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Document 32014D0806

    2014/806/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2014 , relativa all'approvazione del tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO 2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 332 del 19.11.2014, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020D1806

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/806/oj

    19.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/34


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 18 novembre 2014

    relativa all'approvazione del tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/806/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il fornitore Webasto Roof & Components SE (il «richiedente») ha inoltrato, il 5 marzo 2014, la richiesta di approvazione del tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa. La richiesta è stata ritenuta completa e il periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento, ossia il 6 marzo 2014.

    (2)

    La richiesta è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2) e alle linee guida per la preparazione delle richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (le «linee guida tecniche») (3).

    (3)

    La richiesta si riferisce al tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie. Il tetto solare consiste in un pannello fotovoltaico (FV) installato sul tetto del veicolo. Il pannello fotovoltaico trasforma l'energia dell'ambiente circostante in energia elettrica che, attraverso un convertitore cc-cc, è accumulata in una batteria a bordo del veicolo. La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella richiesta dimostrino l'ottemperanza ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

    (4)

    Il richiedente ha dimostrato che il numero di autovetture dotate di un tetto solare con funzione di caricabatterie del tipo descritto nella presente richiesta non superava il 3 % delle autovetture nuove immatricolate nel 2009, l'anno di riferimento.

    (5)

    Al fine di determinare i risparmi di CO2 generati dalla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire il veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che il veicolo di riferimento debba essere una variante del veicolo identica sotto tutti gli aspetti al veicolo dotato dell'innovazione ecocompatibile, tranne che per il tetto solare e, se del caso, la batteria supplementare e altra apparecchiatura apposita per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio. Per una nuova versione del veicolo dotato di tetto solare si dovrebbe scegliere come veicolo di riferimento il veicolo con il pannello solare sul tetto scollegato e tenere in considerazione la variazione di massa dovuta all'installazione del tetto solare.

    (6)

    Il richiedente ha fornito un metodo di prova per verificare la riduzione di CO2, che include formule basate sulle linee guida tecniche applicabili a un tetto solare con funzione di caricabatterie. La Commissione ritiene che sarebbe anche opportuno dimostrare in quale misura il consumo generale di energia del veicolo per la sua funzione di trasporto è migliorato rispetto al consumo di energia per il funzionamento dei dispositivi che servono ad aumentare il comfort del guidatore o dei passeggeri.

    (7)

    Nel determinare i risparmi è inoltre necessario prendere in considerazione la capacità di accumulo di un'unica batteria a bordo oppure la presenza di una batteria supplementare dedicata unicamente ad accumulare l'elettricità generata dal tetto solare.

    (8)

    La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, e sia in grado di dimostrare in maniera realistica e sulla base di validi dati statistici la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

    (9)

    Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO2/km.

    (10)

    Poiché la prova di omologazione relativa alle emissioni di CO2 di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5) non tiene conto della presenza di un tetto solare e dell'energia supplementare fornita tramite questa tecnologia, la Commissione riconosce che la batteria caricata mediante il tetto solare Webasto non è interessata dal normale ciclo di prova. La Commissione prende atto che la relazione di verifica è stata elaborata da TÜV SÜD Czech s.r.o, organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella richiesta.

    (11)

    Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che non si debbano sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione.

    (12)

    Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei documenti di omologazione pertinenti di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE, è opportuno specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Il tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie destinato ad essere utilizzato nei veicoli di categoria M1 è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

    2.   La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata grazie al tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie di cui al paragrafo 1 è determinata applicando il metodo descritto nell'allegato.

    3.   Il codice individuale di innovazione ecocompatibile da utilizzare ai fini della documentazione di omologazione per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione è «7».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

    (3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf (versione del febbraio 2013; documento disponibile solo in inglese).

    (4)  Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).


    ALLEGATO

    METODO PER DETERMINARE LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 MEDIANTE L'USO DEL TETTO SOLARE WEBASTO CON FUNZIONE DI CARICABATTERIE

    1.   Introduzione

    La procedura e le condizioni di prova da applicarsi per determinare le riduzioni di CO2 ascrivibili all'uso del tetto solare Webasto con funzione di caricabatterie in un veicolo di categoria M1 sono delineate nei punti 2 e 3.

    2.   Procedura di prova

    Occorre determinare per via sperimentale la potenza di picco erogata (PP) dal pannello fotovoltaico per ciascuna variante del veicolo. Le misurazioni devono essere effettuate secondo il metodo di cui alla norma CEI 61215: 2005 (1).

    Si utilizza un pannello fotovoltaico intero smontato. I quattro vertici del pannello devono toccare il pannello di misurazione orizzontale.

    Le misurazioni sono effettuate almeno cinque volte.

    Il costruttore del veicolo fornisce l'angolo d'inclinazione longitudinale e la capacità di accumulo totale (o il risultante coefficiente di correzione solare — SCC).

    L'eventuale inclinazione longitudinale del tetto del veicolo è corretta matematicamente applicando una funzione coseno.

    3.   Formule

    1)

    La deviazione standard della media aritmetica della potenza di picco erogata è calcolata con la formula (1).

    Formula (1)

    Formula

    dove:

    Formula

    :

    deviazione standard della media aritmetica della potenza di picco erogata [Wp]

    PPi

    :

    valore di misurazione della potenza di picco erogata [Wp]

    Formula

    :

    media aritmetica della potenza di picco erogata [Wp]

    n

    :

    numero di misurazioni

    Il guadagno di energia elettrica supplementare dipende dalla capacità di accumulo di energia elettrica disponibile a bordo, che deve essere verificata. Se la capacità è inferiore a 0,666 Ah per Watt di potenza di picco del pannello fotovoltaico, l'irraggiamento presente nelle giornate estive serene e soleggiate non può essere utilizzato appieno perché le batterie sono completamente cariche. In tal caso si applica il coefficiente di correzione solare di cui al punto 2 per ricavare la quota utilizzabile di energia solare in ingresso.

    2)

    Per calcolare il potenziale di risparmio di CO2 si utilizzano i seguenti dati:

    irraggiamento solare medio (PSR ) di cui al punto 5.7.1 delle linee guida tecniche (2), ossia 120 W/m2;

    fattore d'uso/ombreggiamento (UFIR ) di cui al punto 5.4.2 delle linee guida tecniche, ossia 0,51;

    efficienza del sistema elettrico a energia solare ηSS di cui al punto 5.1.3 delle linee guida tecniche, ossia 0,76;

    coefficiente di correzione solare (SCC) di cui alla tabella 1 e al punto 5.7.2 delle linee guida tecniche;

    Tabella 1

    Capacità totale di accumulo disponibile (12 V) PV potenza di picco [Ah/Wp] (3)

    0,10

    0,20

    0,30

    0,40

    0,50

    0,60

    > 0,666

    Coefficiente di correzione solare (SCC)

    0,481

    0,656

    0,784

    0,873

    0,934

    0,977

    1

    consumo di energia effettiva per i veicoli a benzina VPe – P e diesel VPe – D di cui alla tabella 2 e al punto 5.1.1 delle linee guida tecniche;

    Tabella 2

    Tipo di motore

    Consumo di energia effettiva VPe [l/kWh]

    Benzina (VPe – P)

    0,264

    Diesel (VPe – D)

    0,22

    efficienza dell'alternatore ηΑ, di cui al punto 5.1.2 delle linee guida tecniche, ossia 0,67.

    Per i fattori di conversione si utilizzano i dati della tabella 3:

    Tabella 3

    Tipo di carburante

    Fattore di conversione (l/100 km) → (g CO2/km) [100 g/l]

    Benzina (CFP)

    23,3 (= 2 330  g CO2/l)

    Diesel (CFD)

    26,4 (= 2 640  g CO2/l)

    Per il chilometraggio medio annuo si utilizzano i dati della tabella 4 [km/anno]:

    Tabella 4

    Tipo di carburante

    Chilometraggio medio annuo [km/anno]

    Benzina (MP)

    12 700

    Diesel (MD)

    17 000

    Il risparmio di CO2 per un veicolo a benzina si calcola utilizzando questi dati e applicando la formula (2).

    Occorre tenere conto della differenza di massa tra il veicolo di riferimento e il veicolo ecoinnovativo dovuta all'installazione del tetto solare e, se del caso, alla batteria supplementare, mediante l'applicazione del coefficiente di correzione per la massa (4). Il veicolo di riferimento è una variante del veicolo identica sotto tutti gli aspetti al veicolo ecoinnovativo tranne che per il tetto solare e, se del caso, la batteria supplementare e altra apparecchiatura apposita per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio.

    Per una nuova versione del veicolo dotato di tetto solare si sceglie come veicolo di riferimento il veicolo nel quale il pannello solare sul tetto è scollegato e si tiene conto della variazione di massa dovuta all'installazione del tetto solare. Nel caso in cui il pannello solare sul tetto sia di vetro si apporta una correzione per la variazione della massa, vale a dire una massa extra di 3,4 kg, mentre se il pannello solare è di materiale sintetico leggero non occorre alcuna correzione. Per quanto riguarda questa correzione della massa, il costruttore deve consegnare all'autorità di omologazione la documentazione certificata.

    Formula (2)

    Formula

    dove:

    CCO 2

    :

    risparmio di CO2 [g CO2/km];

    PSR

    :

    irraggiamento solare medio [W/m2];

    UFIR

    :

    fattore d'uso/ombreggiamento[-];

    ηSS

    :

    efficienza del sistema elettrico a energia solare [-];

    PP

    :

    potenza di picco erogata [Wp];

    SCC

    :

    coefficiente di correzione solare [-];

    VPe – P

    :

    consumo di energia effettiva per i veicoli a benzina [l/kWh]

    ηA

    :

    efficienza dell'alternatore [-];

    CFP

    :

    fattore di conversione per i veicoli a benzina [100 g/l];

    MP

    :

    chilometraggio medio annuo per i veicoli a benzina [km/anno];

    Φ

    :

    inclinazione longitudinale del pannello solare [°];

    ΔCO2mP

    :

    coefficiente di correzione del CO2 dovuto alla variazione della massa in seguito all'installazione del tetto solare e, se del caso, alla batteria supplementare e altra apparecchiatura apposita per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio nei veicoli a benzina [g CO2/km].

    Il risparmio di CO2 per i veicoli diesel si calcola applicando la formula (3).

    Occorre tenere conto della differenza di massa tra il veicolo di riferimento e il veicolo ecoinnovativo dovuta all'installazione del tetto solare e, se del caso, alla batteria supplementare, mediante l'applicazione del coefficiente di correzione per la massa (4). Il veicolo di riferimento è una variante del veicolo identica sotto tutti gli aspetti al veicolo ecoinnovativo tranne che per il tetto solare e, se del caso, la batteria supplementare e altra apparecchiatura apposita per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio.

    Per una nuova versione del veicolo dotato di tetto solare si sceglie come veicolo di riferimento il veicolo nel quale il pannello solare sul tetto è scollegato e si tiene conto della variazione di massa dovuta all'installazione del tetto solare. Nel caso in cui il pannello solare sul tetto sia di vetro si apporta una correzione per la variazione della massa, vale a dire una massa extra di 3,4 kg, mentre se il pannello solare è di materiale sintetico leggero non occorre alcuna correzione. Per quanto riguarda questa correzione della massa, il costruttore deve consegnare all'autorità di omologazione la documentazione certificata.

    Formula (3)

    Formula

    dove:

    VPe – D

    :

    consumo di energia effettiva per i veicoli diesel [l/kWh]

    CFD

    :

    fattore di conversione per i veicoli diesel [100 g/l];

    MD

    :

    chilometraggio medio annuo per i veicoli diesel [km/anno];

    ΔCO2mD

    :

    coefficiente di correzione del CO2 dovuto alla variazione della massa in seguito all'installazione del tetto solare e, se del caso, alla batteria supplementare e altra apparecchiatura apposita per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio nei veicoli diesel [g CO2/km].

    Il coefficiente di correzione del CO2 da applicare per la variazione della massa è calcolato mediante le formule (4) e (5).

    Formula (4)

    Formula

    per un veicolo a benzina

    e

    Formula (5)

    Formula

    per un veicolo diesel

    dove:

    Δm

    :

    variazione della massa dovuta all'installazione del tetto solare e, se del caso, della batteria supplementare e altra apparecchiatura apposita per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio (ad esempio, 5 kg).

    3)

    L'errore nel risparmio di CO2 è calcolato mediante la formula (6).

    Formula (6)

    Image 1

    dove:

    Formula

    :

    errore nel risparmio totale di CO2 [g CO2/km];

    Image 2

    :

    sensibilità del risparmio di CO2 in relazione al misurato durante la prova i;

    n

    :

    numero di misurazioni

    Per calcolare l'errore nel risparmio di CO2 di un veicolo a benzina si applica il risultato della formula (6) nella formula (2), secondo la seguente formula (7):

    Formula (7)

    Formula

    Per calcolare l'errore nel risparmio di CO2 di un veicolo diesel si applica il risultato della formula (6) nella formula (3), il che dà luogo alla formula (8).

    Formula (8)

    Formula

    4)

    Per dimostrare che la soglia minima di 1 g CO2/km è superata in modo statisticamente significativo si applica la seguente formula (9):

    Formula (9)

    Formula

    dove:

    MT

    :

    soglia minima [g CO2/km], ossia 1 g CO2/km

    CCO 2

    :

    risparmio totale di CO2 [g CO2/km]

    Formula

    :

    errore nel risparmio totale di CO2 [g CO2/km]

    Se il risparmio di emissioni di CO2 risultante dal calcolo effettuato applicando la formula (9) è inferiore alla soglia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, si applica il secondo comma dell'articolo 11, paragrafo 2, del citato regolamento.


    (1)  CEI EN 61215. Moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino per applicazioni terrestri — Qualifica del progetto e omologazione del tipo. Numero di riferimento CEI 61215:2005(E).

    (2)  Technical Guidelines for the preparation of applications for the approval of innovative technologies pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 (versione del febbraio 2013; documento non disponibile in italiano).

    (3)  La capacità totale di accumulo include una capacità media di accumulo utilizzabile della batteria di avviamento pari a 10 Ah (12 V). Tutti i valori si riferiscono a un irraggiamento solare medio annuo di 120 W/m2, una quota di ombreggiamento di 0,49 e un tempo medio di guida del veicolo di 1 ora al giorno con un fabbisogno di energia elettrica pari a 750 W.

    (4)  Capitolo 5, punto 5.1 dello studio di riferimento del JRC, http://europa.eu/!qN68wc


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