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Document 32014R0332

Regolamento (UE) n. 332/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2014 , relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra

GU L 103 del 5.4.2014, pp. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/332/oj

5.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/10


REGOLAMENTO (UE) N. 332/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2014

relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 aprile 2008 è stato firmato, e il 22 luglio 2013 (2) concluso, l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra («ASA»). L’ASA è entrato in vigore il 1o settembre 2013.

(2)

È necessario stabilire norme per l’attuazione di alcune disposizioni dell’ASA e procedure per l’adozione di norme dettagliate di attuazione.

(3)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell’ASA, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Poiché gli atti di esecuzione rientrano nella politica commerciale comune, in linea di principio per la loro adozione si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame. Qualora l’ASA preveda la possibilità, in circostanze eccezionali e critiche, di applicare immediatamente le misure necessarie ad affrontare la situazione, la Commissione dovrebbe adottare tali atti di esecuzione immediatamente. La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alle misure riguardanti i prodotti dell’agricoltura e della pesca, imperativi motivi di urgenza.

(4)

L’ASA prevede che determinati prodotti dell’agricoltura e della pesca originari della Serbia possano essere importati nell’Unione applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario fissare le disposizioni che disciplinano la gestione e la revisione di tali contingenti tariffari, al fine di consentirne una valutazione approfondita.

(5)

Qualora si rendessero necessarie misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (4), al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (5) o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (6).

(6)

Qualora uno Stato membro informi la Commissione di un possibile caso di frode o mancata cooperazione amministrativa, si dovrebbe applicare la pertinente legislazione dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (7).

(7)

Il presente regolamento contiene misure per l’attuazione dell’ASA e dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ASA.

(8)

Dopo la sua entrata in vigore, l’ASA ha sostituito l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (8) («accordo interinale»), che era entrato in vigore il 1o febbraio 2010 e prevedeva l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contenute nell’ASA. Per garantire sia l’efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell’ambito dell’accordo interinale e dell’ASA, sia la certezza del diritto e la parità di trattamento per quanto riguarda la riscossione dei dazi, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore dell’accordo interinale,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1)   Il presente regolamento stabilisce le modalità e le procedure per l’adozione di norme dettagliate relative all’attuazione di talune disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra («ASA»).

2)   Tutti i riferimenti alle disposizioni dell’ASA che figurano nel presente regolamento si intendono fatti, ogniqualvolta applicabile, alle corrispondenti disposizioni dell’accordo interinale.

Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

La Commissione adotta le norme dettagliate per l’applicazione dell’articolo 14 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 29 dell’ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 3

Riduzioni tariffarie

1)   Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.

2)   Le aliquote preferenziali sono assimilate a un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione a norma del paragrafo 1 è uno dei seguenti:

a)

pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem;

b)

pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

La Commissione adotta le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento, necessari in seguito a modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l’Unione e la Repubblica di Serbia, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Fatto salvo l’articolo 7, qualora l’Unione debba adottare una misura a norma dell’articolo 41 dell’ASA, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento, salvo diversamente indicato nell’articolo 41 dell’ASA.

Articolo 6

Clausola di penuria

Fatto salvo l’articolo 7, qualora l’Unione debba adottare una misura di cui all’articolo 42 dell’ASA, la Commissione adotta tale misura mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 7

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell’articolo 42, paragrafo 4, dell’ASA, la Commissione può adottare misure immediatamente applicabili di cui agli articoli 41 e 42 dell’ASA, secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento.

Articolo 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca

1)   Nonostante le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora l’Unione debba adottare una misura di cui all’articolo 32, paragrafo 2, o all’articolo 41 dell’ASA riguardo ai prodotti dell’agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di rinvio di cui all’articolo 41 dell’ASA. Tali misure sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, incluso il caso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento.

2)   Qualora riceva la richiesta di cui al paragrafo 1 da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione in merito:

a)

entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta, se non si applica la procedura di rinvio di cui all’articolo 41 dell’ASA; o

b)

entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all’articolo 41, paragrafo 5, lettera a), dell’ASA, se si applica la procedura di rinvio di cui all’articolo 41 dell’ASA.

Articolo 9

Vigilanza

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 32, paragrafo 2, dell’ASA, è istituita una vigilanza dell’Unione sulle importazioni delle merci elencate nell’allegato V del protocollo 3 dell’ASA. Si applica la procedura di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (9).

Articolo 10

Dumping e sovvenzioni

Nel caso di pratiche che possano indurre l’Unione ad adottare le misure di cui all’articolo 40, paragrafo 2, dell’ASA, l’introduzione di misure antidumping e/o compensative è decisa conformemente alle disposizioni stabilite, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 1225/2009 e nel regolamento (CE) n. 597/2009.

Articolo 11

Concorrenza

1)   Qualora ritenga che una pratica sia incompatibile con l’articolo 73 dell’ASA, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide in merito alle misure adeguate di cui all’articolo 73 dell’ASA.

Le misure di cui all’articolo 73, paragrafo 10, dell’ASA sono adottate, in caso di aiuti, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 597/2009.

2)   Nel caso di una pratica che possa esporre l’Unione a misure adottate dalla Repubblica di Serbia in base all’articolo 73 dell’ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione, si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell’ASA. Ove necessario, essa adotta le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.

Articolo 12

Frode o mancata cooperazione amministrativa

1)   Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, accerti che sussistono le condizioni di cui all’articolo 46 dell’ASA, provvede senza indugio:

a)

a informare il Parlamento europeo e il Consiglio; e

b)

a notificare al Comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate delle informazioni oggettive su cui si basano, e ad avviare consultazioni in seno a detto comitato.

2)   Tutte le pubblicazioni ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 5, dell’ASA sono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3)   La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti di cui all’articolo 46, paragrafo 4, dell’ASA.

Articolo 13

Procedura di comitato

1)   Ai fini degli articoli 2, 4 e 12 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal Comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 184 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2)   Ai fini degli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 260/2009. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3)   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4)   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano i paragrafi da 1 a 4 dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 14

Notifica

La Commissione è competente, a nome dell’Unione, per le notifiche rispettivamente al Consiglio di stabilizzazione e di associazione e al Comitato di stabilizzazione e di associazione come previsto dall’ASA.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2013. Tuttavia, gli articoli 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l’11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 28 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14). L’accordo è stato pubblicato unitamente a detta decisione nella GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(6)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

(7)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(8)   GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.

(9)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).


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