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Document 32014R0411
Commission Implementing Regulation (EU) No 411/2014 of 23 April 2014 opening and providing for the administration of a Union import tariff quota for fresh and frozen beef and veal originating in Ukraine
Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014 , recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di carni bovine fresche e congelate originarie dell'Ucraina
Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014 , recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di carni bovine fresche e congelate originarie dell'Ucraina
GU L 121 del 24.4.2014, pp. 27–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
02/11/2014
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24.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 411/2014 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2014
recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell'Unione per l'importazione di carni bovine fresche e congelate originarie dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce per il 2014 regimi preferenziali per i dazi doganali sulle importazioni di alcune merci originarie dell'Ucraina. Conformemente all'articolo 3 del suddetto regolamento, i prodotti agricoli elencati nel suo allegato III sono ammessi all'importazione nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari ivi stabiliti. I contingenti di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 374/2014 sono gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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(2) |
Benché i contingenti siano di norma gestiti tramite l'uso di titoli d'importazione, è opportuno prevedere l'attribuzione di diritti d'importazione in una prima fase e il rilascio di titoli di importazione in una seconda fase, come stabilito dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). In tal modo gli operatori che hanno ottenuto diritti d'importazione avranno la possibilità di scegliere, nel corso del periodo contingentale, il momento in cui presentare domanda di titoli di importazione in funzione dei flussi commerciali effettivi. |
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(3) |
Ai titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento dovrebbero applicarsi il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (4) e il regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione (5), fatte salve le deroghe eventualmente necessarie. |
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(4) |
Inoltre è opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 relative alle domande di diritti d'importazione, alla situazione dei richiedenti e al rilascio dei titoli d'importazione si applichino anche ai titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari previste da quest'ultimo. |
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(5) |
Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno disporre il deposito di una cauzione all'atto della presentazione della domanda di diritti d'importazione. |
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(6) |
Per obbligare gli operatori a richiedere titoli d'importazione per tutti i diritti di importazione loro attribuiti, è opportuno stabilire che tale obbligo costituisce una prescrizione principale ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (6). |
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(7) |
Dal momento che i contingenti tariffari figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) n. 374/2014 sono aperti solo fino al 31 ottobre 2014, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Apertura e gestione di un contingente tariffario
1. Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario all'importazione dei prodotti indicati all'allegato I.
2. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.
3. Il contingente tariffario all'importazione di cui al paragrafo 1 è gestito attraverso l'attribuzione di diritti d'importazione in una prima fase e il rilascio di titoli di importazione in una seconda fase.
4. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 382/2008.
Articolo 2
Periodo contingentale
Il contingente tariffario all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è aperto fino al 31 ottobre 2014.
Articolo 3
Domande di diritti d'importazione
1. Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 15o giorno di calendario successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso netto.
3. I richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, nei 12 mesi immediatamente precedenti al periodo contingentale, un quantitativo di carni bovine di cui ai codici CN 0201 o 0202 , a norma delle disposizioni doganali pertinenti (in appresso «il quantitativo di riferimento»). Una società sorta dalla fusione d'imprese ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda su tali quantitativi di riferimento.
4. Il quantitativo totale oggetto delle domande di diritti d'importazione presentate nel periodo contingentale non può superare i quantitativi di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.
5. Entro il settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto.
6. I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista per la comunicazione di cui al paragrafo 5.
7. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d'importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma del paragrafo 2 è immediatamente svincolata, in proporzione.
8. I diritti d'importazione sono validi dalla data del rilascio fino al 31 ottobre 2014. I diritti d'importazione non sono trasferibili.
Articolo 4
Rilascio dei titoli d'importazione
1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
2. Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti di importazione attribuiti. Tale obbligo costituisce una prescrizione principale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 282/2012.
3. Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente tariffario all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
Il rilascio di ciascun titolo d'importazione comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti e lo svincolo immediato della parte corrispondente della cauzione costituita a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.
4. I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione.
5. La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.
6. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:
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a) |
nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»; |
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b) |
nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II. |
7. Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.
8. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 382/2008, la validità del titolo d'importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia in ogni caso il 31 ottobre 2014.
Articolo 5
Comunicazione alla Commissione
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
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a) |
entro il 14 novembre 2014, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione nel periodo contingentale; |
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b) |
entro il 28 febbraio 2015, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con indicazione «nulla», che sono oggetto di titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi annotati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati emessi. |
2. Entro il 28 febbraio 2015 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale stabilito dal presente regolamento.
3. Per quanto riguarda la comunicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
(4) Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).
(5) Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).
ALLEGATO I
Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.
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Numero d'ordine |
Codici NC |
Designazione delle merci |
Quantitativo annuo in peso netto (t) |
Dazio applicabile (EUR/t) |
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09.4270 |
0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00 0202 10 00 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate |
12 000 |
0 |
ALLEGATO II
Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera b)
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in bulgaro: Регламент за изпълнение (ЕC) № 411/2014 |
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in spagnolo: Reglamento de Ejecución (UE) no 411/2014 |
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in ceco: Prováděcí nařízení (EU) č. 411/2014 |
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in danese: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 411/2014 |
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in tedesco: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 411/2014 |
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in estone: Rakendusmäärus (EL) nr 411/2014 |
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in greco: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2014 |
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in inglese: Implementing Regulation (EU) No 411/2014 |
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in francese: Règlement d'exécution (UE) no 411/2014 |
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in croato: Provedbena uredba (EU) br. 411/2014 |
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in italiano: Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014 |
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in lettone: Īstenošanas regula (ES) Nr. 411/2014 |
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in lituano: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 411/2014 |
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in ungherese: 411/2014/EU végrehajtási rendelet |
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in maltese: Regolament tà Implimentazzjoni (UE) Nru 411/2014 |
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in neerlandese: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 411/2014 |
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in polacco: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 411/2014 |
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in portoghese: Regulamento de Execução (UE) n.o 411/2014 |
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in rumeno: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 411/2014 |
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in slovacco: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 411/2014 |
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in sloveno: Izvedbena uredba (EU) št. 411/2014 |
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in finlandese: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 411/2014 |
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in svedese: Genomförandeförordning (EU) nr 411/2014. |