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Document 32015D0771
Council Decision (EU) 2015/771 of 7 May 2015 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established under the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons, as regards the amendment of Annex III (Mutual recognition of professional qualifications) to that Agreement
Decisione (UE) 2015/771 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) di tale accordo
Decisione (UE) 2015/771 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) di tale accordo
GU L 121 del 14.5.2015, p. 7–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/7 |
DECISIONE (UE) 2015/771 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2015
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla modifica dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46, 53 e 62, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo») è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
(2) |
A norma dell'articolo 18 dell'accordo, le modifiche dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) devono essere adottate con decisione del suddetto comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo («comitato misto»). |
(3) |
Al fine di mantenere un'applicazione coerente e corretta degli atti legislativi dell'Unione europea ed evitare difficoltà amministrative, ed eventualmente giuridiche, l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo deve essere modificato per tener conto dei nuovi atti legislativi dell'Unione a cui l'accordo attualmente non fa riferimento. |
(4) |
È appropriato stabilre la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo alla modifica dell'allegato III dell'accordo (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali). |
(5) |
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («comitato misto»), in merito alla modifica dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
PROGETTO DI
DECISIONE N. …/2015 DEL COMITATO MISTO
istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
del …
che modifica l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) del suddetto accordo
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
(2) |
L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è stato sostituito dalla decisione n. 2/2011 del comitato misto UE-Svizzera (2) e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea e della Svizzera da allora adottati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato misto.
Fatto a …
Per il Comitato misto
Il presidente
ALLEGATO
L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue:
1. |
all'interno del titolo «SEZIONE A: ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO», i seguenti trattini sono aggiunti al punto 1a:
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2. |
al punto 1g, sono aggiunte le voci seguenti:
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3. |
al punto 1g, la voce relativa alla rubrica «Medicina interna» è sostituita dalla seguente:
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4. |
al punto 1i, è aggiunta la voce seguente:
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5. |
al punto 1m, la tabella è sostituita dalla seguente:
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