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Document 32015D0450

Decisione di esecuzione (UE) 2015/450 della Commissione, del 16 marzo 2015 , che stabilisce le prescrizioni relative alle prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) o modificano in modo sostanziale i loro sistemi nazionali direttamente collegati al SIS II [notificata con il numero C(2015) 1612]

GU L 74 del 18.3.2015, p. 31–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/450/oj

18.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/450 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2015

che stabilisce le prescrizioni relative alle prove per gli Stati membri che integrano il proprio sistema nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) o modificano in modo sostanziale i loro sistemi nazionali direttamente collegati al SIS II

[notificata con il numero C(2015) 1612]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 37, paragrafo 7,

vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 52, paragrafo 7,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema d'informazione Schengen è stato istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (3), firmata il 19 giugno 1990. Tale sistema rappresentava uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione.

(2)

Il sistema d'informazione Schengen è stato sostituito il 9 aprile 2013 dal sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) nel momento in cui il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI sono diventati applicabili. Al pari del sistema precedente, il SIS II costituisce un'importante misura compensativa a seguito dell'abolizione dei controlli alle frontiere interne e fornisce un contributo fondamentale al mantenimento di un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(3)

L'architettura tecnica del SIS II è costituita da un sistema centrale (SIS II centrale), da applicazioni nazionali e da un'infrastruttura di comunicazione tra il SIS II centrale e le applicazioni nazionali.

(4)

Continua ad essere necessario effettuare prove per accertare che il SIS II sia in grado di operare secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti nel regolamento (CE) n. 1987/2006 e nella decisione 2007/533/GAI.

(5)

Le prescrizioni relative alle prove applicabili alle principali fasi di prova dello sviluppo tecnico del SIS II sono definite nel regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio (4) e nella decisione 2008/173/GAI del Consiglio (5), nonché nel regolamento (CE) n. 1104/2008 (6) del Consiglio e nella decisione 2008/839/GAI del Consiglio (7). Questi strumenti definiscono le prescrizioni di base e l'organizzazione delle prove del sistema SIS II centrale, dei sistemi nazionali SIS II e dell'interazione tra tali sistemi, nonché delle prove relative all'infrastruttura di comunicazione. Poiché erano legati allo sviluppo tecnico del SIS II, i suddetti strumenti hanno cessato di avere un effetto giuridico dopo che il SIS II è diventato operativo, il 9 aprile 2013. Il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI hanno cessato di applicarsi l'8 maggio 2013 e sono stati abrogati rispettivamente dal regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio (8) e dal regolamento (UE) n. 1272/2012 del Consiglio (9). L'abrogazione del regolamento (CE) n. 189/2008 e della decisione 2008/173/GAI è stata proposta nel 2014 (10).

(6)

Il regolamento (CE) n. 189/2008, la decisione 2008/173/GAI, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI rendevano obbligatorio per gli Stati membri che avevano effettuato la migrazione dal SIS 1+ al SIS II effettuare le prove dell'infrastruttura di comunicazione, le prove di conformità dei sistemi nazionali, i test globali e la prova relativa allo scambio di informazioni supplementari. Il test globale sarebbe stato avviato solo qualora la prova del SIS II centrale, le prove di conformità dei sistemi nazionali e le prove relative all'infrastruttura di comunicazione avessero ottenuto un livello di riuscita ritenuto soddisfacente. La Commissione doveva dichiarare che il test globale era stato ultimato con esito positivo perché il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI potessero applicarsi.

(7)

Alla luce dell'allargamento dell'Unione e in particolare dell'allargamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è necessario definire le prove che permetteranno di dimostrare il grado di preparazione tecnica di uno Stato membro ai fini dell'integrazione nel SIS II. Al fine di rafforzare la certezza del diritto è necessario definire le prescrizioni relative alle prove. Queste prove dovrebbero dimostrare che uno Stato membro è in grado di scambiare informazioni supplementari, che il suo sistema nazionale è pienamente conforme al SIS II centrale, che è in grado di inserire, aggiornare, eliminare e cercare dati, che può caricare foto e impronte digitali che presentino il livello di qualità richiesto e che è in grado di elaborare dati sulle identità usurpate.

(8)

Anche gli Stati membri che intendono apportare una modifica sostanziale al proprio sistema nazionale SIS II (N.SIS II) o all'applicazione SIRENE di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI devono effettuare prove, quali definite dall'autorità di gestione, intese a dimostrare la piena conformità con il sistema SIS II centrale o la capacità di scambiare informazioni supplementari. All'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stato conferito il ruolo di organo di gestione in virtù del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI in combinazione con il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(9)

Tenendo conto del principio in base al quale a tutti gli Stati membri dovrebbero applicarsi gli stessi requisiti tecnici, è opportuno applicare agli Stati membri che intendono integrare il proprio sistema nel SIS II le stesse fasi di prova che gli Stati membri hanno dovuto effettuare per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

(10)

È altresì opportuno avvalersi dell'esperienza acquisita durante lo sviluppo del SIS II e aggiungere le prove non previste da alcuno strumento giuridico ma aggiunte dagli Stati membri operanti in seno agli organi preparatori del Consiglio, in particolare la prova riguardante lo scambio di formulari SIRENE.

(11)

Le prove dovrebbero essere organizzate, definite ed eseguite dall'autorità di gestione, coadiuvata dagli Stati membri.

(12)

Dato che il regolamento (CE) n. 1987/2006 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato con lettera del 15 giugno 2007 il recepimento di tale acquis nel proprio diritto interno. La Danimarca partecipa alla decisione 2007/533/GAI. pertanto, è tenuta ad attuare la presente decisione.

(13)

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio (12).

(14)

L'Irlanda partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (13).

(15)

Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

(16)

Per quanto concerne la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2012.

(17)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (14), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (15).

(18)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo siglato tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (16) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio (17).

(19)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (18), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (19).

(20)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 67 della decisione 2007/533/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(1)   Prima di integrare il proprio sistema nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), gli Stati membri effettuano le prove e si sottopongono alla procedura di prova di cui all'allegato della presente decisione.

(2)   Gli Stati membri che intendono apportare una modifica sostanziale al proprio N.SIS II o all'applicazione SIRENE richiedono all'organo di gestione di stabilire quali prove, tra quelle figuranti nell'allegato della presente decisione, sono tenuti ad eseguire e si sottopongono alla procedura di prova di cui al suddetto allegato. Gli Stati membri interessati apportano tali modifiche solo dopo aver completato con successo le prove.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2015

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione


(1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(2)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(3)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(4)  Regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 1).

(5)  Decisione 2008/173/GAI del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 14).

(6)  Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1).

(7)  Decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43).

(8)  Regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 359 del 29.12.2012, pag. 32).

(9)  Regolamento (UE) n. 1272/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 359 del 29.12.2012, pag. 21).

(10)  COM(2014)713 final e COM(2014)714 final.

(11)  Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

(12)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(13)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(14)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(15)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(16)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(17)  Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

(18)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(19)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO

«PROVE DEL SIS II

1.   FINALITÀ

Scopo delle prove tecniche elencate di seguito è dimostrare che il sistema nazionale (N.SIS II), l'infrastruttura di comunicazione e l'interazione fra il SIS II centrale (C.SIS II) e l'N.SIS II funzionano secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti nel regolamento (CE) n. 1987/2006 e nella decisione 2007/533/GAI.

Inoltre, tali prove del SIS II sono intese altresì a dimostrare che l'N.SIS II, l'infrastruttura di comunicazione e l'interazione fra il C.SIS II e l'N.SIS II possono funzionare secondo i requisiti non funzionali di prestazione, disponibilità e robustezza definiti nel regolamento (CE) n. 1987/2006 e nella decisione 2007/533/GAI.

2.   PROCESSO, OGGETTO PARTICOLAREGGIATO E ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE TECNICHE DEL SIS II

La sequenza delle prove, il loro oggetto (a seconda dell'attuazione nazionale), la loro finalità e organizzazione saranno articolati come segue.

2.1.   Le prove di connettività costituiscono la prima fase di prova, che riguarda la connettività e la resilienza dell'infrastruttura di comunicazione del SIS II.

2.2.   Le prove di conformità nazionale costituiscono la seconda fase di prova, che riguarda la conformità dell'N.SIS II alle specifiche contenute nella versione di riferimento del Documento di controllo dell'interfaccia (ICD).

2.3.   Le prove LNI (Local National Interfaces — interfaccia nazionale locale)/BLNI (Back-up Local National Interface — interfaccia nazionale locale di riserva) costituiscono la terza fase di prova, che riguarda la connettività e la resilienza dell'infrastruttura di comunicazione del SIS II e ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento e la resilienza dell'N.SIS II sia dietro le LNI sia dietro la BLNI, qualora lo Stato membro interessato abbia una BLNI.

2.4.   Le prove generali costituiscono la quarta fase di prova, che riguarda il corretto funzionamento dell'N.SIS II rispetto alle specifiche dell'ICD in vigore in condizioni simili e con la partecipazione di altri paesi connessi al SIS II, secondo quanto necessario durante le operazioni giornaliere. Tali prove constano di due fasi distinte:

2.4.1.   Prove degli Stati membri

Durante questa fase di prova tutti gli Stati membri già connessi al SIS II sono tenuti a dimostrare la loro capacità di elaborare messaggi provenienti da uno Stato membro che integra il proprio sistema nel SIS II. Il traffico dello Stato membro che integra il proprio sistema nel SIS II può essere generato mediante il ricorso a simulatori.

2.4.2.   Test globali

Durante questa fase il sistema in prova (SUT) sarà esposto al traffico (nominale, intenso e di picco) che ci si può attendere in condizioni di funzionamento normale. Gli Stati membri (ad eccezione di quello il cui sistema è sottoposto a prova) sono sostituiti da simulatori. Scopo di questa fase, che prevede anche prove relative alla resilienza, è accertare che il SUT sia in grado di elaborare tutti i messaggi in arrivo e svolgere le normali operazioni.

2.5.   Le prove ITSM costituiscono la quinta fase di prova, che riguarda l'organizzazione della gestione dei servizi informatici, comprese le procedure operative e le procedure di comunicazione tramite sistemi di comunicazione quali il servizio di posta SPoC del SIS II, eOPM e SM7.

2.6.   Le prove di connettività SIRENE costituiscono la sesta fase di prova, che riguarda la connettività e la resilienza dell'infrastruttura di posta SIRENE e verifica il funzionamento di base delle caselle di posta elettronica simulando il traffico di base.

2.7.   Le prove funzionali SIRENE costituiscono la settima fase di prova, che riguarderà il funzionamento della soluzione tecnica SIRENE nazionale e lo scambio di informazioni tra gli uffici SIRENE per mezzo di formulari trasmessi mediante l'infrastruttura di posta SIRENE conformemente alle specifiche del manuale SIRENE definite nella decisione di esecuzione 2015/219/UE (1) della Commissione, nonché l'inserimento, la modifica, l'apposizione di indicatori e la cancellazione delle segnalazioni corrispondenti nel SIS II e l'aggiunta di informazioni aggiuntive pertinenti alle segnalazioni inserite nel SIS II o la rimozione di tali informazioni.

Possono essere previsti altri tipi di prove a seconda del quadro giuridico relativo allo Stato membro che intende integrare il proprio sistema nel SIS II.

2.8.   Coordinamento delle prove

Nella sua veste di autorità di gestione, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) coordina tutte le prove; l'eu-LISA definisce le specifiche e il calendario delle prove e determina l'esito finale delle stesse. Si occuperà altresì di identificare, classificare e descrivere gli eventuali problemi rilevati e proporrà soluzioni.

Gli Stati membri assisteranno l'eu-LISA nell'espletamento complessivo di tutti i compiti connessi all'effettuazione delle prove.

2.9.   Documentazione delle prove

L'eu-LISA definirà le specifiche dettagliate delle prove. Essa renderà disponibili agli Stati membri interessati la versione provvisoria e la versione finale di tali specifiche.

2.10.   Organizzazione delle prove

L'eu-LISA eseguirà le prove insieme allo Stato membro in questione e alle altre parti interessate, sulla base delle specifiche delle prove e nei tempi concordati con gli esperti dello Stato membro, e dimostrerà la corrispondenza tra i risultati delle prove e quelli previsti dalle specifiche. L'eu-LISA fornirà l'ambiente di prova del C.SIS II in cui sarà possibile eseguire anche le prove funzionali SIRENE e le modifiche delle segnalazioni corrispondenti.

2.11.   Accettazione delle prove

L'esito delle prove eseguite da uno Stato membro può essere: “positivo”, “positivo con commento”, “non conclusivo”“negativo” o “Prova non eseguita”/“Non pertinente”.

a)

“Positivo”:

i)

i risultati effettivi corrispondono a quelli descritti nella sezione “Risultati previsti”;

ii)

tutte le condizioni delle prove e il programma delle prove sono stati rispettati;

iii)

non si applica alcun criterio non conclusivo.

b)

“Positivo con commento”

Le condizioni di cui al punto a) sono soddisfatte ma condizioni specifiche e/o motivi debitamente documentati hanno causato un risultato o un evento inatteso durante la prova, il che ha determinato un esito positivo con commento.

c)

“Non conclusivo”: durante la prova si sono verificati eventi inattesi indipendenti dal sistema in prova.

d)

“Negativo”: uno dei criteri di accettazione non è soddisfatto.

e)

“Prova non eseguita”/“Non pertinente”

L'eu-LISA redigerà una relazione sui risultati delle prove del SIS II. Identificherà, classificherà e descriverà gli eventuali problemi rilevati e proporrà soluzioni. Gli esperti dello Stato membro interessato forniranno tutte le informazioni necessarie affinché il gruppo di coordinamento delle prove (Test Coordination Group) possa svolgere i suoi compiti.

Quando la documentazione relativa alle prove suddivide le prove in più fasi, l'eu-LISA informerà lo Stato membro dei risultati di ciascuna fase prima di avviare quella successiva.

L'accettazione delle prove si baserà su relazioni contenenti un'analisi dettagliata dei risultati delle stesse e conclusioni sulla convalida del sistema nazionale dello Stato membro (N.SIS II o applicazione SIRENE). Se lo Stato membro in cui sono in corso le prove o l'eu-LISA ritengono che non sia stato possibile completare le prove con successo, tale informazione deve essere riportata nella relazione. L'eu-LISA presenterà un parere nel quale indicherà se le prove del SIS II sono state portate a termine con successo, tenendo conto delle opinioni espresse dagli esperti dello Stato membro, e trasmetterà i risultati delle prove, insieme al proprio parere, alle pertinenti formazioni del comitato SISVIS per l'approvazione finale.

3.   DOCUMENTO DI CONTROLLO DELL'INTERFACCIA (ICD) E SPECIFICHE TECNICHE DETTAGLIATE (DTS) APPLICABILI ALLE PROVE

L'N.SIS II di ciascun paese che integra il proprio sistema nel SIS II verrà sottoposto a prova sulla base delle specifiche più recenti.

Le specifiche tecniche dettagliate (DTS) elaborate dall'eu-LISA definiscono le specifiche funzionali e non funzionali del C.SIS II.

L'ICD elaborato dall'eu-LISA definirà l'interfaccia fra il C.SIS II e l'N.SIS II. Tale documento contiene le specifiche tecniche delle interazioni tra i sistemi in termini di elementi di dati e messaggi inviati, protocolli usati e tempi e sequenza degli eventi.

Le specifiche descritte nell'ICD e nelle DTS saranno definite per un dato periodo e un piano di rilascio stabilirà lo scadenzario degli aggiornamenti di entrambi i sistemi, oltre a definire la versione di riferimento per ciascuna fase di prova. I problemi riscontrati durante le prove saranno riferiti, esaminati e risolti in conformità alle procedure operative stabilite, tenendo conto del parere degli esperti dello Stato membro in cui è in corso l'esecuzione della prova.

4.   RELAZIONE INTERMEDIA E FINALE SUI RISULTATI DELLE FASI DI PROVA

L'eu-LISA redigerà regolarmente relazioni sull'andamento delle prove, in cui indicherà di volta in volta la fase di prova del momento, precisando se lo Stato membro l'ha completata, avviata o non ancora avviata. Le relazioni segnalano altresì le eventuali ripercussioni rilevanti sul calendario del progetto, indicandone le cause.

Al completamento di ciascuna fase di prova l'eu-LISA redigerà una relazione sui risultati, indicando gli eventuali problemi rilevati e proponendo soluzioni. Qualora lo Stato membro in cui è in corso la prova o l'eu-LISA ritengano che non sia stato possibile completare con successo le prove, sono tenute a dichiararlo, specificandone i motivi, in una nota a parte.»


(1)  Decisione di esecuzione 2015/219/UE della Commissione, del 29.1.2015, che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 44 del 18.2.2015, pag. 75).


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