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Document 32013R1121

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1121/2013 della Commissione, del 6 Novembre 2013 , recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (DOP)]

GU L 299 del 9.11.2013, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1121/oj

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1121/2013 DELLA COMMISSIONE

del 6 Novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta “Volaille de Bresse”/“Poulet de Bresse”/“Poularde de Bresse”/“Chapon de Bresse”, registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 1509/2000 (3).

(2)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare precisando la denominazione del prodotto, la sua descrizione, la prova d’origine, il metodo di ottenimento, l’etichettatura, le condizioni nazionali e gli estremi dell’associazione dei produttori e degli organismi di controllo della denominazione.

(3)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(4)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 174 del 13.7.2000, pag. 7.

(4)  GU C 102 del 9.4.2013, pag. 12.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

FRANCIA

Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse (DOP)


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