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Document 32015D1204

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1204 della Commissione, del 22 luglio 2015, recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno

GU L 195 del 23.7.2015, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1204/oj

23.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 195/46


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1204 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2015

recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l'allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 dicembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/861/UE (2) che concede una deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno. Con la decisione di esecuzione 2013/716/UE (3), la Commissione ha concesso una proroga della suddetta deroga temporanea fino al 30 settembre 2014.

(2)

Il 26 febbraio 2015 il Kenya ha chiesto una nuova deroga per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015 per 2 000 tonnellate di filetti di tonno. Il 13 marzo 2015 ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse dal Kenya, le catture di tonno originario rimangono eccezionalmente scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali e hanno provocato una diminuzione della produzione di filetti di tonno. Il Kenya ha segnalato i rischi impliciti nell'approvvigionamento di tonno originario a causa della pirateria. A causa di questa situazione anomala, il Kenya si trova momentaneamente nell'impossibilità di rispettare le norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007.

(4)

Il Kenya beneficerà di una deroga automatica alle norme di origine per i filetti di tonno della voce SA 1604 in virtù dell'articolo 40, paragrafo 7, del protocollo sull'origine allegato all'accordo di partenariato economico EAC-UE al momento dell'entrata in vigore dell'accordo o della sua applicazione provvisoria.

(5)

In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all'allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell'accordo di partenariato economico EAC-UE, la cui entrata in vigore o la cui applicazione provvisoria è prevista nel corso del 2016. Poiché la situazione generale, ivi compreso lo stato della ratifica dell'accordo di partenariato economico EAC-UE, sarà riesaminata nel 2016, la deroga dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2015.

(6)

Tenendo conto delle importazioni previste, una deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non recherebbe grave pregiudizio a un'industria affermata dell'Unione, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata.

(7)

Di conseguenza occorre concedere al Kenya una deroga per un anno riguardante 2 000 tonnellate di filetti di tonno.

(8)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4) definisce le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.

(9)

Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga è necessario che le autorità del Kenya comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.

(10)

Al fine di garantire all'Unione un approvvigionamento regolare di filetti di tonno dal Kenya e un utilizzo ottimale del contingente della deroga e onde limitare possibili perturbazioni degli scambi dopo la scadenza della deroga precedente, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, i filetti di tonno della voce SA 1604 ottenuti da tonno non originario della voce SA 0303 sono considerati originari del Kenya alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda le merci e i quantitativi indicati nell'allegato, provenienti dal Kenya e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2015.

Articolo 3

I quantitativi indicati nell'allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali del Kenya adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni delle merci di cui all'articolo 1.

Prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità competenti del Kenya trasmettono alla Commissione l'elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d'ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati per le merci di cui alla presente decisione figura la seguente dicitura:

«Derogation — Commission Implementing Decision 2015/…/EU».

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Essa si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2011/861/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 61).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/716/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno (GU L 326 del 6.12.2013, pag. 45).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativi

09.1667

1604 14 36

Filetti di tonno

Dall'1.1.2015 al 31.12.2015

2 000 tonnellate


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