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Document 32015L1955

Direttiva di esecuzione (UE) 2015/1955 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 284 del 30.10.2015, p. 142–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2015/1955/oj

30.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/142


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2015/1955 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2015

che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), in particolare l'articolo 21 ter,

considerando quanto segue:

(1)

Negli ultimi anni, un numero crescente di varietà ibride di orzo prodotte con la tecnica della maschiosterilità citoplasmatica è stato inserito nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (2).

(2)

La maschiosterilità citoplasmatica (CMS) è stata accettata a livello mondiale come tecnica riproduttiva per la produzione di varietà ibride di orzo ed è caratterizzata tra l'altro da un sistema genetico che è naturalmente presente nel citoplasma delle piante. Tale sistema genetico può essere introdotto nelle piante mediante incrocio. Sulla base della suddetta tecnica, è possibile combinare la diversità genetica di due o più linee parentali. Le prestazioni di tali varietà in settori quali la resistenza alle malattie e le rese possono pertanto essere migliorate. In considerazione di tale sviluppo tecnico, è opportuno stabilire condizioni specifiche per le varietà ibride di orzo.

(3)

Tenuto conto delle analogie tecniche con la produzione di sementi di ibridi di segale e delle esigenze degli utilizzatori delle sementi di ibridi di orzo, è opportuno stabilire per dette sementi condizioni simili a quelle che si applicano per le sementi degli ibridi di segale.

(4)

L'esperienza ha dimostrato che il particolare sistema di produzione di miscuglio applicato sul campo, in combinazione con i rischi connessi alle condizioni atmosferiche nel periodo della fioritura, richiederebbe la riduzione della norma di purezza varietale all'85 % nel caso in cui si applichi la tecnica CMS. In questo modo, la produzione di sementi in condizioni climatiche meno favorevoli rimarrebbe stabile. È pertanto opportuno consentire un livello inferiore di purezza varietale rispetto a quello richiesto per altri ibridi.

(5)

Gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 66/402/CEE

Gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2016.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

(2)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE sono così modificati:

1.

L'allegato I è così modificato:

a)

la prima frase del punto 5 è sostituita dalla seguente: «Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e xTriticosecale autoimpollinante e colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Hordeum vulgare mediante una tecnica diversa dalla maschiosterilità citoplasmatica (CMS)»;

b)

dopo il punto 5 è inserito il seguente punto:

«5 bis.

Colture destinate alla produzione di sementi di base e certificate di ibridi di Hordeum vulgare mediante la tecnica CMS:

a)

La coltura è conforme alle seguenti norme per quanto concerne le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un'impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura

Distanza minima

Per la produzione di sementi di base

100 m

Per la produzione di sementi certificate

50 m

b)

La coltura presenta un'identità varietale e una purezza varietale sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti.

In particolare, la coltura è conforme alle norme seguenti:

i)

la percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi al tipo non supera:

per le colture destinate alla produzione di sementi di base, 0,1 % per la linea mantenitrice e per la linea ristoratrice e 0,2 % per il componente femminile CMS,

per le colture destinate alla produzione di sementi certificate, 0,3 % per il ristoratore e il componente femminile CMS e 0,5 % se il componente femminile CMS è un singolo ibrido.

ii)

il livello di maschiosterilità del componente femminile è almeno:

99,7 % per le colture destinate alla produzione di sementi di base,

99,5 % per le colture destinate alla produzione di sementi certificate;

iii)

i requisiti di cui al punto i) e ii) sono verificati durante controlli ufficiali a posteriori;

c)

Le sementi certificate possono essere prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità.»

2.

L'allegato II è così modificato:

a)

al punto 1, la lettera C è sostituita dalla seguente:

«C.   Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e xTriticosecale autoimpollinante

La purezza varietale minima delle sementi della categoria “sementi certificate” è del 90 %.

Nel caso di sementi Hordeum vulgare prodotte mediante CMS, la purezza varietale è dell'85 %. Le impurità diverse dal ristoratore non superano il 2 %.

La purezza varietale minima è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.»;

b)

al punto 1 dell'allegato II, il titolo della lettera E è sostituito dal seguente:

«E.   Ibridi di Secale cereale e ibridi CMS di Hordeum vulgare »


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