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Document 32015D1782

Decisione (PESC) 2015/1782 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che abroga la posizione comune 2004/487/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia e che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

GU L 259 del 6.10.2015, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2016; abrog. impl. da 32016D0994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1782/oj

6.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/25


DECISIONE (PESC) 2015/1782 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2015

che abroga la posizione comune 2004/487/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia e che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/487/PESC (1) che prevede talune misure finanziarie.

(2)

Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/109/PESC (2) che prevede restrizioni sugli spostamenti e un embargo sulle armi.

(3)

Il 9 dicembre 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2188 (2014) relativa alla Liberia che proroga le misure sugli spostamenti e l'embargo sulle armi per un periodo di nove mesi.

(4)

Il 2 settembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2237 (2015) relativa alla Liberia, che pone fine alle misure sugli spostamenti e finanziarie di cui al punto 4 della UNSCR 1532 (2004) e proroga l'embargo sulle armi nei confronti di tutte le entità e le persone non governative che operano nel territorio della Liberia fino al 2 giugno 2016.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la posizione comune 2008/109/PESC e abrogare la posizione comune 2004/487/PESC.

(6)

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della posizione comune 2008/109/PESC è soppresso.

Articolo 2

L'articolo 4 della posizione comune 2008/109/CFSP diventa l'articolo 3.

L'articolo 5 della posizione comune 2008/109/PESC diventa l'articolo 4.

Articolo 3

La posizione comune 2004/487/PESC è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 116).

(2)  Posizione comune 2008/109/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 38 del 13.2.2008, pag. 26).


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