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Document 32013R0981
Commission Implementing Regulation (EU) No 981/2013 of 11 October 2013 establishing the allocation coefficient to be applied to applications for export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2014 under certain GATT quotas
Regolamento di esecuzione (UE) n. 981/2013 della Commissione, dell' 11 ottobre 2013 , recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2014 nell’ambito di alcuni contingenti GATT
Regolamento di esecuzione (UE) n. 981/2013 della Commissione, dell' 11 ottobre 2013 , recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2014 nell’ambito di alcuni contingenti GATT
GU L 272 del 12.10.2013, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 272/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 981/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2013
recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2014 nell’ambito di alcuni contingenti GATT
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009, stabilisce la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti GATT di cui all’articolo 21 di tale regolamento. |
(2) |
Per alcuni gruppi di prodotti e contingenti le domande di titoli di esportazione riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili per l’anno contingentale 2014. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione. |
(3) |
Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno procedere all’assegnazione dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L’assegnazione di quantitativi supplementari deve essere subordinata alla comunicazione all’autorità competente dei quantitativi accettati dall’operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo. |
(4) |
Tenuto conto dei tempi previsti dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1187/2009 per la procedura di fissazione di detti coefficienti, è necessario che il presente regolamento si applichi quanto prima possibile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici «16-Tokyo e 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay» riportati nella colonna 3 dell’allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell’allegato medesimo.
Articolo 2
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1187/2009 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici «22-, 25-Tokyo e 22-, 25-Uruguay» riportati nella colonna 3 dell’allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.
Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l’applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell’allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell’operatore entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della Harmonized Tariff Schedule degli USA |
Identificazione del gruppo e del contingente |
Quantitativo disponibile per il 2014 (in kg) |
Coefficiente di assegnazione di cui all’articolo 1 |
Coefficiente di assegnazione di cui all’articolo 2 |
|
Numero della nota |
Gruppo |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
16 |
Not specifically provided for (NSPF) |
16-Tokyo |
908 877 |
0,3080103 |
|
16-Uruguay |
3 446 000 |
0,1854822 |
|
||
17 |
Blue Mould |
17-Uruguay |
350 000 |
0,1001430 |
|
18 |
Cheddar |
18-Uruguay |
1 050 000 |
0,3431372 |
|
20 |
Edam/Gouda |
20-Uruguay |
1 100 000 |
0,1700154 |
|
21 |
Italian type |
21-Uruguay |
2 025 000 |
0,1303088 |
|
22 |
Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation |
22-Tokyo |
393 006 |
|
19,6503000 |
22-Uruguay |
380 000 |
|
9,5000000 |
||
25 |
Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation |
25-Tokyo |
4 003 172 |
|
3,0793630 |
25-Uruguay |
2 420 000 |
|
2,7344632 |