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Commission Implementing Regulation (EU) 2015/604 of 16 April 2015 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards animal health requirements for bovine tuberculosis in the models of veterinary certificates BOV-X and BOV-Y and the entries for Israel, New Zealand and Paraguay in the lists of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of live animals and fresh meat is authorised Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/604 della Commissione, del 16 aprile 2015 , che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per la tubercolosi bovina nei modelli di certificati veterinari BOV-X e BOV-Y e le voci relative a Israele, Nuova Zelanda e Paraguay negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea animali vivi e carni fresche Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/604 della Commissione, del 16 aprile 2015 , che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per la tubercolosi bovina nei modelli di certificati veterinari BOV-X e BOV-Y e le voci relative a Israele, Nuova Zelanda e Paraguay negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea animali vivi e carni fresche Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 100 del 17.4.2015, pp. 60–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/604 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2015
che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per la tubercolosi bovina nei modelli di certificati veterinari BOV-X e BOV-Y e le voci relative a Israele, Nuova Zelanda e Paraguay negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea animali vivi e carni fresche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 8, paragrafo 4,
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), e l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2004/68/CE stabilisce, tra l'altro, condizioni di polizia sanitaria particolari per l'importazione e il transito nell'Unione di ungulati vivi che si basano sulle norme definite dalla legislazione dell'Unione per quanto riguarda le malattie alle quali tali animali sono sensibili.
(2)
La direttiva 2004/68/CE dispone inoltre che possono essere stabilite condizioni particolari per un paese terzo, qualora l'Unione sia in grado di riconoscere ufficialmente l'equivalenza delle garanzie sanitarie ufficiali fornite dal paese terzo interessato.
(3)
Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi, comprese le partite di bovini domestici. L'allegato I di detto regolamento fissa un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché le condizioni specifiche per le partite provenienti da taluni paesi terzi.
(4)
L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 contiene inoltre un modello di certificato veterinario per i bovini domestici (compresi le specie Bubalus e Bison e i loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (BOV-X) e un modello di certificato veterinario per i bovini domestici (comprese le specie Bubalus e Bison e i loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione (BOV-Y), comprendenti garanzie per la tubercolosi bovina.
(5)
La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (4) definisce le norme in materia di scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e prevede programmi di controllo e di eradicazione per talune malattie che colpiscono tali animali, inclusa la tubercolosi. La Nuova Zelanda ha chiesto che il suo programma di lotta contro la tubercolosi bovina sia riconosciuto come equivalente ai programmi di controllo e di eradicazione per la tubercolosi bovina attuati dagli Stati membri in conformità alle condizioni di cui all'allegato A, punto I, della direttiva 64/432/CEE. Le informazioni fornite dalla Nuova Zelanda sul proprio programma di lotta contro la tubercolosi bovina dimostrano che lo status relativo alla tubercolosi bovina di un allevamento bovino classificato come «C2» in base alla strategia nazionale di gestione delle epidemie (National Pest Management Strategy) della Nuova Zelanda per la tubercolosi bovina, è equivalente allo status relativo alla tubercolosi bovina di un allevamento bovino riconosciuto in uno Stato membro come «allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi», in conformità alle condizioni stabilite nell'allegato A, punto I, della direttiva 64/432/CEE.
(6)
È pertanto opportuno modificare l'elenco e le condizioni specifiche stabilite nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, nonché i modelli di certificati veterinari BOV-X e BOV-Y figuranti nella parte 2 di tale allegato, al fine di rispecchiare le condizioni particolari in base alle quali l'Unione riconosce l'equivalenza della classificazione «C2» degli allevamenti bovini secondo il programma di lotta contro la tubercolosi bovina attuato in Nuova Zelanda alle condizioni stabilite nell'allegato A, parte I, della direttiva 64/432/CEE, in base alle quali un allevamento bovino di uno Stato membro è riconosciuto come «ufficialmente indenne da tubercolosi».
(7)
Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce tra l'altro le condizioni per l'importazione nell'Unione di partite di carni fresche di bovini domestici. A tal fine, esso fissa nell'allegato II un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché i modelli di certificati veterinari che devono accompagnare tali partite, tenendo conto delle condizioni specifiche o delle garanzie supplementari richieste.
(8)
Il 19 settembre 2011 il Paraguay ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la presenza di un focolaio di afta epizootica (5). A seguito di tale notifica il regolamento (UE) n. 206/2010, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2011 (6), ha sospeso le importazioni nell'Unione di carni fresche di bovini domestici da tale paese terzo.
(9)
L'ultimo focolaio di afta epizootica in Paraguay si è verificato nel gennaio 2012. Dal novembre 2013 l'OIE ha riconosciuto il Paraguay come un paese con due zone indenni da afta epizootica che coprono l'intero territorio del Paraguay, in cui è praticata la vaccinazione (7).
(10)
Nell'aprile 2014 la Commissione ha effettuato un audit per verificare l'efficacia delle misure adottate e dei controlli ufficiali nel fornire garanzie di polizia sanitaria riguardo all'afta epizootica (8). L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha concluso che il sistema di controlli di polizia sanitaria del Paraguay offriva garanzie soddisfacenti per quanto riguarda l'afta epizootica, conformi o equivalenti alle condizioni dell'Unione per l'introduzione di carni fresche disossate e frollate di bovini domestici. Tuttavia, è stato chiesto al Paraguay di fornire elementi di prova dell'assenza del virus dell'afta epizootica sul suo territorio e dell'efficacia del suo programma di vaccinazione.
(11)
Nel corso del secondo semestre 2014 il Paraguay ha effettuato indagini sierologiche basate sugli orientamenti di cui al capitolo 8.7. del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, edizione 2014 (9). In seguito ad una valutazione dei risultati la Commissione ha concluso che esistevano prove sufficienti per comprovare l'assenza del virus dell'afta epizootica in Paraguay e si è detta soddisfatta dell'efficacia del programma di vaccinazione. Il Paraguay offre quindi garanzie sufficienti in materia di sanità animale ed ha chiesto l'autorizzazione per esportare nell'Unione carni fresche disossate e frollate di bovini domestici.
(12)
Nell'elenco riportato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figura anche Israele. A fini di trasparenza del mercato e in conformità al diritto internazionale, è opportuno chiarire che nel caso di Israele la copertura territoriale dei certificati veterinari è limitata al territorio dello Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, cioè le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
(13)
È pertanto opportuno modificare l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per autorizzare le importazioni nell'Unione di carni fresche di bovini domestici dal Paraguay e per modificare la voce relativa a Israele.
(14)
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
(15)
Al fine di evitare perturbazioni nelle importazioni nell'Unione di partite di bovini domestici, è opportuno autorizzare, per un periodo transitorio e a determinate condizioni, l'utilizzo dei certificati veterinari rilasciati in conformità al regolamento (UE) n. 206/2010, nella loro versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento.
(16)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2015 possono continuare a essere introdotte nell'Unione partite di animali vivi accompagnate dai certificati veterinari appropriati rilasciati entro il 1o giugno 2015 in conformità ai modelli di certificati veterinari «BOV-X» e «BOV-Y» di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010, nella loro versione precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(3) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
(4) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa al Paraguay nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinate carni fresche (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 32.)
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono così modificati:
1)
l'allegato I è così modificato:
a)
la parte 1 è così modificata:
i)
la voce relativa alla Nuova Zelanda è sostituita dalla seguente:
«NZ — Nuova Zelanda
NZ-0
Tutto il paese
BOV-X, BOV-Y,
RUM,
POR-X, POR-Y,
OVI-X, OVI-Y
III
V
XII»
ii)
alle condizioni specifiche è aggiunta la seguente voce:
«“XII”
:
territorio riconosciuto come avente allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi, equivalenti a quelli riconosciuti in base alle condizioni di cui all'allegato A, parte I, punti 1 e 2, della direttiva 64/432/CEE, ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati conformemente al modello di certificato veterinario BOV-X o BOV-Y.»
;
b)
nella parte 2, i modelli di certificati veterinari BOV-X e BOV-Y sono sostituiti dai seguenti:
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:
II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
II.1.2. non sono stati trattati con:
— stilbeni o tireostatici,
— estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE);
II.1.3. con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
(1) (2) [a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell’allegato II, capitolo C, parte I, punto 4), lettera b) sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell’ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]
(1) (3) o [a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell’allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell’ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]
(1) (4) o [a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell’allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell’ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]
II.2. Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:
II.2.1. provengono da un territorio con il codice (5) che, alla data di rilascio del presente certificato:
(1) [a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica;]
(1) o [a) era considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) ----/---- della Commissione, del (gg/mm/aaaa);]
b) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare;
c) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui alle lettere a) e b) negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;
(1) [d) era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;]
(1) (9) o [d) era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all’inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l’esportazione;]
(1) o [d) non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell’Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: … (inserire sierotipo/i), ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza (12) in un’area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11. e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]
II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell’Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;
II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende di origine descritte alla casella I.11.:
a) nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti;
b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e stomatite vescicolare negli ultimi 40 giorni;
II.2.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., lettere a) e b);
II.2.5. provengono da allevamenti non soggetti a restrizioni in forza della legislazione nazionale sull’eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica;
II.2.6. provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi (6) (6b);
e (1) (7) [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi (6);]
(1) o [sono stati sottoposti a intradermotubercolinizzazione (8) con esito negativo negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell’Unione;]
(1) o [hanno un’età inferiore a sei settimane;]
II.2.7. non sono stati vaccinati contro la brucellosi e provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (6);
e (1) (7) [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi (6);]
(1) o [sono stati sottoposti ad almeno un esame per la brucellosi bovina (8) effettuato su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell’Unione;]
(1) o [hanno un’età inferiore a 12 mesi;]
(1) o [si tratta di maschi castrati di ogni età;]
(1) [II.2.8. provengono da allevamenti inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica e in cui non sono stati rilevati indizi, clinici o di laboratorio, della presenza di questa malattia nel corso degli ultimi due anni;]
(1) o [II.2.8. provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (6) (6a);]
e (1) (7) [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica (6);]
(1) o [sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica (8) effettuato su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell’Unione;]
(1) o [hanno un’età inferiore a 12 mesi;]
II.2.9. sono/sono stati (1) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato:
(1) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella 1.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.;]
e, fino al momento della spedizione nell’Unione:
a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato;
b) non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;
II.2.10. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
II.2.11. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
II.2.12. sono stati caricati ai fini della spedizione nell’Unione il (gg/mm/aaaa) (10) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l’urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.
II.3. Attestato per il trasporto degli animali
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, in particolare per quanto riguarda l’approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.
(1) (11) [II.4. Requisiti specifici
II.4.1. Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non sono state constatate evidenze cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva nella o nelle aziende di origine di cui alla casella I.11.;
II.4.2. gli animali di cui alla casella I.28.:
a) sono stati isolati in locali approvati dall’autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell’esportazione;
b) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l’entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova;
c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.]
Note
Il presente certificato riguarda i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all’allevamento e/o alla produzione.
Dopo l’importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell’azienda di destinazione, dove devono restare per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all’esterno, salvo nel caso di spedizione a un macello.
Parte I:
— Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
— Casella I.13.: l’eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.
— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Casella I.28.: Sistema di identificazione: gli animali devono recare:
un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio, marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder);
un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.
Specie: scegliere tra «Bos», «Bison» e «Bubalus» a seconda dei casi.
Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).
Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
Razza: selezionare razza pura, incrocio.
Parte II:
(1) Cancellare la dicitura che non interessa.
(2) Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati ininterrottamente in un paese o in una regione classificati, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio trascurabile di BSE ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.
(3) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine siano classificati, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio controllato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.
(4) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine non siano classificati a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure siano stati classificati come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.
(5) Codice del territorio quale figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
(6) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all’allegato A della direttiva 64/432/CEE; regioni e allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica conformemente all’allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE.
(6a) Solo per allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica secondo requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell’allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE ai fini dell’esportazione nell’UE di animali vivi certificati conformemente al modello di certificato BOV-X dal territorio che, nella colonna 6 dell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con «IVb» per la leucosi bovina enzootica.
(6b) Unicamente per un territorio che, nella colonna 6 dell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con «XII», indicante che gli allevamenti bovini dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi sono riconosciuti come tali in base a condizioni equivalenti a quelle stabilite all’allegato A, parte I, punti 1 e 2, della direttiva 64/432/CEE ai fini dell’esportazione nell’Unione di animali vivi certificati conformemente al modello di certificato veterinario BOV-X.
(7) Unicamente per un territorio che, nella colonna 6 dell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con «II» per la tubercolosi, «III» per la brucellosi e/o «IVa» per la leucosi bovina enzootica.
(8) Test effettuati secondo i protocolli che, per le malattie in questione, sono descritti nell’allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.
(9) Garanzie supplementari da fornire ove nella colonna 5 «GS» dell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figuri la lettera «A».
Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all’allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.
(10) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte — di cui alle caselle I.7. e I.8. — fossero autorizzati a esportare verso l’Unione, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.
(11) Ove prescritto dallo Stato membro dell’UE di destinazione o dalla Svizzera a norma della decisione 2004/558/CE e dall’accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
(12) Il programma di vigilanza è definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:
II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;
II.1.2. non sono stati trattati con:
— stilbeni o tireostatici,
— estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE).
II.1.3. con riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE):
(1) (2) [a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell’allegato II, capitolo C, parte I, punto 4), lettera b) sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell’ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]
(1) (3) o [a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell’allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell’ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]
(1) (4) o [a) gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d’origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell’allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell’ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]
II.2. Attestato di polizia sanitaria
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:
II.2.1. provengono da un territorio con il codice (5) che, alla data di rilascio del presente certificato:
(1) [a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica]
(1) o [a) era considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) ----/---- della Commissione, del (gg/mm/aaaa);]
b) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare;
c) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui alle lettere a) e b) negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;
(1) [d) era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;]
(1) o [d) non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell’Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: … (inserire sierotipo/i), ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza (9) in un’area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11. e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]
II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione nell’Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;
II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende di cui alla casella I.11.:
a) nella quale e nel raggio di 150 km dalla quale non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e
b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e stomatite vescicolare negli ultimi 40 giorni;
II.2.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., lettere a) e b);
II.2.5. provengono da allevamenti:
a) inclusi in un sistema ufficiale di controllo della leucosi bovina enzootica; e
b) non soggetti a restrizioni in forza della legislazione nazionale sull’eradicazione della tubercolosi e della brucellosi; e
c) riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi; (6) (6a)
II.2.6. non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:
(1) [provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi;] (6)
(1) o [si tratta di maschi castrati di ogni età;]
II.2.7. sono marchiati individualmente in almeno due punti dei quarti posteriori per indicare la loro destinazione esclusiva alla macellazione immediata; (7)
[II.2.8. sono/sono stati (1) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato:
(1) [direttamente nell’Unione;]
(1) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.;]
e, fino al momento della spedizione nell’Unione:
a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e
b) non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;
II.2.9. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
II.2.10. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
II.2.11. sono stati caricati ai fini della spedizione nell’Unione il (gg/mm/aaaa) (8) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l’urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, in particolare per quanto riguarda l’approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.
Note
Il presente certificato riguarda i bovini vivi (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati alla macellazione immediata.
Dopo l’importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.
Parte I:
— Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
— Casella I.13.: l’eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell’Unione.
— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
— Casella I.28.: Sistema di identificazione: gli animali devono recare:
un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio, marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder);
un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.
Specie: scegliere tra «Bos», «Bison» e «Bubalus» a seconda dei casi.
Età: data di nascita (gg/mm/aaaa).
Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
Parte II:
(1) Cancellare la dicitura che non interessa.
(2) Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati ininterrottamente in un paese o in una regione classificati, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio trascurabile di BSE ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.
(3) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine siano classificati, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio controllato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.
(4) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine non siano classificati a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure siano stati classificati come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.
(5) Codice del territorio quale figura nell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
(6) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all’allegato A della direttiva 64/432/CEE.
(6a) Unicamente per un territorio che, nella colonna 6 dell’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con «XII», indicante che gli allevamenti bovini dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi sono riconosciuti come tali in base a condizioni equivalenti a quelle stabilite all’allegato A, parte I, punti 1 e 2, della direttiva 64/432/CEE ai fini dell’esportazione nell’Unione di animali vivi certificati conformemente al modello di certificato veterinario BOV-Y.
(7) Il marchio deve essere a forma di «L», con un lato sinistro di 13 cm e un lato inferiore di 7 cm ed entrambe le linee di 1 cm di spessore e deve essere applicato con la tecnica della «marcatura a freddo».
(8) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte — di cui alle caselle I.7. e I.8. — fossero autorizzati a esportare verso l’Unione, o durante un periodo in cui l’Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.
(9) Il programma di vigilanza è definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).
Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:
Data: Firma:
Timbro:
»
2)
l'allegato II, parte 1, è modificato come segue:
a)
la voce relativa al Paraguay è sostituita dalla seguente:
«PY — Paraguay
PY-0
Tutto il paese
EQU
PY-0
Tutto il paese
BOV
A
1
17 aprile 2015»
b)
la voce relativa a Israele è sostituita dalla seguente:
«IL — Israele (6)
IL-0
Tutto il paese
—»
c)
è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (6):
«(6)
Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»