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Document 32013R0426

    Regolamento (UE) n. 426/2013 della Commissione, dell' 8 maggio 2013 , recante adattamento dei regolamenti (CE) n. 1120/2009, (CE) n. 1121/2009 e (CE) n. 1122/2009 con riguardo alle norme di attuazione per i pagamenti diretti in Croazia

    GU L 127 del 9.5.2013, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogato da 32014R0639

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/426/oj

    9.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 127/17


    REGOLAMENTO (UE) N. 426/2013 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 maggio 2013

    recante adattamento dei regolamenti (CE) n. 1120/2009, (CE) n. 1121/2009 e (CE) n. 1122/2009 con riguardo alle norme di attuazione per i pagamenti diretti in Croazia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

    visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 50,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'adesione della Croazia all'Unione è prevista per il 1o luglio 2013.

    (2)

    A norma della sezione 4.III dell'allegato V dell'atto di adesione, il rimborso dei pagamenti diretti concessi agli agricoltori in Croazia per l'anno civile 2013 è subordinato all'applicazione da parte della Croazia, prima dell'adesione, di norme identiche a quelle stabilite per tali pagamenti diretti nei regolamenti del Consiglio e della Commissione applicabili al riguardo. La Croazia ha deciso che, successivamente alla propria adesione, applicherà il regime di pagamento unico. Il 2013 sarà dunque il primo anno di attuazione di tale regime in Croazia conformemente al titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (1).

    (3)

    È opportuno che le disposizioni applicate in Croazia con riguardo alla trattenuta sulle vendite di diritti all'aiuto siano identiche a quelle applicate dagli altri Stati membri che hanno regionalizzato il regime di pagamento unico.

    (4)

    A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, in combinato disposto con l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico possono utilizzare la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, o aumentare il valore dei diritti all'aiuto, se gli agricoltori effettuano investimenti nei settori soggetti a piena o parziale integrazione degli aiuti accoppiati nel regime di pagamento unico. Il periodo di riferimento da prendere in considerazione per tali investimenti è stato correlato all'anno di integrazione del settore di cui trattasi, secondo quanto deciso dallo Stato membro interessato. È opportuno applicare la stessa disposizione relativa agli investimenti alla Croazia, poiché quest'ultima ha disposto l'erogazione di aiuti accoppiati in taluni settori soggetti a integrazione nel regime di pagamento unico disaccoppiato. Occorre pertanto fissare una data limite entro cui gli investimenti devono essere stati conclusi in Croazia per poter essere presi in considerazione ai fini dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009.

    (5)

    Il capo 2 del regolamento (CE) n. 1120/2009 stabilisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie. È opportuno che tale capo si applichi anche alla Croazia poiché tale paese ha deciso di applicare il regime di pagamento unico a decorrere dalla data di adesione.

    (6)

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento (3), definisce le regioni ammissibili a ricevere il premio per capra e l'allegato V stabilisce la resa lattiera media di cui all'articolo 63 dello stesso regolamento. Con lettera del 14 settembre 2012 la Croazia ha comunicato alla Commissione le informazioni pertinenti che devono essere incluse nei suddetti allegati.

    (7)

    L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (4), definisce le modalità per determinare la proporzione di riferimento per il mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello dello Stato membro ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009. È opportuno tener conto dell'adesione della Croazia in questo contesto.

    (8)

    A norma dell'articolo 57 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, la Croazia è tenuta a creare una riserva nazionale speciale per lo sminamento a partire dalla quale verranno assegnati i diritti all'aiuto per le zone sminate. Le norme previste dal regolamento (CE) n. 1122/2009 con riguardo all'identificazione e alla registrazione dei diritti all'aiuto nonché quelle relative alle domande per l'assegnazione di tali diritti devono includere anche i diritti all'aiuto per le zone sminate.

    (9)

    Occorre pertanto adattare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1120/2009, (CE) n. 1121/2009 e (CE) n. 1122/2009,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Adattamento del regolamento (CE) n. 1120/2009

    Il regolamento (CE) n. 1120/2009 è così modificato:

    1)

    all'articolo 16, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

    «Per la Croazia, le percentuali di riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano previa detrazione, dal valore dei diritti all'aiuto, di una franchigia pari al valore unitario calcolato a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.»;

    2)

    all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Per la Croazia, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis con riguardo agli investimenti effettuati in settori soggetti all'integrazione nel regime di pagamento unico quale applicato dalla Croazia a partire dal 2013. Sono presi in considerazione solo gli investimenti conclusi anteriormente al 1o gennaio 2013.»;

    3)

    il titolo del capo 2 del titolo III è sostituito dal seguente:

    4)

    all'articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Salvo se altrimenti disposto nel presente capo, il presente regolamento si applica ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie e alla Croazia.»

    Articolo 2

    Adattamento del regolamento (CE) n. 1121/2009

    Il regolamento (CE) n. 1121/2009 è così modificato:

    1)

    l'allegato III è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO III

    ZONE AMMISSIBILI AL PREMIO PER CAPRA

    1.

    Bulgaria: l'intero paese.

    2.

    Croazia: l'intero paese.

    3.

    Cipro: l'intero paese.

    4.

    Portogallo: l'intero paese, eccetto le Azzorre.

    5.

    Slovenia: l'intero paese.

    6.

    Slovacchia: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999.»

    2)

    all'allegato V, la seguente riga è inserita dopo quella relativa alla Francia:

    «Croazia

    5 571».

    Articolo 3

    Adattamento del regolamento (CE) n. 1122/2009

    Il regolamento (CE) n. 1122/2009 è così modificato:

    1)

    all'articolo 3 è inserito il paragrafo seguente 7 bis:

    «7 bis.   Per la Croazia, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

    a)

    le superfici investite a pascolo permanente sono quelle dichiarate dagli agricoltori nel 2013 a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, del presente regolamento.

    Le superfici che nel 2013 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;

    b)

    la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2013.»;

    2)

    all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f)

    tipo di diritto, segnatamente diritti speciali ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009, diritti all'aiuto provenienti dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia di cui all'articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009, diritti assegnati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 e diritti all'aiuto soggetti a deroga, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;»;

    3)

    all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Le domande di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri, non successiva al 15 maggio nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, di integrazione del sostegno accoppiato, di applicazione degli articoli 46, 47 e 48 del regolamento (CE) n. 73/2009 e negli anni di applicazione degli articoli 41, 57, 57 bis o 68, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.»

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di detta entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (2)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

    (3)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.

    (4)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.


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