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Document 32015R0802

Regolamento (UE) 2015/802 del Consiglio, del 19 maggio 2015, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni oli pesanti e prodotti analoghi

GU L 128 del 23.5.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/802/oj

23.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/2


REGOLAMENTO (UE) 2015/802 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2015

recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni oli pesanti e prodotti analoghi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Alla voce 2710 della nomenclatura combinata stabilita all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), i dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni oli e prodotti analoghi nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici sono sospesi purché tali oli e prodotti analoghi siano destinati a essere sottoposti a un trattamento definito e siano subordinati alla procedura di destinazione particolare di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) («procedura di destinazione particolare»).

(2)

Taluni oli e prodotti analoghi nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici («oli pesanti e prodotti simili») fino al 3 aprile 2013 erano classificati anch'essi nella voce 2710, e godevano pertanto di un trattamento di esenzione per un periodo indefinito.

(3)

Tuttavia, dal 4 aprile 2013, tali oli pesanti e prodotti analoghi sono stati classificati nella voce 2707, che non gode di alcuna esenzione dai dazi.

(4)

Con effetto a decorrere dal 1o luglio 2014, il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (3) ha concesso a tali oli pesanti e prodotti analoghi una sospensione temporanea di dazi autonomi.

(5)

Tuttavia, dato che nell'Unione non esiste approvvigionamento di tali oli pesanti né di prodotti simili, tale sospensione temporanea di dazi autonomi avrebbe dovuto applicarsi senza soluzione di continuità durante il periodo dal 4 aprile 2013 al 30 giugno 2014, purché tali oli pesanti e prodotti analoghi fossero destinati ad essere utilizzati come prodotti base di raffineria da sottoporre a un trattamento definito e che fossero soggetti alla procedura di destinazione particolare.

(6)

Pertanto, al fine di garantire adeguatamente il beneficio della sospensione temporanea dei dazi doganali autonomi per quanto attiene a tali oli pesanti e prodotti analoghi che rientrano nel codice NC 2707 99 99, la sospensione temporanea dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dal 4 aprile 2013 al 30 giugno 2014.

(7)

Al fine di dare effetto a tale sospensione retroattiva di dazi autonomi, l'effetto retroattivo della corrispondente autorizzazione di destinazione particolare, come previsto all'articolo 294, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, è altresì opportuno che esso venga esteso sino al 4 aprile 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 4 aprile 2013 al 30 giugno 2014 i dazi doganali autonomi per gli oli pesanti e i prodotti analoghi che rientrano nel codice NC 2707 99 99, destinati ad essere utilizzati come prodotti base di raffineria da sottoporre a uno dei trattamenti specifici di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 della seconda parte della nomenclatura combinata stabilita all'allegato I, del regolamento (CEE) n. 2658/87, sono sospesi, purché siano applicate le regole relative alla destinazione particolare di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Ai fini del primo paragrafo, l'effetto retroattivo di un'autorizzazione di destinazione particolare previsto dall'articolo 294, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, può essere esteso fino al 4 aprile 2013 purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 294, paragrafo 3, di tale regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).


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