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Document 32014D0454
2014/454/EU: Council Decision of 8 July 2014 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex XX (Environment) to the EEA Agreement
2014/454/UE: Decisione del Consiglio, dell' 8 luglio 2014 , relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
2014/454/UE: Decisione del Consiglio, dell' 8 luglio 2014 , relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
GU L 205 del 12.7.2014, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/20 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2014
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
(2014/454/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XX (Ambiente). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE. |
(5) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe quindi basarsi sul progetto di decisione allegato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
PROGETTO DI
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014
del
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (1), rettificata dalla GU L 161 del 29.6.2010, pag. 11. |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 1k (Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:
«1l. |
32009 L 0128: Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71), rettificata dalla GU L 161 del 29.6.2010, pag. 11. Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue: Per quanto riguarda la Norvegia, l'espressione “26 novembre 2012” di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è sostituita da “1o gennaio 2016”». |
Articolo 2
I testi della direttiva 2009/128/CE, rettificata dalla GU L 161 del 29.6.2010, pag. 11, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. …/… del ... (3) [che integra il regolamento (CE) n. 1107/2009].
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.
(2) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
(3) GU L ...