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Document 32014D0313

    2014/313/UE: Decisione della Commissione, del 28 maggio 2014 , che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze [notificata con il numero C(2014) 3468] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 164 del 3.6.2014, p. 74–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; abrog. impl. da 32017D1218

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/313/oj

    3.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 164/74


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 maggio 2014

    che modifica le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella classificazione delle sostanze

    [notificata con il numero C(2014) 3468]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/313/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

    sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE non può essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele rispondenti ai criteri per la classificazione come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o a prodotti contenenti le sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). A norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 66/2010, per determinate categorie di prodotti contenenti tali sostanze, qualora non sia tecnicamente fattibile sostituire i prodotti suddetti in quanto tali ovvero mediante l'uso di materiali o di una progettazione alternativi, o nel caso dei prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, la Commissione può adottare misure di deroga all'articolo 6, paragrafo 6, del suddetto regolamento.

    (2)

    Le decisioni della Commissione 2011/263/UE (4), 2011/264/UE (5), 2011/382/UE (6), 2011/383/UE (7), 2012/720/UE (8) e 2012/721/UE (9) hanno stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari, detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e detersivi per bucato per uso professionale. In seguito all'adozione di tali decisioni, il regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione (10). Le modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono divenute applicabili alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2012 e saranno applicabili alle miscele a decorrere dal 1o giugno 2015. Il regolamento (UE) n. 286/2011 ha aggiunto nuovi criteri di classificazione per il pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico sulla base della tossicità cronica per l'ambiente acquatico e dei dati sulla biodegradabilità. Sulla base dei nuovi criteri, la maggior parte dei tensioattivi rapidamente biodegradabili attualmente utilizzati nei detergenti e nei prodotti di pulizia è classificata nella categoria 3 di tossicità cronica (H412) e in alcuni casi, specificamente pertinenti ai detersivi per piatti, nella categoria 2 di tossicità cronica (H411); pertanto il loro uso è vietato nei prodotti recanti il marchio Ecolabel UE. Sarebbe pertanto difficile far corrispondere i criteri ecologici stabiliti per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari, detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e detersivi per bucato per uso professionale, indicativamente, al 10-20 % dei migliori detergenti e prodotti di pulizia disponibili sul mercato dell'Unione in termini di prestazione ambientale durante il loro ciclo di vita, in quanto non vi sono prove che esistano tensioattivi alternativi. Il testo relativo alla valutazione e verifica è aggiornato per fornire orientamenti finalizzati ad aiutare i richiedenti a dimostrare la conformità al nuovo requisito.

    (3)

    Le conseguenze dell'introduzione di nuovi criteri di classificazione non erano note durante il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari di cui alle decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE e durante l'elaborazione dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica per i detergenti per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e per i detersivi per bucato per uso professionale e nelle considerazioni relative alle deroghe per i tensioattivi di cui alle decisioni 2012/720/UE e 2012/721/UE.

    (4)

    Il presente emendamento è applicato con effetto retroattivo a decorrere dal 1o dicembre 2012, in modo da assicurare la continuità della validità dei criteri per il marchio Ecolabel UE per detergenti per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari, detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e detersivi per bucato per uso professionale.

    (5)

    Le decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato della decisione 2011/263/UE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    L'allegato della decisione 2011/264/UE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    L'allegato della decisione 2011/382/UE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

    Articolo 4

    L'allegato della decisione 2011/383/UE è modificato conformemente all'allegato IV della presente decisione.

    Articolo 5

    L'allegato della decisione 2012/720/UE è modificato conformemente all'allegato V della presente decisione.

    Articolo 6

    L'allegato della decisione 2012/721/UE è modificato conformemente all'allegato VI della presente decisione.

    Articolo 7

    La presente decisione si applica in relazione alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2012.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

    (4)  Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22).

    (5)  Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34).

    (6)  Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40).

    (7)  Decisione 2011/383/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 52).

    (8)  Decisione 2012/720/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 25).

    (9)  Decisione 2012/721/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai detersivi per bucato per uso professionale (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 38).

    (10)  Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1).


    ALLEGATO I

    L'allegato della decisione 2011/263/UE è così modificato:

    1)

    nel criterio 2, lettera b), quinto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:

    «Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale

    H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

    R50

    Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (1)

    H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R52-53

    Biocidi usati a fini di conservazione (2)

    H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R50-53

    H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R51-53

    H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R52-53

    Fragranze

    H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R52-53

    Enzimi (3)

    H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

    R42

    H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

    R43

    NTA come impurità in MGDA e GLDA (4)

    H351: Sospettato di provocare il cancro

    R40

    2)

    al criterio 2, lettera b), è aggiunto il seguente comma al testo «Valutazione e verifica»:

    «Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.»


    (1)  La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.

    (2)  Indicati al criterio 2, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100.

    (3)  Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

    (4)  In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.»;


    ALLEGATO II

    L'allegato della decisione 2011/264/UE è così modificato:

    1)

    nel criterio 4, lettera b), quinto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:

    «Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale

    H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

    R50

    Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (1)

    H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R52-53

    Biocidi usati a fini di conservazione (2)

    H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R50-53

    H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R51-53

    H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R52-53

    Fragranze

    H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R52-53

    Enzimi (3)

    H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

    R42

    H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

    R43

    Catalizzatori sbiancanti (3)

    H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

    R42

    H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

    R43

    NTA come impurità in MGDA e GLDA (4)

    H351: Sospettato di provocare il cancro

    R40

    Sbiancanti ottici (solo per detersivo per bucato normale)

    H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R53

    2)

    al criterio 4, lettera b), è aggiunto il seguente comma al testo «Valutazione e verifica»:

    «Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.».


    (1)  La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.

    (2)  Indicati al criterio 4, lettera e). La deroga si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100.

    (3)  Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

    (4)  In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.»;


    ALLEGATO III

    L'allegato della decisione 2011/382/UE è così modificato:

    1)

    nel criterio 3, lettera c), quarto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:

    «Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (1)

    H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

    R50

    Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (2)

    H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R52-53

    Tensioattivi in concentrazioni totali < 2,5 % nel prodotto finale (2)

    H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R51-53

    Fragranze

    H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R52-53

    Enzimi (3)

    H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

    R42

    H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

    R43

    NTA come impurità in MGDA e GLDA (4)

    H351: Sospettato di provocare il cancro

    R40

    2)

    al criterio 3, lettera c), è aggiunto il seguente comma al testo «Valutazione e verifica»:

    «Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412 e/o H411, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.»


    (1)  La percentuale va divisa per il fattore M stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

    (2)  La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.

    (3)  Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

    (4)  In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.»;


    ALLEGATO IV

    L'allegato della decisione 2011/383/UE è così modificato:

    1)

    nel criterio 3, lettera c), quarto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:

    «Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (1)

    H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

    R50

    Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (2)

    H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R52-53

    Fragranze

    H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R52-53

    Enzimi (3)

    H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

    R42

    H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

    R43

    NTA come impurità in MGDA e GLDA (4)

    H351: Sospettato di provocare il cancro

    R40

    2)

    al criterio 3, lettera c), è aggiunto il seguente comma al testo «Valutazione e verifica»:

    «Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.»


    (1)  La percentuale va divisa per il fattore M stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

    (2)  La presente deroga è applicabile a condizione che siano rapidamente degradabili e degradabili in condizioni anaerobiche.

    (3)  Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

    (4)  In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.»;


    ALLEGATO V

    L'allegato della decisione 2012/720/UE è così modificato:

    1)

    nel criterio 3, lettera b), sesto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:

    «Tensioattivi in concentrazioni totali < 15 % nel prodotto finale

    H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

    R50

    Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale

    H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R52-53

    Biocidi usati a fini di conservazione (1)

    (solo per liquidi con pH compreso tra 2 e 12 e un massimo di 0,10 % peso/peso di sostanza attiva)

    H331: Tossico se inalato

    R23

    H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

    R42

    H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

    R43

    H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

    R50

    Enzimi (2)

    H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

    R42

    H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

    R43

    H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

    R50

    NTA come impurità in MGDA e GLDA (3)

    H351: Sospettato di provocare il cancro

    R40

    2)

    al criterio 3, lettera b), è aggiunto il seguente comma al testo «Valutazione e verifica»:

    «Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.»


    (1)  La deroga riguarda unicamente il criterio 3, lettera b). I biocidi devono essere conformi al criterio 3, lettera d).

    (2)  Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

    (3)  In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.»;


    ALLEGATO VI

    L'allegato della decisione 2012/721/UE è così modificato:

    1)

    nel criterio 4, lettera b), sesto paragrafo, la tabella delle deroghe è sostituita dalla seguente tabella:

    «Tensioattivi in concentrazioni totali < 20 % nel prodotto finale

    H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

    R50

    Tensioattivi in concentrazioni totali < 25 % nel prodotto finale (1)

    H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

    R52-53

    Biocidi usati a fini di conservazione (2)

    (solo per liquidi con pH compreso tra 2 e 12 e un massimo di 0,10 % peso/peso di sostanza attiva)

    H331: Tossico se inalato

    R23

    H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

    R42

    H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

    R43

    H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

    R50

    Enzimi (3)

    H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

    R50

    H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

    R42

    H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

    R43

    Catalizzatori sbiancanti (3)

    H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

    R50

    NTA come impurità in MGDA e GLDA (4)

    H351: Sospettato di provocare il cancro

    R40

    2)

    al criterio 4, lettera b), è aggiunto il seguente comma al testo «Valutazione e verifica»:

    «Per i tensioattivi oggetto della deroga rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi di pericolo H412, il richiedente deve fornire la documentazione per la loro degradabilità facendo riferimento all'elenco DID. Per quanto concerne i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID, deve essere fatto riferimento alle informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure ai risultati di prove significative, conformemente a quanto descritto nell'appendice I.»


    (1)  La presente deroga è applicabile a condizione che i tensioattivi soddisfino il criterio 3, lettera a), e siano degradabili in modo anaerobico.

    (2)  La deroga riguarda unicamente il criterio 4, lettera b). I biocidi devono rispettare il criterio 4, lettera e).

    (3)  Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

    (4)  In concentrazioni inferiori all'1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.»;


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