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Document 32013R0535
Commission Implementing Regulation (EU) No 535/2013 of 7 June 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 535/2013 della Commissione, del 7 giugno 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 535/2013 della Commissione, del 7 giugno 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 160 del 12.6.2013, pp. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
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12.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 535/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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La metà di un alloggiamento in materia plastica, munito di varie fessure e dispositivi di fissaggio, appositamente stampato e sagomato per incastrarsi nell’altra metà, misurante all’incirca 7,5 × 5 cm. L’articolo è destinato ad essere utilizzato come parte dell’elemento di copertura del meccanismo di chiusura della fibbia di una cintura di sicurezza usata, ad esempio, nei veicoli a motore. (*1) Cfr. l’immagine. |
3926 90 97 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3926 , 3926 90 e 3926 90 97 . La classificazione alla voce 8708 è esclusa, poiché tale voce comprende unicamente le cinture di sicurezza dei veicoli delle voci da 8701 a 8705 , ma non le parti di tali cinture. L’articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva alla voce del codice NC 3926 90 97 , tra gli altri articoli in materie plastiche. |
(*1) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.