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Document 32014R0198

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 198/2014 della Commissione, del 28 febbraio 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 62 del 4.3.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/198/oj

    4.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 62/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 198/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 28 febbraio 2014

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2014

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Prodotto presentato sotto forma di compresse, condizionato per la vendita al dettaglio in una scatola di plastica contenente 30 compresse. Il contenuto di ciascuna compressa è costituito dai seguenti componenti:

    bromelina (500 mg),

    cellulosa,

    fosfato di calcio,

    silice,

    stearato di magnesio.

    L'etichetta presenta il prodotto come integratore alimentare destinato al consumo umano.

    2106 90 92

    La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 5 del capitolo 21, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.

    Il prodotto non presenta proprietà profilattiche e terapeutiche chiaramente definite. Di conseguenza, non può essere classificato alla voce 3004 come medicamento.

    Dal momento che il prodotto è una preparazione alimentare presentata sotto forma di dosi prestabilite e destinata all'utilizzo come integratore alimentare, i requisiti della nota complementare 5 del capitolo 21 sono soddisfatti.

    Il prodotto è un preparato di enzimi con aggiunta di sostanze e la sua presentazione lo rende idoneo a un uso specifico, vale a dire all'utilizzo come integratore alimentare per il consumo umano (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 3507, punto C), primo paragrafo). Di conseguenza, poiché il prodotto rientra tra quelli di cui alla nota complementare 5 del capitolo 21, la classificazione alla voce 3507 come enzima preparato è esclusa.

    Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 2106 come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove.


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