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Document 32013R0915

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 915/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    GU L 252 del 24.9.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/915/oj

    24.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 252/23


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 915/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 23 settembre 2013

    che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l’elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del regolamento stesso.

    (2)

    Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (2) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le misure restrittive previste all’articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un’azione a livello dell’Unione.

    (3)

    Il 23 settembre 2013 il Consiglio ha deciso di depennare una voce dall’elenco delle persone e delle entità a cui si applicano le restrizioni. Occorre modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 per garantire la coerenza con la decisione del Consiglio.

    (4)

    Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 314/2004.

    (5)

    Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Capo del servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.


    ALLEGATO

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:

    La voce seguente è depennata dall’elenco “II. Entità”:

    “11)

    Zimbabwe Mining Development Corporation

    90 Mutare Road, PO Box 2628, Harare, Zimbabwe.

    Associata alla fazione ZANU-PF del governo. La Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC) rientra nella sfera di responsabilità del Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario dello ZANU-PF.”


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