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Document 32014R1380

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1380/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 367 del 23.12.2014, p. 82–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1380/oj

23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 367/82


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1380/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 81, paragrafo 1, e l'articolo 83, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1o gennaio 2014. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte, fino al 31 marzo 2015 continuano ad applicarsi la parte II, titolo I, capo III, sezione III, nonché l'articolo 55, l'articolo 85 e gli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)

Per fugare qualsiasi dubbio in merito agli obblighi di acquirenti e produttori in relazione all'ultima campagna lattiera 2014/2015, nonché all'obbligo di riscuotere il prelievo sulle eccedenze dopo il 31 marzo 2015, è opportuno chiarire l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione (3) facendo riferimento alle disposizioni applicabili del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 15 del regolamento (CE) n. 595/2004, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni anno, anteriormente al 1o ottobre, l'acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all'autorità competente l'importo del prelievo dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro; gli acquirenti sono responsabili della riscossione del prelievo sulle eccedenze per le consegne dovuto dai produttori a norma dell'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007, in conformità dell'articolo 81, paragrafo 1, di detto regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(3)  Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22).


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