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Document 32014R0045

    Regolamento (UE) n. 45/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    GU L 16 del 21.1.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/45/oj

    21.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 16/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 45/2014 DEL CONSIGLIO

    del 20 gennaio 2014

    che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),

    vista la proposta congiunta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (2), dà attuazione alle misure disposte dalla decisione 2011/137/PESC.

    (2)

    Occorre modificare la clausola di esclusione della responsabilità e la clausola di esclusione delle rivendicazioni di cui al regolamento (UE) n. 204/2011 in linea con gli orientamenti sull’attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell’UE adottati dal Consiglio il 15 giugno 2012.

    (3)

    Occorre, pertanto, modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 204/2011,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

    (1)

    l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

    2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità da parte loro se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.»

    (2)

    l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 12

    1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

    a)

    persone, entità od organismi designati elencati negli allegati II o III;

    b)

    qualsiasi altra persona, entità o organismo libica/o, compreso il governo libico;

    c)

    qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) o b).

    2.   In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

    3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

    (2)  Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1).


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