This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R0448
Commission Implementing Regulation (EU) No 448/2014 of 2 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 by updating references to the Annexes to the Chicago Convention Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, aggiornando i riferimenti agli allegati della convenzione di Chicago Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, aggiornando i riferimenti agli allegati della convenzione di Chicago Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 132 del 3.5.2014, p. 53–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2020; abrog. impl. da 32017R0373
3.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 132/53 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 448/2014 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2014
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, aggiornando i riferimenti agli allegati della convenzione di Chicago
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (regolamento sulla fornitura di servizi) (1), in particolare gli articoli 4, 6 e 7,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (2), in particolare l'articolo 8 ter, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 (3) della Commissione stabilisce le norme di attuazione per la fornitura di servizi di navigazione aerea. Tali norme di attuazione soddisfano le norme e gli obblighi previsti dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (in seguito «la convenzione di Chicago»), in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(2) |
L'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) ha recentemente modificato gli allegati 3, 4, 10, 11, 14 e 15 della Convenzione di Chicago. Le modifiche agli allegati 3, 4, 10, 11, la modifica 11-A dell'allegato 14 e dell'allegato 15 sono entrate in vigore il 14 novembre 2013, mentre la modifica 11-B dell'allegato 14 entrerà in vigore il 14 novembre 2014. |
(3) |
Come indicato nel considerando 14 del regolamento d'esecuzione (UE) n. 1035/2011, fino al pieno recepimento delle pertinenti norme dell'ICAO nella legislazione dell'Unione, i fornitori di servizi di navigazione aerea sono tenuti a operare conformemente alle pertinenti norme ICAO. Ciò si applica anche per quanto riguarda le norme riviste derivanti dalle recenti modifiche degli allegati della convenzione di Chicago. I riferimenti alla convenzione contenuti nel regolamento (UE) n. 1035/2011 devono pertanto essere aggiornati di conseguenza. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico, istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati del regolamento (UE) n. 1035/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
(2) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 1035/2011, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010 (GU L 271, del 18.10.2011, pag. 23).
(4) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
ALLEGATO
1. |
All'allegato I, punto 2.2.1, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono coerenti con il piano di prestazioni nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo, di cui all'articolo 11 del regolamento d'esecuzione (CE) n. 549/2004 e, per quanto riguarda i dati in materia di sicurezza, sono coerenti con il programma statale di sicurezza di cui alla norma 3.1.1 allegato 19, della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, ove applicabile.» |
2. |
All'allegato II, al punto 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281, del 13.10.2012, pag. 1)." |
3. |
All'allegato III, punto 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
(2) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44, del 14.2.2014, pag. 1).»." |
4. |
All'allegato IV, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
5. |
All'allegato V, punto 3, le lettere da a) a e) sono sostituite dalle seguenti:
|