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Document 32014D0246

    2014/246/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 aprile 2014 , sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 132 del 3.5.2014, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2019; abrogato da 32019D1282

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/246/oj

    3.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 132/68


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 2014

    sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/246/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 22 ottobre 2012 la Commissione ha incaricato l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di esprimere una valutazione tecnica in merito al quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina rispetto alle agenzie di rating del credito.

    (2)

    Nel parere tecnico espresso il 31 maggio 2013 e nell'aggiornamento dello stesso del 18 dicembre 2013, l'ESMA ha indicato che, secondo le proprie risultanze, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina rispetto alle agenzie di rating del credito è comparabile a quello di cui al regolamento (CE) n. 1060/2009.

    (3)

    Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, devono essere soddisfatte almeno tre condizioni perché il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo possa dirsi equivalente ai requisiti di cui al medesimo regolamento.

    (4)

    In base alla prima condizione, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e regolamentare argentino, in vigore dal 1992, è stato recentemente riveduto e rafforzato ed è attualmente costituito dalla legge n. 26.831 («legge sui mercati di capitali»), adottata il 29 novembre 2012, integrata dal decreto n. 1023/13, del 29 luglio 2013, che stabilisce i principi generali in materia di mercati di capitali argentini, in particolare i principi ad alto livello da applicare alle agenzie di rating del credito e i nuovi regolamenti attuativi riguardanti la Commissione nazionale titoli («Comisión Nacional de Valores» CNV), adottati con la risoluzione generale n. 622/2013, tutti in vigore. Le agenzie di rating devono inoltre rispettare tutte le norme del codice di condotta dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO). In virtù di questo quadro regolamentare, le agenzie di rating del credito devono essere registrate e sono sottoposte alla regolare vigilanza della CNV. La legge n. 26.831 definisce le competenze di vigilanza e sanzionatorie della CNV, la quale ha il potere di effettuare ispezioni e indagini nei confronti di persone fisiche o giuridiche soggette alla sua autorità di vigilanza, di chiedere l'intervento delle autorità preposte all'applicazione della legge, di avviare azioni legali e di denunciare reati. Due volte all'anno la CNV effettua ispezioni automatizzate e in loco su ogni agenzia di rating del credito registrata. In caso di violazione delle norme applicabili, la CNV può infliggere sanzioni quali sanzioni amministrative pecuniarie o l'interdizione di svolgere l'attività di amministratore, dirigente, revisore o membro del comitato di rating per un periodo minimo di cinque anni. La CNV può anche sospendere in via permanente o temporanea i responsabili dell'agenzia di rating, nonché revocare l'autorizzazione o la registrazione dell'agenzia stessa. La CNV tiene un registro pubblico dei casi di infrazione delle regole sul proprio sito web, sul quale sono riportate le azioni avviate, le decisioni finali e le sanzioni inflitte. L'accordo di cooperazione concluso tra l'ESMA e la CNV prevede uno scambio d'informazioni relativo alle misure esecutive e alle misure di vigilanza adottate nei confronti di agenzie di rating transfrontaliere. Alla luce di quanto sopra, è opportuno ritenere che le agenzie di rating del credito in Argentina siano soggette a obblighi di registrazione equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1060/2009 e che le disposizioni esecutive e di vigilanza dell'Argentina applicabili alle agenzie di rating del credito siano applicate ed eseguite in modo efficace.

    (5)

    In base alla seconda condizione, le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all'allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009, ad eccezione degli articoli 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater e 11 bis, e dell'allegato I, sezione B, punto 3, lettera b bis, e punti 3 bis e 3 ter. Nel verificare il rispetto di tale condizione si dovrebbe prestare debita attenzione all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in ordine alla data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il quadro in materia di governo societario dell'Argentina impone alle agenzie di rating del credito di essere governate da un consiglio di amministrazione incaricato di assicurare una gestione solida e prudente dell'agenzia di rating del credito, di garantire che le attività di rating siano indipendenti e che i conflitti d'interessi siano adeguatamente individuati, gestiti, resi noti ed eliminati. A tal fine, le agenzie di rating del credito devono adottare requisiti organizzativi e amministrativi adeguati ed efficienti e devono fornire e conservare informazioni sui conflitti d'interessi effettivi e potenziali riguardanti i membri del comitato di rating, i membri del consiglio di amministrazione, i dirigenti e i dipendenti mediante l'autostrada delle informazioni finanziarie («Autopista de la información Financiera»). Le agenzie di rating del credito devono istituire e mantenere una funzione permanente ed efficace di controllo della conformità che operi in modo indipendente e riferisca direttamente al consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda le procedure e i processi organizzativi, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina contempla norme dettagliate in materia di esternalizzazione, conservazione dei documenti e riservatezza. Le agenzie di rating sono tenute ad effettuare una revisione delle metodologie di rating, dei modelli e delle ipotesi fondamentali di rating almeno una volta all'anno, nonché a sorvegliare e rivedere i rating almeno quattro volte all'anno. Il quadro dell'Argentina prevede numerosi obblighi d'informazione per quanto riguarda i rating del credito e le attività di rating, quali l'utilizzo obbligatorio di categorie di rating, l'obbligo di pubblicare tutti i rating immediatamente dopo le deliberazioni del comitato di rating e l'obbligo di presentare le relazioni sui rating affinché siano pubblicate per mezzo dell'autostrada delle informazioni finanziarie sul sito Internet della CNV. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina dovrebbe pertanto conseguire i medesimi risultati previsti dal regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda la gestione dei conflitti d'interessi, le procedure organizzative e le procedure che un'agenzia di rating del credito deve adottare, la qualità dei rating e delle metodologie dei rating, la pubblicazione dei rating e la comunicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro dell'Argentina prevede quindi un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della correttezza gestionale delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività.

    (6)

    In base alla terza condizione, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità di vigilanza competenti e ad altre autorità pubbliche di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le relative metodologie. La CNV è un organo amministrativo e, di conseguenza, è soggetto alla legge sui procedimenti amministrativi n. 19.549, del 3 aprile 1972. La CNV interviene mediante atti amministrativi, entro i limiti dei poteri ad essa delegati. Da quanto è possibile rilevare, non esiste alcuna disposizione di legge che abiliti la CNV o qualsiasi altra autorità pubblica a influenzare il contenuto dei rating del credito o le relative metodologie.

    (7)

    Alla luce dei fattori esaminati, si può ritenere che il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina relativo alle agenzie di rating del credito soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina per le agenzie di rating del credito può quindi essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza previsto dal regolamento (CE) n. 1060/2009. La Commissione, informata dall'ESMA, dovrebbe continuare a seguire l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina per le agenzie di rating del credito e a verificare il rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata presa la presente decisione.

    (8)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato europeo dei valori mobiliari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza per le agenzie di rating del credito operanti in Argentina è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1).


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