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Document 32014D0025

    2014/25/UE: Decisione della Commissione, del 17 gennaio 2014 , relativa alla comunicazione, da parte della Repubblica slovacca, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2014) 59]

    GU L 16 del 21.1.2014, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/25(1)/oj

    21.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 16/34


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 gennaio 2014

    relativa alla comunicazione, da parte della Repubblica slovacca, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

    [notificata con il numero C(2014) 59]

    (Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

    (2014/25/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2010/75/UE, l’8 gennaio 2013 la Repubblica slovacca ha presentato alla Commissione il proprio piano nazionale transitorio (2).

    (2)

    Nel corso della valutazione della completezza del piano nazionale transitorio la Commissione ha rilevato alcune incongruenze fra gli impianti elencati nel piano nazionale transitorio per il 2009 e quelli indicati dalla Repubblica slovacca nell’inventario delle emissioni di cui alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (3)

    Con lettera del 12 giugno 2013 (4) la Commissione ha chiesto alle autorità slovacche di confermare che le norme di aggregazione di cui all’articolo 29 della direttiva 2010/75/UE e la corretta applicazione della definizione di «ore operative» stabilita all’articolo 3, punto 27, della medesima direttiva siano state applicate correttamente. La Commissione ha invitato le autorità a fornire ulteriori dati, in particolare a chiarire le incongruenze tra il piano nazionale transitorio e l’inventario delle emissioni di cui alla direttiva 2001/80/CE.

    (4)

    Con lettera del 27 giugno 2013 (5) la Repubblica slovacca ha trasmesso ulteriori informazioni.

    (5)

    In seguito alla valutazione delle informazioni supplementari, con lettera del 23 luglio 2013 (6) la Commissione ha chiesto alle autorità slovacche di confermare che nel piano nazionale transitorio non figurasse nessun impianto che ha beneficiato di un’esenzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE. La Commissione ha chiesto inoltre alle autorità slovacche di verificare una serie di valori limite di emissione utilizzati per i calcoli e di fornire le prove del fatto che i criteri che giustificano la loro applicazione fossero soddisfatti.

    (6)

    Con lettera del 16 agosto 2013 (7) la Repubblica slovacca ha informato la Commissione della rimozione di due impianti dal piano nazionale transitorio. Per quanto concerne l’impianto «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5» la Repubblica slovacca ha precisato che una parte dello stesso era stata soggetta a un’esenzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE per diversi anni, ma che tale parte era stata ricostruita nel 2010. La Repubblica slovacca ha sostenuto che questo impianto potesse dunque essere incluso nel piano nazionale transitorio. La Repubblica slovacca ha anche fornito una serie valori limite di emissione corretti, ma per due impianti non ha fornito alcuna giustificazione per l’utilizzo di determinati valori limite di emissione.

    (7)

    Con lettera del 27 settembre 2013 (8) la Commissione ha informato la Repubblica slovacca del fatto che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2010/75/UE e sulla scorta delle informazioni fornite, l’impianto «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5», di cui una parte aveva beneficiato di un’esenzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE, non poteva essere incluso nel piano nazionale transitorio. La Commissione ha inoltre invitato le autorità slovacche a fornire informazioni supplementari in merito al tenore di ceneri del combustibile liquido con cui sono alimentati i due impianti per cui era stato applicato un valore limite di emissioni per polveri di 100 mg/Nm3.

    (8)

    Con lettera del 30 settembre 2013 (9) la Repubblica slovacca ha informato la Commissione del fatto che il valore limite di emissioni per polveri applicato ai due impianti in oggetto era stato ridotto a 50 mg/Nm3. La Repubblica slovacca ha fornito informazioni supplementari per suffragare la posizione secondo cui l’impianto «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5» non rientrava nel campo di applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2010/75/UE e poteva essere incluso nel piano nazionale transitorio.

    (9)

    In seguito a un incontro tra le autorità slovacche e i rappresentanti della Commissione tenutosi l’11 ottobre 2013, la Repubblica slovacca, con lettera del 17 ottobre 2013 (10), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’impianto «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5», specificando che l’esenzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE era stata applicata solo a una caldaia, e fornendo una documentazione tecnica dettagliata di tutte le modifiche apportate a tale caldaia nel quadro della ricostruzione nel 2010. Da questa descrizione è emerso chiaramente che nel 2010 nell’impianto «U.S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5» era stata costruita una caldaia completamente nuova in seguito allo smantellamento totale e alla sostituzione della caldaia per cui si era beneficiato dell’esenzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE. Pertanto l’impianto interessato non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2010/75/UE e può essere incluso nel piano nazionale transitorio, in conformità della decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione (11).

    (10)

    La Commissione ha valutato il piano nazionale transitorio in conformità all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE.

    (11)

    In particolare, la Commissione ha esaminato la coerenza e la correttezza dei dati, le ipotesi e i calcoli utilizzati per determinare il contributo di ciascun impianto di combustione contemplato dal piano nazionale transitorio ai massimali di emissione in esso stabiliti. La Commissione ha inoltre verificato se il piano prevede obiettivi comprensivi delle relative tappe da raggiungere, delle misure da adottare e della tempistica da rispettare per il loro conseguimento nonché la presenza di un meccanismo di controllo per le future valutazioni di conformità.

    (12)

    In seguito alle informazioni supplementari comunicate, la Commissione ha rilevato che i massimali di emissione per gli anni 2016 e 2019 erano stati calcolati utilizzando dati e formule appropriati e che i calcoli erano corretti. La Repubblica slovacca ha fornito sufficienti informazioni sulle misure che verranno attuate per i massimali di emissione, il monitoraggio e le comunicazioni alla Commissione in merito all’attuazione del piano nazionale transitorio.

    (13)

    La Commissione ritiene che le autorità slovacche abbiano tenuto in considerazione le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.

    (14)

    Occorre applicare il piano nazionale transitorio senza pregiudicare il diritto applicabile a livello nazionale e dell’Unione. In particolare, al momento di stabilire le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni per gli impianti di combustione contemplati dal piano nazionale transitorio, è opportuno che la Repubblica slovacca garantisca la conformità ai requisiti di cui, tra l’altro, alla direttiva 2010/75/UE, alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e alla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

    (15)

    A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE la Repubblica slovacca è tenuta a informare la Commissione in merito a ogni successiva modifica del piano. Occorre che la Commissione valuti se tali modifiche sono conformi alle disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Sulla base dell’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE, non vengono sollevate obiezioni rispetto al piano nazionale transitorio comunicato dalla Repubblica slovacca alla Commissione l’8 gennaio 2013 a norma delle disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE e modificato conformemente alle informazioni complementari inviate in data 27 giugno 2013, 16 agosto 2013, 30 settembre 2013 e 17 ottobre 2013 (14).

    2.   L’elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio, gli inquinanti per i quali tali impianti sono coperti e i relativi massimali di emissione sono stabiliti nell’allegato.

    3.   L’attuazione del piano nazionale transitorio da parte delle autorità slovacche non esenta la Repubblica slovacca dal rispetto delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE per quanto concerne le emissioni dai singoli impianti di combustione contemplati dal piano nonché delle altre disposizioni in materia previste dalla normativa ambientale dell’Unione europea.

    Articolo 2

    Per ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio comunicata in futuro dalla Repubblica slovacca la Commissione valuta la conformità con le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e di cui alla decisione di esecuzione 2012/115/UE.

    Articolo 3

    La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2014

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

    (2)  Il 9 gennaio 2013 la Commissione ha ricevuto per e-mail e protocollato con il numero Ares(2013) 25811 la notifica della Repubblica slovacca. Con lettera del 9 gennaio 2013 (protocollata con il numero Ares(2013) 40113) la Commissione ha ricevuto una comunicazione con cui le autorità slovacche la informavano che a causa di problemi del sistema IT a fine 2012 non sarebbe stato possibile inoltrare la versione elettronica del piano nazionale transitorio prima del 1o gennaio 2013. Il piano è stato ritrasmesso non appena ripristinata l’operatività del sistema.

    (3)  Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11. 2001, pag. 1).

    (4)  Ares(2013) 1636798.

    (5)  Ares(2013) 2533608.

    (6)  Ares(2013) 2741492.

    (7)  Ares(2013) 3001466.

    (8)  Ares(2013) 3122053.

    (9)  Ares(2013) 3198587.

    (10)  Ares(2013) 3322372.

    (11)  Decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12).

    (12)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1).

    (13)  Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

    (14)  La versione definitiva del piano nazionale transitorio è stata protocollata dalla Commissione il 7 ottobre 2013 con il numero Ares(2013) 3198587.


    ALLEGATO

    Elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio

    Numero

    Denominazione dell’impianto nel piano nazionale transitorio

    Potenza termica nominale totale al 31.12.2010 (MW)

    Inquinanti contemplati dal piano nazionale transitorio

    SO2

    NOx

    Polveri

    1

    Bratislavská teplárenská, a.s. Tepláreň Juh

    254

    2

    Bratislavská teplárenská, a.s.,Tepláreň Západ

    255

    3

    Continental Matador Rubber, s.r.o.

    128

    4

    Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

    111,41

    5

    U. S. Steel Košice, s.r.o., boilers K1-K5

    917,3

    6

    U.S.Steel Košice, s.r.o., boiler K6

    163,6

    7

    Zvolenská teplárenská, a.s. Tepláreň B

    199


    Massimali di emissione (in tonnellate)

     

    2016

    2017

    2018

    2019

    1.1–30.6.2020

    SO2

    7 429

    5 722

    4 016

    2 309

    1 155

    NOx

    4 469

    3 758

    3 047

    2 335

    1 168

    Polveri

    430

    343

    257

    170

    85


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