Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0097

    Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014 , recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà

    GU L 298 del 16.10.2014, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/97/oj

    16.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 298/16


    DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/97/UE DELLA COMMISSIONE

    del 15 ottobre 2014

    recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafi 5 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È necessario stabilire disposizioni relative al registro dei fornitori previsto dalla direttiva 2008/90/CE e agli obblighi di notifica dei fornitori.

    (2)

    A fini di trasparenza, gli Stati membri dovrebbero rendere disponibile tale registro, se del caso. La decisione in merito alla pubblicazione di detto registro, o di parti di esso, è demandata agli Stati membri.

    (3)

    È opportuno prevedere un registro delle varietà. In tale registro dovrebbero figurare le varietà iscritte a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (2), in aggiunta a quelle registrate in forza della direttiva 2008/90/CE. Il registro dovrebbe indicare se le varietà hanno una descrizione ufficiale o una descrizione ufficialmente riconosciuta.

    (4)

    Le varietà geneticamente modificate dovrebbero essere registrate solo se l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita la varietà è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (5)

    È opportuno prevedere le condizioni alle quali le varietà sono da registrare come varietà aventi una descrizione ufficiale e la procedura per la loro registrazione. Secondo quanto previsto dalla direttiva 2008/90/CE gli Stati membri possono stabilire le condizioni relative alla registrazione di una varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta.

    (6)

    Al fine di registrare una varietà come varietà avente una descrizione ufficiale, l'organismo ufficiale responsabile dovrebbe stabilire tale descrizione.

    (7)

    È opportuno prevedere il periodo di validità della registrazione, il rinnovo della registrazione e la cancellazione di una varietà dal registro delle varietà.

    (8)

    Gli Stati membri dovrebbero notificarsi reciprocamente e notificare alla Commissione determinate informazioni relative alle varietà registrate e alle domande di registrazione delle varietà. In base a tali informazioni la Commissione dovrebbe pubblicare un elenco comune delle varietà per creare una banca dati trasparente e di facile consultazione nell'intento di accrescere la fiducia sul mercato.

    (9)

    È opportuno abrogare la direttiva 93/79/CEE della Commissione (5).

    (10)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Registro dei fornitori

    1.   Gli Stati membri tengono e aggiornano un registro dei fornitori, come previsto all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE.Tale registro è in appresso denominato «il registro dei fornitori».

    In aggiunta ai fornitori registrati in conformità alla presente direttiva, in tale registro figurano i fornitori riconosciuti a norma delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE.

    Se del caso, gli Stati membri mettono a disposizione il registro dei fornitori.

    2.   Il registro dei fornitori comprende le seguenti informazioni:

    a)

    il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del fornitore;

    b)

    le attività a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2008/90/CE, esercitate dal fornitore nello Stato membro interessato, l'indirizzo dei locali utilizzati e i principali generi o specie in questione; nonché

    c)

    il numero o il codice di registrazione.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo ufficiale responsabile cancelli una persona fisica o giuridica dal registro dei fornitori se è stabilito che tale persona non esercita più alcuna attività a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2008/90/CE.

    Articolo 2

    Obbligo di notifica dei fornitori

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori notifichino le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

    La notifica non è tuttavia necessaria da parte dei fornitori riconosciuti in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori notifichino qualsiasi cambiamento della loro situazione per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori siano informati in merito alla loro registrazione e alle eventuali modifiche ivi apportate entro un periodo di tempo da stabilire dalla legislazione nazionale.

    Articolo 3

    Registro delle varietà

    1.   Gli Stati membri tengono, aggiornano e pubblicano un registro delle varietà (in appresso «il registro delle varietà»).

    In aggiunta alle varietà registrate in conformità alla presente direttiva, in tale registro figurano le varietà registrate prima del 30 settembre 2012 a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 92/34/CEE e le varietà registrate a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, della direttiva 2008/90/CE.

    2.   Il registro delle varietà comprende le seguenti informazioni:

    a)

    la denominazione della varietà e i sinonimi;

    b)

    la specie di appartenenza della varietà;

    c)

    l'indicazione «descrizione ufficiale» o «descrizione ufficialmente riconosciuta», secondo i casi;

    d)

    la data della registrazione o, se del caso, del rinnovo della registrazione;

    e)

    la data di scadenza della registrazione.

    3.   Gli Stati membri tengono un fascicolo per ogni varietà che registrano. Tale fascicolo contiene una descrizione della varietà e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà.

    Articolo 4

    Condizioni per la registrazione delle varietà

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché una varietà sia registrata come varietà avente una descrizione ufficiale se essa soddisfa i seguenti requisiti:

    a)

    è distinguibile, omogenea e stabile ai sensi del paragrafo 2;

    b)

    è disponibile un campione della varietà; e

    c)

    per quanto riguarda le varietà geneticamente modificate, l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita la varietà è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    2.   Una varietà è considerata:

    a)

    «distinguibile» se può essere chiaramente distinta, in riferimento all'espressione delle caratteristiche risultanti da un particolare genotipo o da una particolare combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà comunemente nota alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5;

    b)

    «omogenea» se, fatta salva la variazione prevedibile in base alle particolarità della sua propagazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà;

    c)

    «stabile» se l'espressione delle caratteristiche comprese nell'esame della distinguibilità, nonché di qualsiasi altra caratteristica utilizzata per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni oppure, in caso di micropropagazione, alla fine di ogni ciclo.

    Articolo 5

    Domanda di registrazione di una varietà

    1.   Per la registrazione di una varietà come varietà avente una descrizione ufficiale, gli Stati membri richiedono la presentazione di una domanda scritta all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato.

    2.   Alla domanda è allegato quanto segue:

    a)

    le informazioni richieste dai questionari tecnici definiti all'atto della presentazione della domanda:

    i)

    nell'allegato II dei «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per la specie pertinente per la quale un tale protocollo è stato pubblicato; oppure, qualora tali protocolli non siano stati pubblicati,

    ii)

    nella sezione X delle «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) e nell'allegato della linea guida in questione relativa alla specie pertinente per la quale dette linee guida sono state pubblicate; oppure, qualora tali linee guida non siano state pubblicate,

    iii)

    nelle disposizioni nazionali;

    b)

    le informazioni indicanti se la varietà è ufficialmente registrata in un altro Stato membro o è oggetto di una domanda di registrazione in un altro Stato membro;

    c)

    una denominazione proposta;

    d)

    nel caso di una varietà geneticamente modificata, la prova che l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita la varietà è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    3.   Il richiedente può presentare, congiuntamente alla sua domanda, quanto segue:

    a)

    una descrizione ufficiale stabilita a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, da un organismo ufficiale responsabile di un altro Stato membro;

    b)

    ogni altra informazione utile.

    Articolo 6

    Esame delle domande

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui un organismo ufficiale responsabile riceva una domanda di registrazione di una varietà avente una descrizione ufficiale, un esame di tale varietà sia effettuato in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4.

    2.   Sono effettuate prove di coltivazione per stabilire una descrizione ufficiale della varietà.

    Se tuttavia il richiedente fornisce le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e l'organismo ufficiale responsabile ritiene che tali informazioni dimostrano che sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 4, le prove di coltivazione non vengono effettuate.

    Laddove siano da effettuare prove di coltivazione, l'organismo ufficiale responsabile richiede un campione dei materiali della varietà.

    3.   Le prove di coltivazione di cui al paragrafo 2 sono effettuate:

    a)

    dall'organismo ufficiale responsabile che riceve la domanda; oppure

    b)

    dall'organismo ufficiale responsabile di un altro Stato membro che abbia accettato di effettuare tali prove; oppure

    c)

    da qualsiasi persona giuridica a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE.

    Laddove si applichi il punto c) e le prove siano effettuate nei locali di imprese private, l'organismo ufficiale responsabile provvede affinché non siano applicate misure che potrebbero interferire con l'esame ufficiale.

    4.   Le prove di coltivazione sono effettuate in conformità, come minimo, alle seguenti disposizioni per quanto riguarda la pianificazione delle prove, le condizioni di coltura e le caratteristiche della varietà da disciplinare:

    a)

    i «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» formulati da consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), applicabili all'inizio dell'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano stati pubblicati protocolli,

    b)

    le «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilità, omogeneità e stabilità» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), applicabili all'inizio dell'esame tecnico; oppure, qualora per la specie pertinente non siano state pubblicate linee guida,

    c)

    le disposizioni nazionali.

    5.   Se, in base all'esame di cui al paragrafo 1, l'organismo ufficiale responsabile conclude che la varietà in questione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, esso stabilisce una descrizione ufficiale e iscrive tale varietà nel registro delle varietà.

    Articolo 7

    Periodo di validità della registrazione di una varietà

    Il periodo massimo di validità della registrazione di una varietà è di 30 anni.

    In caso di varietà geneticamente modificate, la validità della registrazione è limitata al periodo per il quale l'organismo geneticamente modificato da cui è costituita la varietà è autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    Articolo 8

    Rinnovo della registrazione di una varietà

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione di una varietà possa essere rinnovata per ulteriori periodi massimi di 30 anni, a condizione che i materiali di tale varietà siano ancora disponibili.

    Nel caso di una varietà geneticamente modificata, il rinnovo è subordinato anche alla condizione che il rispettivo organismo geneticamente modificato continui ad essere autorizzato ai fini della coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. Il periodo di rinnovo è limitato al periodo di autorizzazione dell'organismo geneticamente modificato in questione.

    2.   Per il rinnovo della registrazione gli Stati membri richiedono la presentazione di una domanda scritta all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato. La domanda è corredata di elementi di prova attestanti che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

    Uno Stato membro può tuttavia rinnovare la registrazione di una varietà per la quale non è stata presentata alcuna domanda scritta, qualora ritenga che il rinnovo serva a preservare la diversità genetica e la produzione sostenibile o risponda ad un altro interesse generale.

    Articolo 9

    Cancellazione di una varietà dal registro delle varietà

    Gli Stati membri provvedono affinché una varietà sia cancellata dal registro delle varietà qualora:

    a)

    le condizioni per la registrazione, contemplate all'articolo 4, non siano più soddisfatte;

    b)

    all'atto della presentazione della domanda di registrazione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito ai fatti in base ai quali la varietà è stata registrata.

    Articolo 10

    Notifiche

    1.   Ciascuno Stato membro notifica agli organismi ufficiali responsabili degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie per accedere al registro delle varietà dello Stato membro interessato.

    Ciascuno Stato membro notifica quanto prima alla Commissione l'iscrizione di una varietà nel suo registro delle varietà e ogni altra modifica ivi apportata.

    2.   Ciascuno Stato membro, su richiesta, mette a disposizione di un altro Stato membro o della Commissione:

    a)

    la descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta delle varietà iscritte nel registro delle varietà dello Stato membro interessato;

    b)

    i risultati degli esami delle domande di registrazione delle varietà effettuati dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 6;

    c)

    qualsiasi altra informazione disponibile in merito alle varietà iscritte nel registro delle varietà dello Stato membro interessato o cancellate da detto registro;

    d)

    l'elenco delle varietà per le quali sono in sospeso domande di registrazione nello Stato membro interessato.

    Articolo 11

    Elenco comune

    Sulla scorta delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione stabilisce, aggiorna regolarmente e pubblica, in formato elettronico, un elenco comune delle varietà iscritte nei registri delle varietà degli Stati membri.

    Articolo 12

    Attuazione

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2017.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 13

    Abrogazione

    La direttiva 93/79/CEE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2017.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 15

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

    (2)  Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10).

    (3)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

    (5)  Direttiva 93/79/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU L 256 del 14.10.1993, pag. 25).


    Top