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Document 32013R0364
Council Implementing Regulation (EU) No 364/2013 of 22 April 2013 implementing Article 16(2) of Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento di esecuzione (UE) n. 364/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013 , che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento di esecuzione (UE) n. 364/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013 , che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
GU L 111 del 23.4.2013, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044
23.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 111/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 364/2013 DEL CONSIGLIO
del 22 aprile 2013
che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011. |
(2) |
Il Consiglio ritiene che non vi sia più motivo di mantenere una persona nell’elenco che figura nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011. |
(3) |
È opportuno aggiornare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
ALLEGATO
La voce relativa alla persona sotto indicata è depennata dall’elenco di cui all’allegato IIII del regolamento (UE) n. 204/2011:
ASHKAL, Al-Barrani