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Document 32013R0698

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2013 della Commissione, del 19 luglio 2013 , che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 198 del 23.7.2013, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/698/oj

    23.7.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 198/35


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 698/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 19 luglio 2013

    che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

    (2)

    La sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2009 nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08 («Swiss Caps») ha introdotto un nuovo paradigma per la classificazione dei «complementi alimentari».

    (3)

    Per un verso, il punto 29 della sentenza suddetta afferma che «la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto». Per altro verso, il punto 32 afferma che la presentazione in capsule è «un elemento determinante che rivela la loro funzione di complemento alimentare, poiché determina il dosaggio delle preparazioni alimentari, il loro modo di assorbimento e il luogo in cui esse dovrebbero entrare in azione».

    (4)

    Di conseguenza, conformemente alla sentenza della Corte, i prodotti, che vengono utilizzati come complementi alimentari per conservare la salute o il benessere e che sono presentati in capsule, sono classificati alla voce 2106 come «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove».

    (5)

    Tuttavia, potrebbero verificarsi problemi di classificazione tariffaria rispetto a prodotti con la stessa composizione e lo stesso scopo, contenenti una determinata dose, ma presentati in compresse, pastiglie o pillole.

    (6)

    Pertanto, al fine di garantire un’interpretazione coerente della nomenclatura combinata, la classificazione delle preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, destinate ad essere utilizzate come complementi alimentari, deve tener conto dei criteri elaborati nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08 («Swiss Caps»).

    (7)

    Occorre quindi inserire una nuova nota complementare nel capitolo 21 della nomenclatura combinata per garantire un’interpretazione uniforme in tutto il territorio dell’Unione.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Al capitolo 21 della nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 5:

    «5.

    Altre preparazioni alimentari presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come complementi alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


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