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Document 32014R0234

Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2014 , che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

GU L 77 del 15.3.2014, p. 77–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/234/oj

15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/77


REGOLAMENTO (UE) N. 234/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2014

che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione dovrebbe adoperarsi per sviluppare relazioni e creare partenariati con i paesi terzi. Il presente regolamento costituisce uno strumento nuovo e complementare di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione, che estende i partenariati di cooperazione e i dialoghi politici a settori e argomenti che vanno al di là della cooperazione allo sviluppo. Si basa sull'esperienza acquisita con paesi industrializzati e con paesi e territori ad alto reddito di cui al regolamento (CE) n. 1934/2006 (3).

(2)

L'ambito di applicazione della cooperazione nel quadro dei programmi geografici con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo conformemente allo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, istituito dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), si è limitato quasi interamente al finanziamento delle misure che soddisfano i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (DAC-OCSE).

(3)

Da dieci anni a questa parte, l'Unione ha notevolmente intensificato le sue relazioni bilaterali con una vasta gamma di paesi e territori industrializzati o ad alto o medio reddito di varie regioni del mondo.

(4)

È necessario che l'Unione si doti di uno strumento finanziario di politica estera di portata mondiale per finanziare misure che potrebbero non essere classificate come APS, pur essendo di fondamentale importanza per approfondire e consolidare le sue relazioni con i paesi terzi interessati, in particolare tramite i dialoghi politici e lo sviluppo di partenariati. Tale nuovo strumento, innovativo in termini di portata e di obiettivi, dovrebbe creare un ambiente positivo per una relazione più profonda fra l'Unione e i paesi terzi pertinenti e dovrebbe promuovere gli interessi essenziali dell'Unione.

(5)

È nell'interesse dell'Unione approfondire le relazioni e il dialogo con i paesi con i quali l'Unione ha un interesse strategico a promuovere legami, specie i paesi sviluppati e in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più importante nelle questioni di portata mondiale, tra cui la governance mondiale, la politica estera, l'economia internazionale, nonché nei consessi e negli organismi multilaterali come il G8 e il G20, e ad affrontare sfide di portata planetaria.

(6)

È necessario che l'Unione costruisca partenariati generali con i nuovi protagonisti della scena internazionale per sostenere un ordine internazionale stabile e inclusivo, promuovere i beni pubblici globali, promuovere gli interessi essenziali dell'Unione e migliorare la conoscenza dell'Unione da parte di detti paesi.

(7)

L'ambito di applicazione del presente regolamento deve avere portata mondiale, consentendo, ove opportuno, misure di sostegno alla cooperazione, per consolidare le relazioni con qualsiasi paese nel quale l'Unione abbia interessi strategici, conformemente agli obiettivi del presente regolamento.

(8)

È nell'interesse dell'Unione continuare a promuovere il dialogo e la cooperazione con paesi che non possono più beneficiare dei programmi bilaterali nell'ambito dello strumento della cooperazione allo sviluppo istituito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («strumento della cooperazione allo sviluppo»).

(9)

È inoltre interesse dell'Unione avere istituzioni mondiali inclusive, fondate su un efficace multilateralismo e lavorare per tale obiettivo.

(10)

Ai sensi del presente regolamento, l'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione della dimensione esterna della strategia, delineata dalla Commissione nella comunicazione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva («Europa 2020»), raggruppando i seguenti tre pilastri: economico, sociale e ambientale. In particolare, il presente regolamento dovrebbe sostenere obiettivi concernenti questioni globali come i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e l'uso efficiente delle risorse, la transizione verso un'economia più verde, la scienza, l'innovazione e la competitività, la mobilità, il commercio e gli investimenti, i partenariati economici, le imprese, l'occupazione e la cooperazione con i paesi terzi a livello normativo, nonché un migliore accesso al mercato per le imprese dell'Unione, compresa l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI). Esso dovrebbe promuovere anche la diplomazia pubblica, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e altre attività di sensibilizzazione.

(11)

La lotta ai cambiamenti climatici, in particolare, è riconosciuta come una delle grandi sfide a livello planetario cui fanno fronte l'Unione e la comunità internazionale in generale. I cambiamenti climatici sono un settore in cui è necessaria e urgente un'azione internazionale e in cui il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione richiede la cooperazione con i paesi partner. L'Unione dovrebbe pertanto intensificare i suoi sforzi per promuovere un consenso globale a questo proposito. Conformemente alla comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020», che chiede all'Unione di portare almeno al 20 % la dotazione del suo bilancio consacrata al clima, il presente regolamento dovrebbe contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

(12)

Sfide transnazionali, quali il degrado ambientale, l'accesso alle materie prime e alle terre rare nonché l'uso sostenibile delle stesse richiedono un approccio basato su regole e inclusivo.

(13)

L'Unione si impegna a contribuire al conseguimento degli obiettivi di biodiversità a livello mondiale entro il 2020 e a partecipare alla strategia per la mobilitazione delle risorse a essi associata.

(14)

Nelle relazioni con i partner a livello mondiale, l'Unione è determinata a promuovere un lavoro dignitoso per tutti nonché la ratifica e l'applicazione effettiva delle norme sul lavoro riconosciute a livello internazionale e degli accordi ambientali multilaterali.

(15)

Un importante interesse strategico dell'Unione consiste nello stimolare la crescita e l'occupazione tramite la promozione di scambi e investimenti equi e aperti a livello multilaterale e bilaterale e il sostegno alla negoziazione e all'attuazione di accordi in materia di commercio e di investimento dei quali l'Unione sia una parte. Nell'ambito del presente regolamento, l'Unione dovrebbe contribuire a creare un contesto sicuro per incrementare le opportunità commerciali e di investimento a livello mondiale per le imprese dell'Unione, comprese le PMI, anche sostenendo la cooperazione e la convergenza normative, promuovendo gli standard internazionali, migliorando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e mirando all'eliminazione degli ostacoli ingiustificati all'accesso al mercato.

(16)

A norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'azione dell'Unione sulla scena internazionale deve fondarsi sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento, e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo, vale a dire democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

(17)

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, nonché la creazione di sinergie tra il presente regolamento, gli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti dagli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.

(18)

Al fine di assicurare la visibilità a favore di cittadini dei paesi beneficiari e di cittadini dell'Unione dell'assistenza dell'Unione, dovrebbero essere previste, se del caso, una comunicazione e informazioni mirate con mezzi adeguati.

(19)

Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, è necessario adottare un approccio flessibile e differenziato con i principali paesi partner che tenga conto dei relativi contesti economici, sociali e politici, nonché degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione, riservandosi al contempo la possibilità di intervenire in tutto il mondo, se necessario. È opportuno che l'Unione applichi un approccio generale sia alla sua politica estera, che alle sue politiche settoriali.

(20)

Affinché siano più efficaci gli sforzi volti alla promozione e alla difesa dei suoi interessi nelle relazioni con i paesi terzi, l'Unione dovrebbe poter rispondere con flessibilità e tempestività alle mutate esigenze o in caso di imprevisti, adottando misure speciali non contemplate dai programmi indicativi pluriennali.

(21)

Ove possibile e opportuno, gli obiettivi del presente regolamento dovrebbero essere perseguiti in consultazione con i pertinenti partner e soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, tenendo conto dell'importanza del loro ruolo.

(22)

L'azione esterna dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbe contribuire a risultati chiari (realizzazioni, esiti e impatti compresi) nei paesi che beneficiano dell'assistenza dell'Unione. Ove opportuno e possibile, i risultati dell'azione esterna dell'Unione e l'efficienza dello strumento istituito dal presente regolamento dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi di detto strumento.

(23)

Le azioni ai sensi del presente regolamento dovrebbero, se del caso, tenere debitamente conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni del Parlamento europeo.

(24)

Al fine di adeguare l'ambito di applicazione del presente regolamento alla realtà in rapida evoluzione nei paesi terzi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle priorità definite nell'allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(25)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Data la natura di questi atti di esecuzione, in particolare la loro natura di orientamento politico e le loro implicazioni finanziarie, per la loro adozione dovrebbe essere utilizzata la procedura di esame, salvo nel caso di misure tecniche di esecuzione di entità finanziaria limitata.

(26)

Le norme e le procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione sono definite nel regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(27)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il suo periodo di applicazione che costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (8).

(28)

L'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna sono stabiliti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio (9).

(29)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare l'istituzione di uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della sua portata, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quella del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (10). Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1   Il presente regolamento istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi («strumento di partenariato») al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'Unione e reciproci. Lo strumento di partenariato va a sostegno di misure che rispondono in modo efficace e flessibile agli obiettivi scaturiti dalle relazioni bilaterali, regionali o multilaterali dell'Unione con i paesi terzi e affronta questioni di portata planetaria e assicura un seguito adeguato delle decisioni adottate a livello multilaterale.

2   Le misure da finanziare nell'ambito dello strumento di partenariato fanno riferimento ai seguenti obiettivi specifici dell'Unione:

a)

sostenere le strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promuovendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria. Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato, tra l'altro, con i progressi realizzati dai principali paesi partner nella lotta ai cambiamenti climatici o nella promozione delle norme ambientali dell'Unione;

b)

attuare la dimensione internazionale di Europa 2020. Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato tramite l'adozione delle politiche e degli obiettivi di Europa 2020 da parte dei principali paesi partner;

c)

migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti, tramite i partenariati economici e la cooperazione commerciale e normativa. Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato sulla base della quota di commercio estero dell'Unione con i principali paesi partner e dei flussi di scambi e investimenti verso i paesi partner destinatari di azioni, programmi e misure ai sensi del presente regolamento;

d)

migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la cooperazione in materia di istruzione e accademica nell'ambito di gruppi di riflessione e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'Unione. Il raggiungimento di tale obiettivo può essere misurato, fra l'altro, tramite sondaggi d'opinione o valutazioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento sostiene in primo luogo le misure di cooperazione con i paesi con i quali l'Unione ha un interesse strategico a promuovere legami, specie i paesi sviluppati e in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più importante a livello planetario in ambiti quali la politica estera, l'economia e il commercio internazionali, nonché nei consessi multilaterali e nella governance mondiale, e nell'affrontare sfide di portata planetaria, o nei quali l'Unione ha altri interessi significativi.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, tutti i paesi terzi, le regioni e i territori possono essere ammissibili alla cooperazione nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 3

Principi generali

1.   L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, uguaglianza, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo stato di diritto, su cui essa è fondata, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.

2.   Per migliorare l'incidenza dell'assistenza dell'Unione, si persegue, se del caso, un approccio differenziato e flessibile nella concezione della cooperazione con i paesi terzi che tenga conto del loro contesto economico, sociale e politico nonché degli interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'Unione.

3.   L'Unione promuove un approccio multilaterale coerente alle sfide globali e incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali o regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, nonché altri donatori bilaterali.

4.   Nell'attuazione del presente regolamento e nel formulare politiche, pianificazione e programmazione strategica e attuazione delle misure, l'Unione intende garantire la coerenza con altri settori della sua azione esterna, in particolare lo strumento della cooperazione allo sviluppo, nonché con altre politiche pertinenti dell'Unione.

5.   Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento si basano, se del caso, sulle politiche in materia di cooperazione stabilite da strumenti, quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione concordati fra l'Unione e le organizzazioni internazionali interessate o tra l'Unione e i paesi terzi e le regioni interessati.

Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento riguardano anche ambiti connessi alla promozione degli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.

6.   Il sostegno dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è attuato conformemente al regolamento (UE) n. 236/2014.

Articolo 4

Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi

1.   La Commissione adotta programmi indicativi pluriennali (PIP) secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.

2.   I PIP illustrano le priorità e gli interessi strategici e/o reciproci dell'Unione, nonché i suoi obiettivi specifici e i risultati previsti. Per i paesi o le regioni per i quali è stato elaborato un documento quadro congiunto, che stabilisce una strategia generale dell'Unione, i PIP si basano su tale documento.

3.   I PIP stabiliscono inoltre i settori prioritari selezionati per il finanziamento da parte dell'Unione e definiscono le assegnazioni indicative, in termini totali, per settore prioritario e per paese partner o gruppo di paesi partner nel periodo in questione, compresa la partecipazione alle iniziative a livello mondiale. Tali fondi possono eventualmente essere espressi sotto forma di un importo massimo e minimo.

4.   I PIP possono prevedere fondi, di importo non superiore al 5 % dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali fondi sono impegnati conformemente all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 236/2014.

5.   La procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2014 può essere applicata per modificare i PIP per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati.

6.   Con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Commissione può tener conto della prossimità geografica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare nella cooperazione dell'Unione con i paesi terzi.

7.   La programmazione o la revisione di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 («relazione di revisione intermedia») tengono conto dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni della stessa.

Articolo 5

Priorità tematiche

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6, al fine di modificare le priorità tematiche che deve perseguire l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento, come stabilite nell'allegato del presente regolamento. In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione di revisione intermedia e in base alle raccomandazioni contenute nella stessa, entro il 31 marzo 2018, la Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato del presente regolamento.

Articolo 6

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per il periodo di validità del presente regolamento.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 7

Comitato

La Commissione è assistita dal comitato dello strumento di partenariato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è pari a 954 765 000 EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

2.   Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR proveniente dai diversi strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, (lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, lo strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e lo strumento di partenariato) è assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi partner ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, le istituzioni e le organizzazioni di detti paesi. Il regolamento (UE) n. 1288/2013 si applica all'utilizzo di tali fondi.

Il finanziamento è messo a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali che riguardano, rispettivamente, i primi quattro anni e i restanti tre anni. L'assegnazione di tale finanziamento si riflette nella programmazione indicativa pluriennale prevista dal presente regolamento, in linea con le esigenze individuate e le priorità dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di circostanze impreviste o di importanti cambiamenti politici in linea con le priorità dell'azione esterna dell'Unione.

3.   Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1288/2013 sono finanziate dallo strumento di partenariato soltanto nella misura in cui non sono ammissibili al finanziamento a titolo di altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna e integrano e rafforzano altre iniziative a titolo del presente regolamento.

Articolo 9

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Articolo10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

(3)  Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41).

(4)  Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

(5)  Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (cfr. pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(9)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(11)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013. che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(12)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).

(13)  Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

PRIORITÀ TEMATICHE NEL QUADRO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO: QUADRO GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE

1.   Obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Sostenere le strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promuovendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria:

sostenere l'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione, dei piani di azione e di analoghi strumenti bilaterali;

approfondire il dialogo politico ed economico con i paesi terzi particolarmente importanti sulla scena mondiale, incluso nel settore della politica estera;

favorire il dialogo con pertinenti paesi terzi su questioni bilaterali e globali di interesse comune;

promuovere un adeguato follow up o un'attuazione coordinata delle conclusioni dei consessi internazionali, quali il G20.

Rafforzare la cooperazione sulle sfide globali concernenti in particolare i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e la protezione dell'ambiente:

incoraggiare gli sforzi dei paesi partner volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare promuovendo e sostenendo norme regolamentari e di prestazione adeguate;

incoraggiare l'ecologizzazione della produzione e degli scambi;

sviluppare la cooperazione energetica;

promuovere fonti di energia rinnovabili e sostenibili.

2.   Obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Attuare la dimensione internazionale di «Europa 2020», raggruppando i seguenti tre pilastri: economico, sociale e ambientale:

rafforzare il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti paesi terzi, tenendo conto di tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di 'Europa 2020';

promuovere le politiche interne dell'Unione con i principali paesi partner e sostenere la convergenza normativa in materia.

3.   Obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Facilitare e sostenere le relazioni economiche e commerciali con i paesi partner:

promuovere un contesto sicuro per investimenti e imprese, incluse la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la lotta contro le barriere all'accesso al mercato, una cooperazione normativa rafforzata, e promuovere opportunità per i beni e servizi dell'Unione, soprattutto in settori nei quali l'Unione gode di un vantaggio concorrenziale, nonché standard internazionali;

sostenere la negoziazione, l'attuazione e l'applicazione degli accordi in materia di scambi e investimenti nei quali l'Unione è una parte.

4.   Obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

rafforzamento della cooperazione nell'istruzione superiore: accrescere la mobilità degli studenti e del personale universitario, con l'obiettivo di creare partenariati volti a migliorare la qualità dell'istruzione superiore e diplomi comuni con conseguente riconoscimento accademico («programma Erasmus +»).

promuovere una conoscenza diffusa e una maggiore visibilità all'Unione: promuovere i valori e gli interessi dell'Unione nei paesi partner rafforzando la diplomazia pubblica e le attività di sensibilizzazione a sostegno degli obiettivi dello strumento.


Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo (1)

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza (2). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza (2) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.


(1)  La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

(2)  Ove pertinente.


Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.


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