prezzo.

(36)

Il denunciante ha inoltre contestato l'entità dell'adeguamento, che considerava troppo elevato. A suo avviso un importo inferiore per chilogrammo sarebbe stato giustificato da asserite differenze nei costi di sviluppo e commercializzazione per il mercato dell'Unione rispetto ad altri mercati. A questo proposito occorre in primo luogo sottolineare che tale differenza di costo a seconda del mercato non era stata evidenziata dal denunciante nel corso dell'inchiesta, nonostante che gli fosse stato chiesto di fornire la ripartizione dei costi per lo sviluppo e la commercializzazione. In secondo luogo, non è stato possibile verificare questi dati durante le verifiche in loco. Al contrario, l'adeguamento così come calcolato dalla Commissione si basava su dati verificati forniti dal denunciante. La Commissione reputa pertanto che il denunciante non abbia trasmesso elementi di prova a dimostrazione del fatto che il livello di adeguamento non fosse equo. In ogni caso non è stato considerato prudente riesaminare in quest'ottica un elemento delle spese generali e amministrative e non gli altri. Alla luce di quanto esposto, questa obiezione non può essere accolta.

(37)

Un produttore esportatore cinese ha chiesto alla Commissione di rendere noto l'importo esatto dell'adeguamento applicato per le attività legate a un prodotto molto specifico e diverso sviluppato dal denunciante. Trattandosi di un dato riservato, non è stato possibile farlo.

(38)

L'importo dei tre adeguamenti applicati dalla Commissione per determinare il valore normale su una base equa rappresenta un valore compreso tra il 25 % e il 45 % del prezzo di vendita nell'Unione dell'industria dell'Unione.

3.1.4.   Obiezioni relative ad altri adeguamenti

(39)

Come già evidenziato, la Commissione nella sua definizione del valore normale su una base equa ha utilizzato quale punto di partenza il prezzo di vendita reale medio dell'Unione debitamente verificato.

(40)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, l'industria dell'Unione ha contestato l'uso dei prezzi di vendita reali quale punto di partenza. Nella fattispecie essa ha sostenuto che ai prezzi reali si sarebbe dovuto aggiungere un «margine di profitto ragionevole». Dal punto di vista del denunciante, il margine di profitto realizzato nel 2009 (compreso tra il 15 % e il 25 %) sarebbe stato un «margine di profitto ragionevole» poiché il denunciante non aveva una posizione dominante, essendo la sua quota di mercato scesa sotto il 50 % in quell'anno. Nel 2009 non vi sarebbero ancora stati né dumping né pregiudizio.

(41)

Al considerando 66 del regolamento provvisorio è già stato evidenziato che le vendite del produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti erano redditizie. La redditività esatta di tali vendite come calcolata è un'informazione riservata che non può essere divulgata a soggetti diversi dal produttore dell'Unione e figurava pertanto nella tabella 10 del regolamento provvisorio quale valore indicizzato. Essa era comunque superiore al 5 %, percentuale che nel settore degli edulcoranti sintetici è ragionevole. Il dato esatto è stato comunicato al denunciante. A ciò si aggiunga che il valore normale è stato fissato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. I prezzi dell'industria dell'Unione sono stati utilizzati come punto di partenza e adeguati per tenere conto di elementi relativi a fattori specifici di formazione dei prezzi dell'industria dell'Unione e ad attività legate a un prodotto molto specifico e diverso sviluppato dal denunciante. Questo metodo è stato considerato equo in considerazione della specificità della fattispecie e delle informazioni disponibili nel fascicolo. Non è stato pertanto necessario sostituire il profitto reale con un profitto di riferimento per determinare il valore normale su una base equa e ricalcolare il valore normale così come chiesto dal denunciante. L'obiezione è stata pertanto respinta.

(42)

Infine il denunciante ha rilevato un errore di calcolo relativo all'elenco delle vendite dell'Unione, sulla base del quale era stato calcolato il valore normale. L'errore è stato rettificato e i valori corretti figurano nella tabella di cui al considerando 53.

3.1.5.   Osservazioni sulle conclusioni definitive

(43)

Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha contestato il fatto che la Commissione avesse calcolato l'importo della deduzione per le differenze nello stadio commerciale sulla base del prezzo pieno dell'industria dell'Unione franco fabbrica, perché quel prezzo includeva i costi eccezionali per la R&S e la commercializzazione legati a un prodotto molto specifico e diverso sviluppato dal denunciante. A suo avviso l'adeguamento si sarebbe dovuto applicare al prezzo franco fabbrica adeguato dopo la deduzione di tali costi eccezionali.

(44)

Il tasso di adeguamento per lo stadio commerciale tuttavia, come spiegato in precedenza al considerando 24, consiste nel profitto lordo medio ponderato realizzato sulla distribuzione dell'acesulfame K dagli importatori che hanno collaborato. L'adeguamento dovrebbe quindi essere applicato al prezzo di vendita reale in quanto ovvia alle differenze oggettive nei prezzi di vendita presenti nel mercato. L'adeguamento per lo stadio commerciale è strettamente correlato ai prezzi così come osservati sul mercato. L'obiezione è stata pertanto respinta.

(45)

Dopo la divulgazione il denunciante ha nuovamente ribadito che l'adeguamento per lo stadio commerciale si sarebbe dovuto fissare in base al profitto lordo realizzato da tre grandi distributori dell'Unione nel settore degli ingredienti alimentari, ognuno dei quali era distributore di acesulfame K. Il denunciante contestava la metodologia riveduta seguita dalla Commissione in quanto i margini dei distributori su cui la metodologia si basava includevano servizi che i distributori per l'industria dell'Unione non dovevano fornire. Il margine risultava quindi troppo elevato.

(46)

Nel corso dell'inchiesta erano stati effettivamente individuati alcuni servizi aggiuntivi, ma il margine lordo stabilito per i distributori era al netto di tali attività supplementari e si riferiva alla sola attività commerciale. Pertanto, il tasso stabilito per tener conto delle differenze nello stadio commerciale si riferisce unicamente alla differenza a livello di stadio commerciale. Si conferma che il valore così ottenuto è più idoneo rispetto a quello che si otterrebbe con la metodologia proposta dal denunciante, come già spiegato al precedente considerando 24. La richiesta del denunciante relativa a questo aspetto è stata pertanto respinta.

(47)

Nelle sue osservazioni successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha chiesto che venissero ulteriormente comunicate varie informazioni relative ai costi eccezionali di R&S e di commercializzazione sostenuti per un prodotto molto specifico e diverso sviluppato dal denunciante, nonché ai suoi margini di profitto. Dato però che queste informazioni erano state già rese pubbliche o fornite direttamente dal denunciante stesso nella sua risposta al questionario, durante la visita di verifica e in varie comunicazioni, il denunciante è stato debitamente avvisato del fatto che tutte le informazioni richieste erano già in suo possesso e che non si riteneva necessaria alcuna divulgazione supplementare.

(48)

Durante l'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il denunciante ha presentato una nuova richiesta per ottenere che l'adeguamento per lo stadio commerciale fosse espresso come importo fisso per chilogrammo. La Commissione ha rilevato che questa richiesta è formalmente irricevibile in quanto pervenuta dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni definitive. La Commissione ha comunque giudicato equo l'uso di una percentuale per tale adeguamento.

3.1.6.   Conclusioni sul valore normale

(49)

In assenza di ulteriori osservazioni in merito alla determinazione del valore normale, si confermano i considerando 22 e 23 del regolamento provvisorio.

3.2.   Prezzo all'esportazione

(50)

In assenza di osservazioni in merito ai prezzi all'esportazione, si conferma il considerando 24 del regolamento provvisorio.

3.3.   Confronto

(51)

Le osservazioni ricevute in merito agli adeguamenti al valore normale che in realtà riguardavano la determinazione del valore normale in sé sono state discusse ai considerando da 20 a 48. La Commissione non ha ricevuto altre osservazioni. Le conclusioni esposte ai considerando 25 e 26 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate.

3.4.   Margini di dumping

(52)

In assenza di osservazioni si conferma la metodologia utilizzata per calcolare i margini di dumping quale descritta ai considerando da 28 a 32 del regolamento provvisorio.

(53)

Dopo la rettifica dell'errore di calcolo descritta al considerando 42 e della metodologia riveduta per la determinazione del tasso di adeguamento per lo stadio commerciale descritta al considerando 24, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

135,6 %

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

119,9 %

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

64,0 %

Tutte le altre società

135,6 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Industria dell'Unione e produzione dell'Unione

(54)

In assenza di osservazioni sull'industria dell'Unione e sulla produzione dell'Unione, si conferma il considerando 34 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell'Unione

(55)

In assenza di osservazioni in merito al consumo dell'Unione, si confermano i considerando da 35 a 37 del regolamento provvisorio.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

(56)

Come già menzionato al precedente considerando 42, è stato rettificato un errore di calcolo nell'elenco delle vendite dell'Unione. La rettifica ha inciso anche sui margini di undercutting, che sono cambiati di conseguenza. Sui margini di undercutting ha influito anche la revisione del tasso di adeguamento per lo stadio commerciale, come debitamente spiegato nel precedente considerando 24. La media ponderata riveduta dei margini di undercutting si situava tra il 32 % e il 54 %.

(57)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, l'industria dell'Unione ha affermato che a causa dell'adeguamento apportato al prezzo dell'industria dell'Unione menzionato al considerando 44 del regolamento provvisorio i margini di undercutting riscontrati dalla Commissione sottovalutavano l'effettivo undercutting dei prezzi. Gli adeguamenti risultano tuttavia appropriati, perché applicati allo scopo di portare i prezzi dell'industria dell'Unione a un livello che permette un confronto equo con i prezzi delle importazioni cinesi.

(58)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardo alle importazioni dal paese interessato, e fatta eccezione per i margini di undercutting riveduti come indicato al precedente considerando 56, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 38 a 44 del regolamento provvisorio.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(59)

L'industria dell'Unione ha contestato l'esclusione di taluni costi di R&S e di commercializzazione nella definizione della situazione economica dell'industria dell'Unione. In mancanza di qualsiasi elemento di prova contraria, la Commissione ribadisce tuttavia che tali costi sono stati sostenuti per un prodotto molto specifico e diverso sviluppato dal denunciante e che sono di natura eccezionale. Non se ne dovrebbe quindi tenere conto ai fini della valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(60)

In assenza di altre osservazioni in merito all'andamento degli indicatori del pregiudizio, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 45 a 73 del regolamento provvisorio.

4.5.   Osservazioni sulle conclusioni definitive

(61)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha presentato osservazioni su taluni adeguamenti del prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione utilizzati per il calcolo del pregiudizio. Tali osservazioni, che valevano anche per il calcolo del valore normale, sono esaminate nei precedenti considerando da 43 a 48. La Commissione ha applicato il principio di simmetria nella definizione di un parametro di riferimento per il calcolo dell'eliminazione del pregiudizio.

4.6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(62)

Sulla base di quanto precede si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 74 a 82 del regolamento provvisorio secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(63)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione sulle conclusioni provvisorie concernenti il nesso di causalità fra il dumping e il pregiudizio. Di conseguenza si conferma che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, e che nessun altro fattore ha potuto spezzare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Si confermano pertanto le conclusioni esposte nei considerando da 97 a 99 del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(64)

Il denunciante ha contestato il considerando 102 del regolamento provvisorio in quanto a suo avviso esso affermerebbe che i dazi garantiranno una ripresa solo parziale all'industria dell'Unione, in contrasto con quanto disposto dal regolamento di base.

(65)

Va sottolineato che il dazio istituito risulta dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di base. L'espressione «potrà riprendersi in parte» si riferisce unicamente alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, poiché si prevede che successivamente all'istituzione delle misure i prezzi all'importazione aumenteranno. Essa non si riferisce a una parziale ripresa dal pregiudizio.

(66)

Non sono pervenute ulteriori osservazioni o informazioni in merito all'interesse dell'industria dell'Unione. Sono pertanto confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 101 a 103 del regolamento provvisorio come interpretate sopra.

6.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(67)

In assenza di osservazioni in merito all'interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti, si confermano i considerando da 104 a 110 del regolamento provvisorio.

6.3.   Interesse degli utilizzatori

(68)

In assenza di osservazioni in merito all'interesse degli utilizzatori, si confermano i considerando da 111 a 117 del regolamento provvisorio.

6.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(69)

In assenza di altre osservazioni in merito all'interesse dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 118 a 119 del regolamento provvisorio.

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(70)

Il denunciante ha affermato che poiché il livello di eliminazione del pregiudizio non era stato accompagnato dall'aggiunta di un obiettivo di profitto, i dazi provvisori non sarebbero stati sufficientemente elevati da eliminare l'intero pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Il denunciante ha in particolare contestato le aspettative della Commissione secondo cui le misure a livello provvisorio avrebbero consentito all'industria dell'Unione di recuperare i suoi costi e realizzare un ragionevole profitto.

(71)

A questo proposito, e come è già stato ricordato al considerando 41, l'industria dell'Unione ha ottenuto, previa deduzione dei costi di natura eccezionale connessi allo sviluppo di un prodotto molto specifico e diverso, un profitto equo nel periodo dell'inchiesta nonostante l'andamento negativo osservato durante il periodo in esame. La Commissione ribadisce perciò che non vi è alcuna ragione per aggiungere un obiettivo di profitto all'utile già realizzato. È lecito attendersi infatti che i dazi, basati sull'undercutting, elimineranno il pregiudizio subito e scongiureranno un ulteriore deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione.

(72)

Per corroborare la sua argomentazione, il denunciante ha paragonato la presente inchiesta con l'inchiesta antidumping sulle importazioni di diciandiammide originarie della Repubblica popolare cinese (3). L'industria dell'Unione ha sostenuto che l'approccio adottato per quell'inchiesta non è appropriato al caso in esame e non dovrebbe pertanto essere applicato.

(73)

Nell'inchiesta relativa alla diciandiammide si era tenuto conto di tre aspetti significativi a giustificazione dell'approccio adottato: i) le misure non devono compensare fattori che non possono essere attribuiti alle importazioni oggetto di dumping; ii) il margine di dumping era stato calcolato utilizzando un valore normale adattato sulla base di dati relativi all'industria dell'Unione e iii) vi erano soltanto due fonti di diciandiammide nel mondo. Per quanto riguarda il terzo punto la Commissione aveva ritenuto che vi fosse il rischio, se i dazi fossero stati troppo elevati, che l'industria dell'Unione potesse monopolizzare il mercato dell'Unione.

(74)

È pertanto evidente che la situazione creatasi nell'inchiesta relativa alla diciandiammide è molto simile a quella della presente inchiesta. Anche nell'inchiesta attuale il margine di dumping è calcolato utilizzando il valore normale basato su dati dell'industria dell'Unione con taluni adeguamenti oggettivamente necessari. Anche in questo caso vi sono pochissime fonti di approvvigionamento a livello mondiale e vi è il rischio di un monopolio se le misure non vengono calcolate in modo giusto ed equilibrato.

(75)

La Commissione ritiene pertanto che nell'ambito della presente inchiesta sia giustificato un approccio simile.

(76)

In mancanza di ulteriori osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 121 a 124 del regolamento provvisorio.

(77)

Come descritto al considerando 42, è stato rettificato un errore di calcolo relativo all'elenco delle vendite dell'Unione che ha inciso anche sui calcoli del pregiudizio. Come spiegato al considerando 24, è stata ritenuta giustificata una base riveduta per il calcolo dell'adeguamento relativo allo stadio commerciale. La rettifica ha comportato una revisione dei margini di pregiudizio definitivi, che sono i seguenti:

Società

Margine di pregiudizio

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

126,0 %

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

108,6 %

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

49,7 %

Tutte le altre società

126,0 %

7.2.   Misure definitive

(78)

Alla luce delle conclusioni tratte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello dei margini di pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel caso in esame le aliquote del dazio hanno subito una revisione dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, poiché è stato rettificato un errore di calcolo che inficiava sia i margini di dumping che i margini di pregiudizio, ed è stato riveduto l'adeguamento relativo allo stadio commerciale.

(79)

In base a quanto precede, le aliquote alle quali tali dazi saranno istituiti sono fissate come segue:

Società

Margine di dumping

(%)

Margine di pregiudizio

(%)

Dazio antidumping definitivo

(%)

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

135,6

126,0

126,0

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

119,9

108,6

108,6

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

64,0

49,7

49,7

Tutte le altre società

135,6

126,0

126,0

(80)

Il dazio rimane un importo fisso in euro per chilogrammo netto come illustrato al considerando 127 del regolamento provvisorio per garantire un'applicazione coerente delle misure da parte delle autorità doganali, per quanto non si faccia più riferimento all'acesulfame K contenuto nei preparati e/o nelle miscele.

(81)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate sulla base dei risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate con la loro ragione sociale nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(82)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (4) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(83)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure particolari per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che possono avvalersi di dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida conforme a quanto stabilito nell'articolo 1, paragrafo 3. Le importazioni non accompagnate da tale fattura sono soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(84)

Qualora l'evoluzione delle importazioni di preparati e/o miscele contenenti acesulfame K nell'Unione lo richiedesse, sarà valutata la necessità di adottare rapidamente gli opportuni provvedimenti, quali tra l'altro l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base.

(85)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società si applicherà non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma altresì ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

7.3.   Impegni

(86)

Due produttori esportatori hanno offerto impegni sui prezzi secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Uno di loro ha presentato un'offerta di impegno riveduta dopo un'audizione con la Commissione.

(87)

La Commissione ha valutato l'offerta e rilevato una serie di rischi connessi allo specifico prodotto, tra cui una possibile classificazione errata del prodotto in esame. Nel corso dell'inchiesta è stato osservato che la qualità per uso alimentare (soggetta a un dazio doganale del 6,5 %) è stata erroneamente classificata come qualità farmaceutica (soggetta a un dazio doganale dello 0 %). Uno dei produttori esportatori cinesi ha affermato di non essere coinvolto in tali pratiche. Anche se ciò corrispondesse al vero, il rischio, come rilevato, permane. Lo stesso produttore esportatore cinese si è offerto di presentare tutti i documenti di sdoganamento alla Commissione qualora l'impegno fosse accettato. Controllare il pagamento dei dazi doganali per ciascuna delle transazioni sarebbe tuttavia sproporzionatamente gravoso.

(88)

Un altro rischio connesso allo specifico prodotto deriva dalla possibilità di modificare il prodotto in esame e trasformarlo in preparati e/o miscele tramite abbinamento ad altri elementi come l'acqua e/o altri edulcoranti. Questo tipo di prodotto non è soggetto alle misure. Uno dei produttori esportatori cinesi si è impegnato a non esportare l'acesulfame K in alcuna altra forma se non in quella pura. Questo scenario presupporrebbe un monitoraggio tale da risultare molto gravoso, se non irrealizzabile.

(89)

La Commissione ha individuato ulteriori rischi. Oltre al prodotto in esame, entrambi i produttori esportatori producono e vendono altri prodotti (ossia una varietà di additivi alimentari) nell'Unione, soprattutto a operatori commerciali. Durante il periodo dell'inchiesta uno dei produttori esportatori vendeva ai medesimi operatori sia il prodotto in esame che altri prodotti. Una simile pratica aumenta il rischio di compensazione incrociata e renderebbe necessario il controllo di tutte le vendite all'esportazione dei produttori esportatori. Un produttore esportatore cinese ha dichiarato di essere disposto a cessare le vendite agli utilizzatori nell'Unione e a cessare le vendite di altri prodotti (ossia prodotti diversi dal prodotto in esame) a operatori commerciali nell'Unione che acquistano presso di lui anche l'acesulfame K. Il medesimo produttore esportatore cinese ha affermato inoltre di essere disposto a limitare le sue esportazioni di acesulfame K a un elenco esaustivo di operatori commerciali con sede nell'Unione e a cessare le vendite di acesulfame K nell'Unione attraverso operatori commerciali aventi sede in paesi terzi. Sarebbe anche in questo caso necessario un consistente monitoraggio a un livello ritenuto impraticabile dalla Commissione.

(90)

Infine, poiché nessuna delle società ha richiesto il TEM, la Commissione non ha potuto valutare pienamente l'attendibilità dei conti che tra l'altro è fondamentale per creare il rapporto di fiducia su cui si basano gli impegni.

(91)

Stante quanto precede, la Commissione ha concluso che le due offerte di impegno non possono essere accettate.

7.4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(92)

In considerazione dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio, ad eccezione di quelli relativi all'acesulfame K originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele, ove applicabili.

(93)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; n. CAS 55589-62-3) originario della Repubblica popolare cinese attualmente classificabile al codice NC ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934999021).

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 fabbricato dalle società elencate nella tabella sotto riportata sono le seguenti:

Società

Dazio definitivo — euro/kg netto

Codice addizionale TARIC

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

4,58

C046

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

4,47

C047

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

2,64

C048

Tutte le altre società

4,58

C999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping attribuite alle società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (indicare il volume) di acesulfame potassio venduto per l'esportazione nell'Unione europea e indicato nella presente fattura è stato prodotto da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In mancanza di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/787 sono riscossi in via definitiva, ad eccezione di quelli applicati all'acesulfame K originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/787 della Commissione, del 19 maggio 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 15).

(3)  Regolamento (CE) n. 1331/2007 del Consiglio, del 13 novembre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diciandiammide originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 1).

(4)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


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