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Document 32014R1233

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 2597/2001 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    GU L 332 del 19.11.2014, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R1987 vedi art. 4

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1233/oj

    19.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1233/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 18 novembre 2014

    che modifica il regolamento (CE) n. 2597/2001 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 184 e 187,

    visto il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2), in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (qui di seguito denominato «ASA»), è stato firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2004.

    (2)

    Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (3) (qui di seguito denominato «il protocollo») è stato firmato il 18 luglio 2014. La firma a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri è stata autorizzata con decisione 2014/665/UE del Consiglio (4). In attesa dell'espletamento delle procedure per l'approvazione del protocollo da parte del Consiglio a nome della Comunità europea dell'energia atomica, esso si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o luglio 2013.

    (3)

    L'articolo 5 e l'allegato VII del protocollo prevedono modifiche al contingente tariffario esistente per i vini in recipienti di capacità superiore a 2 litri, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, con effetto dal 1o luglio 2013.

    (4)

    A norma dell'articolo 10 del protocollo, per il 2013 i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti devono essere calcolati proporzionalmente ai volumi annui di base definiti nel protocollo, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o luglio 2013.

    (5)

    La ripartizione dell'aumento del volume del contingente tariffario di 40 500 hl a decorrere dal 1o luglio 2013 per i vini in recipienti di capacità superiore a 2 litri dovrebbe essere effettuata garantendo parità di trattamento agli operatori che hanno importato vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel 2013 nell'ambito delle pertinenti linee tariffarie.

    (6)

    Al fine di applicare i contingenti tariffari per il vino previsti nel protocollo, è necessario adeguare il regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione (5).

    (7)

    Inoltre, a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea, è opportuno sopprimere i riferimenti ai contingenti tariffari per i vini originari di tale Stato membro contenuti nel regolamento (CE) n. 2597/2001.

    (8)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2597/2001.

    (9)

    Poiché il protocollo si applica dal 1o luglio 2013, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2597/2001 è così modificato:

    1)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia»

    ,

    2)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   I vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di cui all'allegato beneficiano, quando sono immessi in libera pratica nell'Unione, di un'esenzione dai dazi doganali, nei limiti dei contingenti tariffari annui dell'Unione specificati in detto allegato e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

    2.   Se l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prevede sovvenzioni all'esportazione per i prodotti in questione, il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari previsti nel protocollo aggiuntivo relativo alla decisione 2001/916/CE (qui di seguito denominato “protocollo aggiuntivo sul vino”) sarà sospeso.»

    3)

    l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Fatte salve le condizioni previste al punto 5, lettera a), dell'allegato I del protocollo aggiuntivo sul vino, all'importazione di vini nell'ambito dei contingenti tariffari dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa annesso all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra.»

    4)

    l'articolo 5 è soppresso,

    5)

    l'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.

    (3)  GU L 276 del 18.9.2014, pag. 3.

    (4)  Decisione 2014/665/UE del Consiglio, del 18 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 276 del 18.9.2014, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 2597/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Repubblica di Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 35).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Contingenti tariffari per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati nell'Unione

    Numero d'ordine

    Codice NC (1)

    Suddivisione TARIC

    Designazione delle merci

    Volume del contingente 2013 (in hl)

    Volume del contingente per il 2014 e per gli anni successivi (in hl) (3)

    Dazio applicabile

    09.1558

    2204 10 93

     

    Vini spumanti di qualità diversi dallo Champagne e dall'Asti spumante; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

    85 000

    91 000  (4)

    Esenzione

    2204 10 94

     

    2204 10 96

     

    2204 10 98

     

    2204 21 06

     

    2204 21 07

     

    2204 21 08

     

    2204 21 09

     

    ex 2204 21 93

    19, 29, 31, 41 e 51

    ex 2204 21 94

    19, 29, 31, 41 e 51

    2204 21 95

     

    ex 2204 21 96

    11, 21, 31, 41 e 51

    2204 21 97

     

    ex 2204 21 98

    11, 21, 31, 41 e 51

    09.1559

    2204 29 10

     

    Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

    354 500  (2)

    389 000  (5)

    Esenzione

    2204 29 93

     

    ex 2204 29 94

    11, 21, 31, 41 e 51

    2204 29 95

     

    ex 2204 29 96

    11, 21, 31, 41 e 51

    2204 29 97

     

    ex 2204 29 98

    11, 21, 31, 41 e 51


    (1)  Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC. Dove sono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente designazione.

    (2)  Per il 2013, l'aumento del volume del contingente tariffario di 40 500 hl a partire dal 1o luglio 2013, calcolato proporzionalmente al volume di base tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o luglio 2013, sarà distribuito, dietro presentazione di una domanda, tra gli operatori che hanno importato vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'ambito di tali linee tariffarie nel 2013, dando la precedenza a coloro che ne faranno per primi richiesta.

    (3)  Su richiesta di una delle parti contraenti, possono svolgersi consultazioni volte a modificare i contingenti trasferendo quantitativi che superano i 6 000 hl dal contingente della voce ex 2204 29 (numero d'ordine 09.1559) al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 (numero d'ordine 09.1558).

    (4)  A decorrere dal 1o gennaio 2015, questo volume contingentale aumenterà di 6 000 hl l'anno.

    (5)  A decorrere dal 1o gennaio 2015, questo volume contingentale diminuirà di 6 000 hl l'anno.»


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