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Document 32013R0110

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 110/2013 della Commissione, del 6 febbraio 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gruyère (IGP)]

    GU L 36 del 7.2.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/110/oj

    7.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 110/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 6 febbraio 2013

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gruyère (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2) la domanda della Francia per la registrazione della denominazione «Gruyère» come indicazione geografica protetta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

    (2)

    L’Australia, la Nuova Zelanda e l’U.S. Dairy Export Council in associazione con la National Milk Producers Federation degli Stati Uniti hanno dichiarato la loro opposizione alla suddetta registrazione conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Tali opposizioni sono state ritenute ricevibili ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

    (3)

    Le dichiarazioni di opposizione vertevano sul mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare sul fatto che la denominazione non fa riferimento a un luogo geografico. Inoltre si contestavano anche il carattere generico della denominazione e il pregiudizio arrecato alle denominazioni, ai marchi commerciali o ai prodotti legalmente commercializzati da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2. Le dichiarazioni di opposizione indicavano anche che la registrazione della denominazione in questione sarebbe stata incompatibile con le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006.

    (4)

    Con lettere del 23 maggio 2011 la Commissione ha invitato la Francia e i controinteressati alla registrazione a giungere a un accordo reciproco.

    (5)

    Poiché non si è raggiunto un accordo nei termini previsti, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione.

    (6)

    Per quanto concerne l’allegazione di non conformità della denominazione «Gruyère» rispetto all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006, è opportuno precisare che questa denominazione costituisce una denominazione tradizionale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, e quindi può essere registrata.

    (7)

    I ricorrenti hanno fatto valere numerosi indizi che secondo loro permetterebbero di stabilire che la denominazione in oggetto sarebbe generica. È tuttavia palese che l’inclusione di un termine contenuto nell’allegato B della convenzione di Stresa del 1951 non implica che il termine considerato sia divenuto ipso facto generico. I codici tariffari o altre disposizioni analoghe relative alla denominazione «Gruyère» hanno una finalità specificamente doganale e non sono quindi pertinenti in ordine alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale o alla protezione dei consumatori. Inoltre i dati trasmessi, relativi in particolare alla produzione di «Gruyère» al di fuori dell’Unione europea, non sono pertinenti alla luce del principio di territorialità, in virtù del quale il carattere generico deve essere valutato rispetto al territorio dell’Unione.

    (8)

    La registrazione delle denominazioni omonime è permessa a condizione che la denominazione omonima registrata successivamente sia sufficientemente differenziata da quella registrata in precedenza. Conformemente alla dichiarazione comune allegata all’accordo tra l’Unione europea e la Svizzera sulle indicazioni geografiche (4), la Francia e la Svizzera sono state, in quest’ottica, consultate per identificare le ulteriori misure di etichettatura necessarie per evitare di indurre in errore il consumatore.

    (9)

    È sembrato necessario, in seguito alle consultazioni in parola, che sulle etichette il paese di origine — nella fattispecie la Francia — sia indicato nello stesso campo visivo della denominazione «Gruyère», con caratteri aventi le stesse dimensioni. Inoltre l’utilizzo sulle etichette di qualsiasi bandiera, emblema, distintivo o altra rappresentazione grafica dovrà essere vietato se può indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche, l’origine o la provenienza del prodotto.

    (10)

    Alla luce di questi elementi, occorre quindi iscrivere la denominazione «Gruyère» nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

    (11)

    La concessione e la durata del periodo transitorio quinquennale di cui all’articolo 8, paragrafo 3, dell’accordo tra l’Unione europea e la Svizzera non sono rimesse in discussione dalla registrazione, ai sensi del presente regolamento, della denominazione «Gruyère» da parte della Francia.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

    Articolo 2

    Le etichette recanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento indicano il paese d’origine nello stesso campo visivo e con caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli della denominazione.

    L’utilizzo sulle etichette di qualsiasi bandiera, emblema, distintivo o altra rappresentazione grafica è vietato se può indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche, l’origine o la provenienza del prodotto.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (3)  GU C 298 del 4.11.2010, pag. 14.

    (4)  GU L 297 del 16.11.2011, pag. 3.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

    Classe 1.3.   Formaggi

    FRANCIA

    Gruyère (IGP)


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