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Document 32015R0170

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/170 della Commissione, del 4 febbraio 2015 , che abroga il regolamento (CE) n. 1135/2009 che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 29 del 5.2.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/170/oj

5.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/170 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2015

che abroga il regolamento (CE) n. 1135/2009 che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

in seguito ai livelli elevati di melamina riscontrati nel latte per lattanti, in altri prodotti lattieri, nella soia e nei prodotti a base di soia e nel bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi in Cina e all'atto dell'importazione nell'UE, il regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione (2) impone condizioni speciali per l'importazione di questi prodotti originari della Cina o da essa provenienti. A norma di tale regolamento, l'importazione di prodotti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia originari o provenienti dalla Cina è vietata. Inoltre i controlli di identità e i controlli materiali, compresi il campionamento e l'analisi volta a rilevare la presenza di melamina, vanno effettuati sul 20 % circa delle partite originarie della Cina o da essa provenienti di bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi e di alimenti e mangimi contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia.

(2)

Dal luglio 2009 le autorità competenti degli Stati membri hanno riferito di un solo campione non conforme. I quantitativi rilevati in tale campione, comunicati nel 2011, superavano di poco il livello massimo di melamina nel bicarbonato di ammonio. È dunque opportuno abrogare le condizioni speciali per l'importazione di latte per lattanti, altri prodotti lattieri, soia e prodotti a base di soia e bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi originari della Cina o da essa provenienti.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1135/2009 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE della Commissione (GU L 311 del 26.11.2009, pag. 3).


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