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Document 32013R1037

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013 , per approvare l’IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 283 del 25.10.2013, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1037/oj

    25.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 283/38


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1037/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 24 ottobre 2013

    per approvare l’IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1451/2007 (2) della Commissione fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE (3). Tale elenco comprende il 3-iodo-2-propinil-butilcarbammato (IPBC).

    (2)

    L’IPBC è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 6, preservanti per prodotti in scatola, come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 6 definito all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (3)

    La Danimarca è stata designata come Stato membro relatore e il 27 giugno 2011 ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

    (4)

    La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 settembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

    (5)

    Dalla relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 6 e contenenti IPBC possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

    (6)

    È pertanto opportuno approvare l’IPBC destinato a essere utilizzato nei biocidi per tipo di prodotto 6.

    (7)

    Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (8)

    Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di una sostanza attiva, al fine di consentire agli Stati membri, alle parti interessate e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’IPBC è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3).

    (3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nome comune

    Denominazione IUPAC

    Numeri di identificazione

    Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell’approvazione

    Tipo di prodotto

    Condizioni specifiche (2)

    IPBC

    Nome IUPAC:

    3-iodo-2-propinil-butilcarbammato

    N. CE: 259-627-5

    N. CAS: 55406-53-6

    980 g/kg

    1o luglio 2015

    30 giugno 2025

    6

    La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, della sostanza attiva.

    Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

    definizione di procedure operative sicure e di adeguate misure organizzative per gli utilizzatori industriali e/o professionali e uso dei prodotti con opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che i rischi non possano essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

    se un articolo è stato trattato con IPBC o contiene intenzionalmente tale sostanza e se necessario a causa della possibilità di contatto con la pelle e di rilascio del IPBC nell’ambiente nelle normali condizioni d’impiego, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di tale articolo trattato provvede a che l’etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensibilizzazione cutanea, nonché le informazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.


    (1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

    (2)  Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


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