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Document 32013R0401

Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013 , concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008

GU L 121 del 3.5.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/401/oj

3.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/1


REGOLAMENTO (UE) N. 401/2013 DEL CONSIGLIO

del 2 maggio 2013

concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 194/2008, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (2), stabilisce una serie di misure nei confronti del Myanmar/Birmania, tra cui restrizioni ad alcune esportazioni dal paese e il congelamento dei beni di determinate entità e persone.

(2)

Al fine di incoraggiare il proseguimento di cambiamenti positivi, con la decisione 2013/184/PESC il Consiglio ha deciso di revocare tutte le dette misure restrittive, ad eccezione dell'embargo sulle armi e dell'embargo sul materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.

(3)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio e sostituirne talune disposizioni mediante il presente regolamento.

(4)

Per garantire l’efficacia delle misure da esso contemplate, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   "importazione": l’introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione o in altri territori ai quali si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), essa comprende la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime di esonero condizionale e l’immissione in libera pratica, ma esclude il transito e la custodia temporanea;

2)   "esportazione": l’uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione o da altro territorio cui si applica il trattato, alle condizioni previste dagli articoli 349 e 355 dello stesso. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 essa comprende l’uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l’uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ma esclude il transito;

3)   "esportatore": la persona fisica o giuridica a nome della quale è rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel paese terzo e che ha la facoltà di decidere che il prodotto sia spedito fuori dal territorio doganale dell'Unione o da altro territorio cui si applica il trattato;

4)   "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende l’assistenza orale;

5)   "territorio dell'Unione": i territori cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

CAPO 1

Articolo 2

1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna elencati all’allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania.

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Myanmar/Birmania da dipendenti delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e dello sviluppo e loro collaboratori unicamente per loro uso personale.

Articolo 3

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania.

2.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna elencate all’allegato I a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature elencate all’allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Myanmar/Birmania o per uso in Myanmar/Birmania.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   I divieti di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 2, e fatto salvo l'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

a)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna elencate all’allegato I e destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell’Unione europea o ad operazioni di gestione delle crisi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite;

b)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale per lo sminamento e di attrezzature destinate ad essere utilizzate nelle operazioni di sminamento; e

c)

la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica pertinenti ad attrezzature, materiale, programmi e operazioni di cui alle lettere a) e b).

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che esse ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica pertinenti a:

a)

attrezzature militari non letali destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite e dell’Unione europea;

b)

materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite.

CAPO 2

Articolo 5

Le autorizzazioni di cui all'articolo 4 non sono rilasciate per attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare le informazioni relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle pronunce dei giudici nazionali.

Articolo 7

La Commissione ha il potere di modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tali norme immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale modifica successiva.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le indicano tramite nei o tramite i siti web di cui all’allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale cambiamento successivo.

Articolo 10

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)

a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;

e)

a tutte le persone giuridiche, entità od organismi per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno dell’Unione.

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 194/2008 è abrogato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75.

(2)  GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco delle attrezzature previste dagli articoli 2, 3 e 4 che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna

1.

Armi da fuoco, munizioni e relativi accessori:

1.1.

armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'Elenco comune delle attrezzature militari dell'UE (1);

1.2.

munizioni appositamente progettate per le armi da fuoco di cui al punto 1.1 e relative componenti appositamente progettate;

1.3.

strumenti di puntamento non sottoposti ad autorizzazione dall’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

2.

Bombe e bombe a mano non sottoposte ad autorizzazione dall’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

3.

I seguenti veicoli:

3.1.

veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2.

veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;

3.3.

veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso materiale da costruzione con protezione balistica;

3.4.

veicoli appositamente progettai o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;

3.5.

veicoli appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili;

3.6.

componenti di veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5 appositamente progettate a fini antisommossa.

Nota 1:

Questa voce non contempla i veicoli appositamente progettati per fini antincendio.

Nota 2:

Relativamente alla voce 3.5, l’espressione "veicoli" comprende anche i rimorchi.

4.

Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate:

4.1.

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate; ad eccezione di quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);

4.2.

cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;

4.3.

i seguenti altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e sostanze collegate:

a.

amatolo;

b.

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);

c.

nitroglicole;

d.

tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e.

cloruro di picrile;

f.

2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT).

5.

I seguenti equipaggiamenti di protezione non sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e sostanze collegate:

5.1.

giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all’arma bianca;

5.2.

elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota: Questa voce non contempla:

equipaggiamenti appositamente progettati per discipline sportive;

equipaggiamenti appositamente progettati per soddisfare requisiti di sicurezza e di lavoro.

6.

Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e relativi programmi informatici appositamente progettati.

7.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’Elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

8.

Filo spinato a lame di rasoio.

9.

Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm.

10.

Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco.

11.

Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.


(1)  Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (adottato dal Consiglio l'11 marzo 2013) (GU L 30 del 27.3.2013, pag. 1).


ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 9 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


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