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Document 32014D0248

    2014/248/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 aprile 2014 , sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 132 del 3.5.2014, p. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2019; abrogato da 32019D1278

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/248/oj

    3.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 132/73


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 2014

    sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/248/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 22 ottobre 2012 la Commissione ha incaricato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di esprimere una valutazione tecnica in merito al quadro giuridico e di vigilanza di Singapore rispetto alle agenzie di rating del credito.

    (2)

    Nel parere tecnico espresso il 31 maggio 2013, l'ESMA ha indicato che, secondo le proprie risultanze, il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore rispetto alle agenzie di rating del credito è comparabile a quello di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009.

    (3)

    Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, devono essere soddisfatte almeno tre condizioni perché il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo possa dirsi equivalente ai requisiti di cui al medesimo regolamento.

    (4)

    In base alla prima condizione, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore rispetto alle agenzie di rating del credito è entrato in vigore il 17 gennaio 2012. La «Monetary Authority of Singapore» (MAS — Autorità monetaria di Singapore), ossia la banca centrale del paese, ha il potere di adottare misure di applicazione in ottemperanza al «Securities and Futures Act» (legge su titoli e future). Per prestare servizi di rating del credito a Singapore, le agenzie di rating hanno l'obbligo di ottenere una licenza per i servizi relativi ai mercati finanziari a norma della legge su titoli e future e sono soggette alla vigilanza della MAS su base continuativa. La normativa della MAS applicabile alle agenzie di rating del credito in quanto titolari di licenza per i servizi relativi ai mercati finanziari comprende i regolamenti su titoli e future (concessione di licenze e condotta negli affari) e i regolamenti su titoli e future (requisiti finanziari e in materia di margini per i detentori di licenze per i servizi relativi ai mercati finanziari), nonché un codice di condotta giuridicamente vincolante per le agenzie di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore conferisce alla MAS un vasto insieme di poteri che le consente di verificare se le agenzie di rating del credito rispettano gli obblighi di legge, oltre agli obblighi di informare su base continuativa la MAS di qualsiasi modifica delle loro coordinate e di trasmetterle le informazioni finanziarie. La MAS ha potere ispettivo sui titolari di licenza per i servizi relativi ai mercati finanziari e le agenzie di rating del credito devono consentire alla MAS il pieno accesso ai libri contabili, ai conti e ai documenti e fornire le informazioni e gli strumenti necessari all'espletamento delle ispezioni. La MAS ha la facoltà di fare copie o prendere possesso di qualsiasi libro contabile prodotto e può invocare i suoi poteri investigativi per richiedere la presentazione di documenti. Dall'aprile 2012 a Singapore è stata concessa una licenza a tre agenzie di rating del credito e nei primi otto mesi del 2013 la MAS ha effettuato una ispezione in loco. La MAS ha inoltre il potere di emettere nei confronti delle agenzie di rating del credito istruzioni scritte che non riguardano il contenuto di un rating creditizio, la prospettiva o le metodologie di rating, se le ritiene necessarie o opportune nell'interesse del pubblico o ai fini della tutela degli investitori, di revocare la licenza o di sospendere le attività di un'agenzia di rating del credito, di pubblicare informazioni relative a qualsiasi violazione degli obblighi regolamentari da parte di un'agenzia di rating. La MAS può riferire alle autorità nazionali competenti preposte alle indagini o all'azione penale. L'accordo di cooperazione concluso tra l'ESMA e la MAS prevede uno scambio d'informazioni relativo alle misure esecutive e alle misure di vigilanza prese nei confronti di agenzie di rating transfrontaliere. Alla luce di quanto sopra, è opportuno ritenere che le agenzie di rating del credito a Singapore siano soggette a obblighi di autorizzazione o di registrazione equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1060/2009 e che le disposizioni esecutive e di vigilanza di Singapore applicabili alle agenzie di rating del credito siano applicate ed eseguite in modo efficace.

    (5)

    In base alla seconda condizione, le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all'allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009, ad eccezione degli articoli 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater e 11 bis, e dell'allegato I, sezione B, punto 3, lettera b bis), e punti 3 bis e 3 ter. Nel verificare il rispetto di tale condizione si dovrebbe prestare debita attenzione all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in ordine alla data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009. Quanto al governo societario, il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore impone alle agenzie di rating del credito e ai loro funzionari e dipendenti l'obbligo generale di assolvere alle loro funzioni in modo indipendente; a tal fine, l'effettiva indipendenza degli amministratori, che occorre dimostrare alla MAS, è garantita dall'obbligo di predisporre politiche specifiche. Per la nomina di un amministratore delegato o di un amministratore le agenzie di rating del credito devono ottenere l'approvazione della MAS, per concedere la quale l'autorità considera l'esperienza, la competenza e i risultati ottenuti in passato dai candidati. La MAS ha altresì il potere di chiedere la rimozione dell'amministratore delegato, degli amministratori e di altri funzionari dell'agenzia di rating del credito, se ritiene che queste persone siano venute meno ai loro doveri, per esempio in ordine ai conflitti di interessi e alla funzione di revisione e di controllo della conformità. Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore comprende un'ampia disciplina in materia d'individuazione, eliminazione, gestione e comunicazione dei conflitti di interessi effettivi o potenziali e obbliga inoltre le agenzie di rating del credito a istituire una funzione di revisione rigorosa e ufficiale per rivedere le metodologie di rating, contemplando requisiti organizzativi intesi a garantire la conformità alle norme e ai regolamenti applicabili, nonché obblighi di informazione relativi, per esempio, alle informazioni da pubblicare contestualmente ai rating del credito e all'informativa relativa alle attività di rating da pubblicare annualmente. Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore dovrebbe pertanto conseguire i medesimi risultati previsti dal regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda la gestione dei conflitti d'interessi, le procedure organizzative e le procedure che un'agenzia di rating del credito deve adottare, la qualità dei rating e delle metodologie dei rating, la pubblicazione dei rating e la comunicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro di Singapore prevede quindi un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della correttezza gestionale delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività.

    (6)

    In base alla terza condizione, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità di vigilanza competenti e ad altre autorità pubbliche di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie. Da quanto è possibile rilevare, non esiste alcuna disposizione di legge che abiliti la MAS o qualsiasi altra autorità pubblica a influenzare il contenuto dei rating del credito o delle relative metodologie. Qualsiasi atto della MAS che esuli dai suoi poteri è passibile di ricorso giurisdizionale.

    (7)

    Alla luce dei fattori esaminati, si può ritenere che il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore relativo alle agenzie di rating del credito soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore per le agenzie di rating del credito può quindi essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza previsto dal regolamento (CE) n. 1060/2009. La Commissione, informata dall'ESMA, dovrebbe continuare a seguire l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore per le agenzie di rating del credito e a verificare il rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata presa la presente decisione.

    (8)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato europeo dei valori mobiliari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza di Singapore per le agenzie di rating del credito operanti a Singapore è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


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