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Document 32013D0700

    2013/700/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2013 , concernente l’istituzione del consorzio per un’infrastruttura di ricerca europea «Indagine sociale europea» (ERIC ESS)

    GU L 320 del 30.11.2013, p. 44–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/700/oj

    30.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 320/44


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 22 novembre 2013

    concernente l’istituzione del consorzio per un’infrastruttura di ricerca europea «Indagine sociale europea» (ERIC ESS)

    (2013/700/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto alla Commissione di istituire il consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC), denominato «Indagine sociale europea» (ESS). Il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera parteciperanno inizialmente all’ERIC ESS in qualità di osservatori.

    (2)

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato scelto dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica di Lituania, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica del Portogallo, dalla Repubblica di Slovenia e dal Regno di Svezia quale Stato membro ospitante dell’ERIC ESS.

    (3)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   È istituito un consorzio per l’infrastruttura di ricerca europea «Indagine sociale europea» denominata ERIC ESS.

    2.   In allegato figura lo statuto dell’ERIC ESS che sarà tenuto aggiornato e pubblicato sul sito web dell’ERIC ESS e presso la relativa sede legale.

    3.   Gli elementi essenziali dello statuto dell’ERIC ESS le cui eventuali modifiche, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009, sono subordinate all’approvazione della Commissione, sono contenuti agli articoli 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1.


    ALLEGATO I

    STATUTO DEL CONSORZIO PER UN’INFRASTRUTTURA EUROPEA DI RICERCA «INDAGINE SOCIALE EUROPEA» («ERIC ESS»)

    CAPO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Denominazione, sede, ubicazione, ufficio centrale, istituzione e lingua di lavoro

    1.   È istituita un’infrastruttura di ricerca europea denominata «Indagine sociale europea», in appresso denominata «ESS».

    2.   Il nome del consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) — Indagine sociale europea è ERIC ESS.

    3.   La sede legale dell’ERIC ESS è nel paese ospitante. In tale paese la sede legale è di norma ubicata nell’istituzione ospitante stabilita dall’assemblea generale, se necessario.

    4.   La prima sede legale dell’ERIC ESS è situata nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Il primo paese ospitante è il Regno Unito. La prima istituzione ospitante è la City University di Londra. L’assemblea generale riesamina la sede statutaria, il paese ospitante e l’istituto ogni quattro anni.

    5.   L’ERIC ESS sottoscrive con ciascun istituto ospitante un accordo in cui sono specificati i criteri in base ai quali l’istituto ospitante può fornire i servizi o i prodotti o rendere disponibile il personale in questione all’ERIC ESS nella sua sede centrale (che saranno gli uffici centrali dell’ERIC ESS in cui avranno sede il direttore e un vicedirettore) («sede centrale»). Nel caso in cui, in seguito alla chiusura di un istituto ospitante che agisce in quanto tale, detto istituto debba assumersi costi, richieste di risarcimento o altre passività, l’ERIC ESS indennizza l’istituto ospitante di tali costi, richieste di risarcimento e passività (se non causati da inadempienze dell’istituto ospitante stesso).

    6.   La sede centrale è di norma stabilita presso l’istituto ospitante. Se non diversamente previsto dall’assemblea generale, l’ERIC ESS di norma stipula accordi per la fornitura di una sede centrale per periodi quadriennali. Dodici mesi prima della data di scadenza dell’accordo con l’istituto ospitante per quanto riguarda la sede centrale, l’assemblea generale rinnova l’accordo per un ulteriore periodo di quattro anni o stabilisce la sede altrove mediante un accordo con un terzo.

    7.   La prima riunione dell’assemblea generale è convocata dal paese ospitante non appena possibile e comunque entro 45 giorni dall’entrata in vigore della decisione della Commissione relativa all’istituzione dell’ERIC ESS.

    8.   Lo Stato ospitante notifica ai membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome dell’ERIC prima della riunione costitutiva. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla data della notifica, l’azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante.

    9.   La lingua di lavoro dell’ERIC ESS è l’inglese.

    Articolo 2

    Compiti e attività

    1.   L’oggetto e il compito principale dell’ERIC ESS è istituire e gestire un’infrastruttura di ricerca con i seguenti obiettivi fondamentali:

    a)

    l’assemblaggio, l’interpretazione e la diffusione, tramite l’Indagine sociale europea o altrimenti, dati rigorosi sulla situazione sociale dell’Europa, anche sull’evoluzione degli atteggiamenti, dei valori, delle percezioni e dei modelli comportamentali dei cittadini in vari paesi;

    b)

    l’offerta a titolo gratuito e tempestiva dell’accesso all’insieme dei suoi dati a utilizzatori professionali e singoli cittadini;

    c)

    rafforzamento del progresso dei metodi di misurazione e di analisi quantitativi sociali in Europa e altrove.

    2.   L’ERIC ESS persegue e assolve la sua funzione su base non economica. Può tuttavia svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse alla sua funzione principale e che non la ostacolino.

    CAPO 2

    COMPOSIZIONE

    Articolo 3

    Composizione e soggetto rappresentante

    1.   I seguenti soggetti possono diventare membri dell’ERIC ESS:

    a)

    Stati membri;

    b)

    paesi associati;

    c)

    paesi terzi diversi dai paesi associati; e

    d)

    organizzazioni intergovernative.

    2.   L’ERIC ESS conta tra i suoi membri almeno tre Stati membri.

    3.   Gli Stati membri (che operano tramite i rappresentanti nazionali) detengono sempre e congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno all’assemblea generale. Se meno della metà di tutti i membri (che operano tramite i rappresentanti nazionali) sono Stati membri, gli Stati membri detengono congiuntamente il 51 % dei voti e ciascun Stato membro (che opera tramite i rappresentanti nazionali) detiene una quota identica di questo 51 % dei voti. I voti rimanenti vengono equamente ripartiti tra tutti gli altri membri. Ai fini dello statuto, per «un voto», si intende, se del caso, una quota di un voto di un membro adeguato, a norma del presente articolo 3, paragrafo 3, qualora meno della metà di tutti i suoi membri siano Stati membri.

    4.   I membri e gli osservatori possono farsi rappresentare da un soggetto pubblico o un soggetto privato con una missione di servizio pubblico, di loro scelta, nominato secondo le proprie regole e procedure.

    Per fugare qualsiasi dubbio, ogni Stato membro ha diritto a cambiare il proprio rappresentante e/o a avere fino a due rappresentanti, ma detiene soltanto un voto per membro.

    5.   Ogni membro nomina (tramite il ministero competente, il dipartimento governativo o il loro rispettivo organismo delegato o rappresentante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4) e informa l’assemblea generale per iscritto di questa nomina, una persona fisica per rappresentare questi membri («rappresentanti nazionali») alle riunioni dell’assemblea generale e in qualsiasi altra attività dell’assemblea generale o tra il membro e l’ERIC ESS. Ogni membro nomina, e informa l’assemblea generale per iscritto di questa nomina, una persona fisica che funge da sostituto del rappresentante nazionale se il rappresentante nazionale non è disponibile oppure è impossibilitato a svolgere le sue funzioni.

    6.   Ogni membro nomina di norma un rappresentante nazionale per almeno due anni corrispondenti al ciclo biennale di ciascuna indagine sociale europea (laddove il primo di questi periodi è stabilito per l’ERIC ESS e approvato dall’assemblea generale) (un «periodo biennale»). Ogni membro designa inoltre un sostituto del rappresentante nazionale per lo stesso periodo biennale. Ciascun membro può sostituire il proprio rappresentante nazionale o il sostituto in qualsiasi momento, mediante notifica scritta all’assemblea generale.

    7.   I membri attuali, gli osservatori e i soggetti che li rappresentano sono elencati nell’allegato II. I membri esistenti al momento della presentazione della domanda concernente l’istituzione dell’ERIC sono definiti «membri fondatori».

    Articolo 4

    Ammissione di membri e osservatori

    1.   Le condizioni per l’ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito:

    a)

    l’ammissione di nuovi membri è approvata a maggioranza semplice dei voti dell’assemblea generale;

    b)

    le domande di adesione sono presentate per iscritto al presidente dell’assemblea generale con copia al direttore;

    c)

    nella domanda il richiedente spiega in che modo contribuirà agli obiettivi e alle attività dell’ERIC ESS, di cui all’articolo 2, e come soddisferà gli obblighi di cui al capo 3. In particolare, il richiedente deve aver dimostrato, con soddisfazione dell’assemblea generale, di possedere i mezzi e il fermo impegno per:

    i)

    garantire, a proprie spese, che la raccolta di dati e le indagini che l’ERIC ESS può effettuare quando necessario nell’ambito della sua funzione principale (almeno su base biennale) vengano effettuati secondo le specifiche stabilite dal direttore e, se necessario, dall’assemblea generale; e

    ii)

    versare un contributo finanziario obbligatorio per mantenere i bilanci dell’ERIC ESS in pareggio, mentre i contributi iniziali sono definiti in allegato; e

    iii)

    contribuire, con i contributi di cui all’articolo 17, paragrafo 5, o in altro modo, ai costi centrali dell’ERIC ESS, secondo la formula di finanziamento stabilita laddove necessario dall’assemblea generale in base allo statuto; e

    iv)

    rispettare e partecipare ai meccanismi di governance dell’ERIC ESS conformemente allo statuto.

    2.   Tutti i membri, per essere ammessi in quanto tali, si impegnano con un atto di adesione che riprende sostanzialmente il modello approvato dall’assemblea generale, se necessario.

    3.   I soggetti elencati all’articolo 3, paragrafo 1, che non possiedono ancora i requisiti per partecipare in qualità di membri, possono richiedere lo statuto di osservatori. Sono ammessi in qualità di osservatori (ognuno dei quali costituisce individualmente un «osservatore»):

    a)

    qualsiasi soggetto capace di fungere da osservatore ai sensi del regolamento e ammesso dall’assemblea generale in qualità di osservatore, a condizione che questa ammissione sia considerata dall’assemblea generale nell’interesse dell’ERIC ESS per lo svolgimento della sua funzione e delle sue attività principali;

    b)

    qualsiasi membro che, avendo perduto temporaneamente o meno, il diritto di voto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, abbia ottenuto con l’approvazione dell’assemblea lo status di osservatore fino a quando non recupera il diritto di voto o cessi di essere membro.

    4.   Le condizioni per l’ammissione degli osservatori sono specificate qui di seguito:

    a)

    gli osservatori sono ammessi per un periodo di quattro anni; successivamente al quale un osservatore può chiedere all’assemblea generale una proroga dello statuto di osservatore;

    b)

    l’ammissione o la riammissione di osservatori presuppone l’approvazione dell’assemblea generale;

    c)

    i richiedenti inviano una richiesta scritta alla sede legale dell’ERIC ESS;

    d)

    ogni membro che abbia perduto temporaneamente o meno diritto di voto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, ottiene, con l’approvazione dell’assemblea generale, lo statuto di osservatore fino a quando non recupera il diritto di voto o cessi di essere membro.

    5.   Ogni osservatore nomina (tramite il ministero competente, il dipartimento governativo o il loro organismo delegato), e informa l’assemblea generale per iscritto di tale nomina, una persona fisica che rappresenti questo osservatore («rappresentante dell’osservatore») alle riunioni dell’assemblea generale e in qualsiasi altra attività dell’assemblea generale o tra l’osservatore e l’ESS ERIC.

    Il rappresentante dell’osservatore di un osservatore ammesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, è il rappresentante nazionale designato da tale soggetto nella sua qualità di membro. Ogni osservatore, inoltre, nomina, e informa l’assemblea generale per iscritto di tale nomina, una persona fisica che funge da sostituto del rappresentante dell’osservatore qualora questi non sia disponibile o non sia in grado di svolgere le sue funzioni.

    6.   Le seguenti persone sono automaticamente invitate ad assistere alle parti delle riunioni dell’assemblea generale in cui non sono trattate questioni di natura riservata, con diritto di parola ma senza diritto di voto e il diritto di ricevere tutti i documenti utili:

    a)

    un rappresentante della Fondazione europea della scienza o di un organismo che le subentri;

    b)

    il presidente del comitato consultivo scientifico dell’assemblea generale da istituire ai sensi del presente statuto («CCS»);

    c)

    il presidente del comitato consultivo sui metodi dell’assemblea generale da istituire conformemente al presente statuto («CCM»);

    d)

    un rappresentante del forum dei coordinatori nazionali di cui all’articolo 13 («forum CN)»;

    e)

    il direttore e i vicedirettori dell’ERIC ESS;

    f)

    un rappresentante dell’istituto ospitante; e

    g)

    un rappresentante designato di qualsiasi altro paese terzo che abbia manifestato l’intenzione di partecipare all’indagine sociale europea e la cui partecipazione sia stata approvata dall’assemblea generale.

    Articolo 5

    Ritiro di un membro o di un osservatore/Recesso di un membro o di un osservatore

    1.   Un soggetto cessa automaticamente di essere membro, se cessa di esistere o se non rientra più in una delle categorie di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

    2.   Un membro può recedere dalla partecipazione in qualsiasi momento; il recesso ha effetto al termine di ogni periodo biennale (tranne alla fine del primo periodo biennale) previa trasmissione all’assemblea generale un preavviso scritto di almeno 24 mesi («periodo di preavviso per il ritiro»).

    3.   Si può porre fine ad una partecipazione se l’assemblea generale, con un voto a maggioranza di due terzi, decide che è nell’interesse dell’ERIC ESS porre fine a tale adesione a seguito:

    a)

    della violazione da parte di un membro delle condizioni di cui:

    i)

    all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i) per due bienni consecutivi; o

    ii)

    all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii) per due esercizi finanziari consecutivi dell’ERIC ESS; o

    b)

    di una grave violazione di altre disposizioni dello statuto.

    Il membro o l’osservatore hanno la possibilità di contestare la decisione di recesso e di presentare una memoria difensiva all’assemblea generale.

    4.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, l’assemblea generale può inoltre stabilire, a maggioranza semplice, nelle circostanze di cui all’articolo 5, paragrafo 3, di non porre fine all’adesione di un membro, ma di sospendere o revocare un diritto di voto del membro per il periodo di tempo in questione, e alle condizioni stabilite ragionevolmente dall’assemblea generale. L’assemblea generale può ripristinare, mediante votazione a maggioranza semplice, il diritto di voto di un membro, in qualsiasi momento, se tale membro ha posto rimedio alle violazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, in misura soddisfacente per l’assemblea generale.

    5.   L’adesione non è trasferibile.

    CAPO 3

    DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

    Articolo 6

    Membri

    1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 4, ciascun membro dispone di un voto. Nel caso in cui un membro abbia più di un rappresentante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, se non diversamente stabilito all’assemblea generale (e fatto salvo il presente articolo), questo membro dispone di un solo voto. Inoltre, il membro comunica all’assemblea generale la procedura con la quale i suoi rappresentanti esprimono tale o tali voti per il membro in questione.

    2.   Ciascun membro provvede:

    a)

    ad apportare un contributo finanziario secondo le modalità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii);

    b)

    a designare un rappresentante nazionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5; e

    c)

    a delegare il proprio rappresentante nazionale a votare a suo nome su tutte le questioni affrontate nell’ambito dell’assemblea generale e iscritte all’ordine del giorno.

    3.   I contributi diversi dalla quota annuale versata all’ERIC ESS possono essere versati dai membri, a titolo individuale o congiuntamente con altri membri, osservatori o terzi.

    Articolo 7

    Osservatori

    1.   I diritti degli osservatori comprendono: essere convocato, assistere e (con l’approvazione del presidente) prendere la parola alle riunioni dell’assemblea generale, anche se l’assemblea generale può escludere gli osservatori dalle parti di tali riunioni che considera di carattere riservato (per decisione del presidente o mediante una votazione dell’assemblea generale se del caso). Un osservatore ha diritto agli stessi documenti dei rappresentanti nazionali, ad eccezione dei documenti che riguardano questioni di carattere confidenziale (come indicato in precedenza). Gli osservatori non hanno diritto di voto.

    2.   Ogni osservatore designa un soggetto in qualità di rappresentante dell’osservatore, come indicato all’articolo 4, paragrafo 5.

    CAPO 4

    GOVERNANCE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’ERIC

    Articolo 8

    Assemblea generale

    1.   L’assemblea generale è l’organismo che rappresenta tutti i membri dell’ERIC ESS. Ciascun membro è rappresentato dal proprio rappresentante nazionale (o il suo sostituto) alle riunioni dell’assemblea generale.

    2.   L’assemblea generale dispone dei pieni poteri decisionali per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dell’ERIC ESS. L’assemblea generale tutela e promuove gli interessi dell’ERIC ESS in qualsiasi momento.

    3.   L’assemblea generale, a propria discrezione, ha il diritto di delegare per ordine permanente tali questioni al direttore, se necessario.

    4.   L’assemblea generale ha la responsabilità generale di assicurare l’efficienza e la sostenibilità dell’ERIC ESS. Le sue responsabilità comprendono anche, senza essere limitate a:

    a)

    la nomina, la sostituzione o la revoca del direttore previa consultazione dell’équipe scientifica di base (ESB) di cui all’articolo 13 e la fissazione dei termini e delle condizioni di lavoro del direttore. L’assemblea generale stabilisce se sia più adeguato un concorso pubblico o una procedura ristretta per la nomina del direttore e se occorra istituire un comitato per le nomine incaricato di occuparsi di queste questioni a nome dell’assemblea generale;

    b)

    la nomina, la sostituzione o la revoca dell’istituto ospitante previa consultazione del CST. L’assemblea generale stabilisce se sia più adeguato un concorso pubblico o una procedura ristretta per la designazione dell’istituto ospitante e se occorre istituire un comitato per le nomine incaricato di occuparsi di queste questioni a nome dell’assemblea generale;

    c)

    la ricezione di relazioni periodiche da parte del direttore relative all’esercizio delle sue funzioni;

    d)

    l’esame e l’approvazione della contabilità e dei programmi di lavoro continuativi;

    e)

    la nomina, la sostituzione o la revoca dei membri del comitato scientifico consultivo (CST);

    f)

    la nomina, la sostituzione o la revoca dei membri del comitato consultivo sui metodi (CCM);

    g)

    la nomina, la sostituzione o la revoca dei membri del comitato finanziario (COFIN);

    h)

    l’istituzione di qualsiasi altro organismo consultivo o comitato che l’assemblea generale può ritenere necessario o opportuno, e la fissazione della composizione e delle procedure di tali organismi; e

    i)

    il monitoraggio e l’assicurazione che i membri adempiano i propri obblighi nei confronti dell’ERIC ESS e, se necessario, l’adozione di iniziative nei confronti dei membri per far valere i diritti dell’ERIC ESS.

    L’assemblea generale può commissionare e ricevere esami o verifiche contabili indipendenti periodiche di parte o della totalità delle attività dell’ERIC ESS. Spetta all’assemblea generale stabilire la procedura e il calendario di questi esami e verifiche contabili e stabilire i criteri di esame previa consultazione con il direttore, il CST e tutti gli organismi consultivi che l’assemblea generale può istituire, laddove necessario.

    Articolo 9

    Presidente e vicepresidente dell’assemblea generale

    1.   L’assemblea generale elegge a maggioranza semplice dei voti un presidente indipendente (il «presidente»), che non deve essere un rappresentante nazionale e che rispetta i criteri approvati dall’assemblea generale, laddove necessario.

    Il mandato del presidente è di quattro anni rinnovabili. Prima della nomina del presidente, l’assemblea generale propone per iscritto nominativi di potenziali candidati almeno tre settimane prima della riunione nel corso della quale viene eletto il presidente. Il presidente assume le sue funzioni non appena possibile dopo la sua nomina.

    2.   L’assemblea generale elegge, a maggioranza semplice dei voti, un vicepresidente (il «vicepresidente») tra i rappresentanti nazionali. Il vicepresidente è nominato per un periodo rinnovabile di quattro anni. Prima della nomina del vicepresidente, l’assemblea generale propone per iscritto nominativi di potenziali candidati almeno tre settimane prima della riunione. Il vicepresidente assume le sue funzioni non appena possibile dopo la sua nomina. Il vicepresidente assume tutte funzioni del presidente in caso di assenza di quest’ultimo.

    3.   L’assemblea generale adotta le misure necessarie per consentire l’elezione del primo presidente e del vicepresidente in occasione della prima riunione dell’assemblea generale.

    Articolo 10

    Riunioni dell’assemblea generale

    1.   L’assemblea generale si riunisce almeno due volte l’anno. Ulteriori riunioni possono essere convocate su richiesta del presidente o del direttore o di almeno un terzo dei rappresentanti nazionali. La sede centrale dell’ERIC ESS è responsabile della gestione delle riunioni, ivi compresa la stesura dei verbali.

    2.   Tutte le decisioni dell’assemblea generale, ad eccezione di quelle concernenti questioni riservate, sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti attraverso i loro rappresentanti nazionali, salvo il disposto dell’articolo 3, paragrafo 5.

    3.   Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 15, le riunioni dell’assemblea generale sono convocate con almeno 14 giorni di calendario di preavviso. Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 15, l’avviso specifica la data e il luogo della riunione, nonché la natura generale delle questioni che saranno trattate.

    4.   Fatte salve le disposizioni dello statuto, gli avvisi e le altre comunicazioni relative ad una riunione dell’assemblea generale sono trasmessi a tutti i membri, al direttore, ai rappresentanti nazionali, agli osservatori e a qualsiasi altra persona che il presidente intende invitare alla riunione.

    5.   La mancata comunicazione circa l’organizzazione di una riunione o il mancato ricevimento di un preavviso di una riunione da parte di qualsiasi persona che ha diritto ad essere convocata non pregiudica i lavori di tale riunione.

    6.   Le convocazioni di una riunione dell’assemblea generale sono trasmesse su carta o per via elettronica (come definito alla sezione 1168 del Companies Act 2006 del Regno Unito) e tramite un sito web.

    7.   In una qualsiasi riunione dell’assemblea generale non può aver luogo un dibattito se non è presente il numero legale dei membri (tramite i propri rappresentanti nazionali). I membri che detengono almeno un terzo dei voti che possono essere espressi nel corso dell’assemblea generale e che abbiano il diritto di votare costituiscono il numero legale. Se entro mezz’ora dall’ora stabilita per l’inizio della riunione non è presente il numero legale, l’assemblea generale è rinviata di dieci minuti, nel medesimo luogo. Se all’assemblea generale aggiornata il numero legale non è presente i membri rappresentati e con diritto di voto sulle questioni da discutere costituiscono il numero legale e hanno la facoltà di decidere su tutte le questioni che potrebbero essere state trattate nella riunione che è stata aggiornata; tuttavia tutte le decisioni adottate in tale riunione non avranno effetto finché il verbale della riunione non è distribuito a tutti i membri e approvato per iscritto o per posta elettronica a maggioranza semplice dei membri o a maggioranza dei due terzi dei membri qualora si tratti di questioni riservate. Ai fini del presente articolo l’approvazione di un rappresentante nazionale è considerata l’approvazione da parte di un membro.

    8.   Il presidente presiede ogni riunione dell’assemblea generale, o se non esiste un presidente, o se non è presente al momento fissato per lo svolgimento della riunione o non è disposto ad agire, il vicepresidente presiede in veste di presidente, o se non è presente o non è disposto ad agire, i rappresentanti nazionali presenti eleggono uno di loro come presidente della riunione.

    9.   Nelle riunioni dell’assemblea generale le risoluzioni sono votate per alzata di mano oppure, a discrezione del presidente, per scrutinio.

    10.   Una dichiarazione del presidente secondo la quale una risoluzione è stata adottata o adottata all’unanimità, o a una determinata maggioranza o respinta, o respinta da una determinata maggioranza, e una menzione corrispondente nel verbale della riunione dell’ERIC ESS valgono come prove inoppugnabili del fatto, senza giustificazione del numero o della proporzione di voti registrati in favore o contro tale risoluzione.

    11.   Il presidente non ha diritto di voto né può esprimere il voto decisivo. Il vicepresidente o qualsiasi altro rappresentante nazionale eletto per presiedere una riunione dell’assemblea generale conserva il proprio diritto di voto in quanto rappresentante nazionale, ma non dispone di un voto aggiuntivo quando agisce in qualità di presidente.

    12.   Gli osservatori hanno il diritto di intervenire e di essere ascoltati durante le riunioni dell’assemblea generale a discrezione del presidente, ma non hanno diritto di voto. Il presidente può, a propria discrezione, invitare gli osservatori a uscire dalla sala durante la totalità o parte della riunione dell’assemblea generale.

    13.   L’assemblea generale può decidere sui punti seguenti («questioni riservate») solo alla maggioranza dei due terzi dei membri rappresentati e votanti nel corso della riunione, a condizione che la riunione sia stata convocata con almeno sei settimane di anticipo e che la convocazione precisi chiaramente la data e il luogo della riunione nonché la natura delle questioni riservate che saranno trattate:

    a)

    qualsiasi modifica delle disposizioni in materia di governance dell’ERIC ESS;

    b)

    gli eventuali aumenti proposti al bilancio dell’ERIC ESS (di cui all’articolo 17 della presente decisione);

    c)

    gli eventuali cambiamenti proposti al modello di finanziamento di cui all’articolo 17;

    d)

    la proposta di revoca di un membro;

    e)

    la proposta di modifica dell’istituto ospitante;

    f)

    la proposta di revoca della nomina del presidente, del vicepresidente o del direttore prima della data di scadenza;

    g)

    qualsiasi modifica della composizione o delle struttura di uno degli organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, o all’articolo 13, paragrafo 2; e

    h)

    le proposte di modifica dello statuto (comprese le eventuali modifiche di cui all’articolo 28).

    14.   Una risoluzione scritta, adottata dallo stesso numero di membri che sarebbe stato necessario se fosse stata presentata all’assemblea generale, è valida come se fosse stata adottata nel corso di una riunione dell’assemblea generale debitamente convocata e svoltasi e può essere composta da vari strumenti di forma simile, firmato ognuno da uno o più membri. Ai fini del presente articolo l’approvazione di un rappresentante nazionale è considerata l’approvazione da parte di un membro.

    15.   Si considera che i membri (che agiscono per mezzo di rappresentanti nazionali debitamente nominati) abbiano partecipato ad una riunione, o parte di una riunione, dell’assemblea generale quando:

    a)

    la riunione è stata convocata e si svolge conformemente allo statuto, e

    b)

    i membri possono scambiarsi informazioni o pareri in merito a qualsiasi elemento della riunione.

    Articolo 11

    Comitati dell’assemblea generale

    1.   Fatto salvo lo statuto, l’assemblea generale può istituire dei comitati. Fatto salvo lo statuto, la costituzione, l’adesione e i lavori di qualsiasi comitato sono stabiliti dall’assemblea generale. La composizione di qualsiasi comitato dell’assemblea generale può includere persone che non sono rappresentanti nazionali. L’assemblea generale nomina i membri di tali comitati, previa consultazione del direttore e di qualsiasi comitato speciale di selezione che l’assemblea generale ritiene opportuno costituire, laddove necessario.

    2.   Il direttore (o il suo supplente designato) ha il diritto di partecipare alle riunioni di tutti i comitati dell’assemblea generale e garantisce l’organizzazione e la stesura dei verbali. L’assemblea generale determina le modalità di rinnovo di questi comitati.

    3.   I seguenti comitati sono permanenti:

    a)

    il comitato consultivo scientifico (o CCS);

    b)

    il comitato consultivo sui metodi (o CCM); e

    c)

    il comitato finanziario (COFIN).

    4.   Il CCS è di norma composto da otto ricercatori esperti nel settore delle scienze sociali, appartenenti alla comunità internazionale di ricerca in questo settore, nominati dall’assemblea generale che li sceglie da un elenco di nominativi proposti per iscritto dai membri. Il mandato dei membri del CCS ha una durata di quattro anni, rinnovabile.

    5.   Il CCS fornisce consulenze e orientamenti all’assemblea generale, al direttore e all’ESB sul campo di applicazione concreto dell’ERIC ESS. Il parere del CCS non può, salvo nei casi previsti dall’articolo 11, paragrafo 6, essere vincolante per l’assemblea generale, il direttore o l’ESB.

    6.   Il CCS beneficia anche della delega dall’assemblea generale per selezionare, tra le candidature pervenute in seguito ad un concorso internazionale, i membri del gruppo di concezione dei questionari per i moduli a rotazione biennale.

    7.   Il CCS si riunisce almeno due volte ogni dodici mesi. Il CCS elegge il proprio presidente e vicepresidente, a maggioranza semplice, dopo un’adeguata procedura di nomina. Tutti i membri del CCS dispongono di un voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente del CCS è decisivo.

    8.   Laddove necessario, il presidente del CCS può, a sua discrezione, invitare come osservatori alle riunioni del CCS persone di sua scelta.

    9.   Il CCM è composto da sei specialisti esperti in metodologia, appartenenti alla comunità internazionale di ricerca in materia di scienze sociali, nominati dall’assemblea generale che li sceglie da un elenco di nominativi proposti per iscritto dai membri. Il mandato dei membri del CCM ha una durata di quattro anni, rinnovabile.

    10.   Il CCM fornisce consulenze e orientamenti all’assemblea generale, al direttore e all’ESB in materia di metodologia. Il parere del CCM non è vincolante per l’assemblea generale, il direttore o l’ESB.

    11.   Il CCM si riunisce almeno una volta ogni dodici mesi. Il CCM elegge il proprio presidente e vicepresidente, a maggioranza semplice, dopo un’adeguata procedura di nomina. Tutti i membri del CCM dispongono di un voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente del CCM è decisivo.

    12.   Laddove necessario, il presidente del CCM può, a sua discrezione, invitare come osservatori alle riunioni del CCM persone di sua scelta.

    13.   Il COFIN comprende quattro specialisti di bilancio e di controllo finanziario, nominati dall’assemblea generale, nominati dall’assemblea generale che li sceglie da un elenco di nominativi proposti per iscritto dai membri. Almeno due membri del COFIN non sono rappresentanti nazionali. Il mandato dei membri del COFIN ha una durata di quattro anni, rinnovabile.

    14.   Il COFIN fornisce orientamenti all’assemblea generale e al direttore sulla solidità finanziaria dell’ERIC ESS, anche (senza limiti) per quanto attiene alle risorse dell’ERIC ESS e ad altre questioni finanziarie connesse.

    15.   Il COFIN si riunisce almeno una volta ogni dodici mesi. I membri del COFIN stabiliscono le loro proprie procedure per l’organizzazione delle riunioni e dei lavori tra due riunioni; designano uno dei membri che rappresenta il COFIN alle riunioni dell’assemblea generale e comunica le valutazioni e i pareri del comitato.

    Articolo 12

    Direttore e vicedirettori

    1.   L’assemblea generale può nominare o sostituire, ove necessario, il direttore dell’ERIC ESS (il «direttore») che assume le funzioni di amministratore delegato, direttore scientifico e, in virtù dell’articolo 12 del regolamento ERIC, rappresentante legale dell’ERIC ESS. Il direttore, se non diversamente specificato dall’assemblea generale laddove necessario, avrà pieno potere di agire in nome e per conto dell’ERIC ESS Il primo direttore dell’ERIC ESS è il ricercatore principale-coordinatore dell’ESS. La nomina del direttore è soggetta all’approvazione dell’assemblea generale; il suo mandato è di quattro anni rinnovabili, se non diversamente stabilito dall’assemblea generale.

    2.   L’assemblea generale, qualora lo ritenga opportuno, delega tale potere al direttore per consentirgli di svolgere le attività quotidiane di amministratore delegato, direttore scientifico e legale rappresentante dell’ERIC ESS.

    3.   Il direttore è incaricato del conseguimento degli obiettivi generali dell’ERIC ESS, dell’esecuzione del bilancio annuale, del piano aziendale e del programma di lavoro. Il direttore riferisce direttamente all’assemblea generale, o se l’assemblea generale lo incarica, ad un comitato dell’assemblea generale. Il direttore è responsabile della selezione delle istituzioni che compongono l’ESB [a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a)], fatta salva la ratifica da parte dell’assemblea generale. Il direttore ha la responsabilità generale di assicurare il rispetto da parte dell’ERIC ESS degli impegni scientifici, contrattuali, giuridici e di bilancio che ha sottoscritto. Il direttore è assistito e coordina il personale della sede centrale, l’ESB e i ricercatori associati, e i coordinatori nazionali in tutti i paesi partecipanti, al fine di attuare il programma di lavoro dell’ERIC ESS secondo gli standard richiesti.

    4.   Il direttore nomina un sostituto in seno all’istituto ospitante e almeno un altro sostituto in seno alle altre istituzioni che fanno parte dell’ESB affinché lo assistano nelle sue funzioni. Il direttore può assegnare funzioni specifiche a ciascuno dei sostituti.

    Articolo 13

    Comitati dipendenti dal direttore

    1.   Il direttore può istituire comitati che lo assistono nell’attuazione delle sue responsabilità e delle sue funzioni. La costituzione, l’appartenenza e i lavori di qualsiasi comitato sono stabiliti dal direttore. Ai comitati del direttore possono partecipare persone che non sono rappresentanti nazionali né osservatori.

    2.   I seguenti comitati sono permanenti:

    a)

    l’équipe scientifica di base (o ESB); e

    b)

    il forum dei coordinatori nazionali (o forum CN).

    L’ESB e il forum CN assistono il direttore nel garantire che l’ERIC ESS svolga la sua funzione principale rispettando sempre gli standard di qualità fissati dall’assemblea generale, in tutti i paesi membri.

    3.   L’ESB comprende le istituzioni (ciascuna denominata «membro istituzionale») scelte dal direttore e approvate dall’assemblea generale, in funzione delle esigenze. Ciascun membro istituzionale nomina a sua volta il proprio rappresentante di alto livello e un sostituto, che devono essere approvati dal direttore per poter partecipare alle riunioni dell’ESB. La durata del mandato di ciascun membro istituzionale è di quattro anni, rinnovabile. Altri membri del personale dei membri istituzionali sono invitati a partecipare alle riunioni per condividere le loro conoscenze specialistiche.

    4.   L’ESB consiglia e collabora con il direttore su tutti gli aspetti della concezione, dell’orientamento scientifico, della metodologia, dell’attuazione, del controllo di qualità, della consegna e della diffusione del lavoro dell’ERIC ESS.

    5.   L’ESB si riunisce almeno tre volte ogni dodici mesi. Le riunioni dell’ESB sono presiedute dal direttore o, in sua assenza, da un vicedirettore. Sebbene l’ERIC ESS possa, qualora necessario, affidare compiti specializzati ad istituzioni diverse da quelle che fanno parte dell’ESB, queste non diventano membri dell’ESB.

    6.   I coordinatori nazionali (persone designate come coordinatore nazionale da un membro in conformità del presente statuto) (i «coordinatori nazionali») sono selezionati all’inizio di ogni ciclo di indagini dall’autorità esecutiva competente di ciascun membro, sulla base della descrizione del ruolo elaborata dal direttore. La durata del mandato dei coordinatori nazionali corrisponde ad un periodo biennale (o a un periodo più lungo, a discrezione di ciascun membro).

    7.   La funzione principale dei coordinatori nazionali è coordinare le attività dell’ERIC ESS a livello nazionale e garantirne la conformità alle specifiche stabilite dal direttore, se necessario.

    8.   Il forum CN (che è il forum dei coordinatori nazionali istituito nel quadro del presente statuto) comprende i coordinatori nazionali di ciascun membro (eccetto se il membro è un’organizzazione intergovernativa), il direttore e i vicedirettori. Le riunioni del forum CN sono presiedute dal direttore e vi partecipano i membri pertinenti dell’ESB, in funzione dell’ordine del giorno. Esso si riunisce almeno tre volte per periodo biennale e l’ordine del giorno per ciascuna riunione è stabilito dal direttore in consultazione con l’ESB e i coordinatori nazionali. Il forum NC designa tra i suoi membri un coordinatore nazionale che assiste alle riunioni dell’assemblea generale, e uno che assiste alle riunioni dell’ESB.

    9.   Il forum CN riceve le specifiche centrali che il direttore può elaborare e le commenta in relazione alle attività dell’ERIC ESS a livello nazionale. Il forum CN fornisce consulenza al direttore e all’ESB su altri aspetti della concezione e della condotta dell’ERIC ESS.

    10.   Il presidente del forum CN può invitare osservatori esterni a una riunione del forum.

    Articolo 14

    Composizione e riunioni degli organismi

    1.   Al fine di garantire un’ampia partecipazione e evitare conflitti di interesse, nessuno (eccetto il direttore e i vicedirettori) può essere membro di più di un organismo o comitato dell’ERIC ESS, anche dell’assemblea generale, dei comitati dell’assemblea generale e dei comitati del direttore, ad eccezione del COFIN, in cui due membri al massimo possono essere rappresentanti dell’assemblea generale (ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 13). In circostanze eccezionali, questo requisito può essere sospeso dal presidente del comitato o dell’organismo interessato (ivi compresa l’assemblea generale). Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una persona funga da osservatore in più organismi dell’ERIC ESS.

    2.   Salvo se diversamente previsto dall’assemblea generale, l’ubicazione di una persona o le modalità di comunicazione con le altre persone non incidono sulla scelta delle persone che possono partecipare ad una riunione di qualsiasi organismo o comitato dell’ERIC ESS (compresa l’assemblea generale, i comitati dell’assemblea generale e i comitati consultivi del direttore) Se tutte le persone che partecipano ad una riunione si trovano in località diverse, possono decidere che risulterà che la riunione sia avvenuta in una di queste località.

    3.   La composizione di qualsiasi organismo o comitato dell’ERIC ESS rispecchia un adeguato equilibrio di genere e un equilibrio generale di competenze.

    CAPO 5

    PRESENTAZIONE DI RELAZIONI ALLA COMMISSIONE

    Articolo 15

    Presentazione di relazioni alla Commissione

    1.   Al termine di ciascun esercizio finanziario, il direttore elabora una relazione annuale di attività incentrata in particolare sugli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività, di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tale relazione è approvata dall’assemblea generale a maggioranza semplice dei voti e trasmessa alla Commissione europea nonché alle autorità pubbliche interessate, entro i sei mesi successivi al termine dell’esercizio finanziario corrispondente. Tale relazione è resa pubblica dall’ERIC ESS.

    2.   L’ERIC ESS e gli Stati membri interessati informano la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle funzioni dell’ERIC ESS o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel presente statuto o nel regolamento.

    3.   Se la Commissione europea ha motivo di sospettare che l’ERIC ESS stia violando gravemente il regolamento, lo statuto, le decisioni adottate in forza del medesimo o altre disposizioni di legge applicabili, richiede spiegazioni all’ERIC ESS e/o ai suoi membri.

    CAPO 6

    FINANZE

    Articolo 16

    Esercizio finanziario

    Salvo indicazione contraria dell’assemblea generale, l’esercizio finanziario dell’ERIC ESS inizia il 1o giugno e termina il 31 maggio, data in cui i bilanci principali e i piani aziendali devono essere pronti, la contabilità chiusa e la revisione contabile effettuata.

    Articolo 17

    Bilancio

    1.   Il direttore prepara e presenta al COFIN per approvazione un progetto di bilancio principale e un piano aziendale per ogni periodo biennale, tenendo conto delle entrate e dei costi dell’ERIC ESS su base annua (il «bilancio»).

    2.   Il bilancio copre i costi, le spese e le entrate principali seguenti:

    a)

    attività centrali di concezione, coordinamento, controllo di qualità e diffusione da parte della sede centrale e delle istituzioni che costituiscono l’ESB;

    b)

    il segretariato dell’ERIC ESS (compreso il funzionamento dell’assemblea generale e di tutti gli altri comitati e organismi dell’ERIC se necessario); e

    c)

    gli importi ricevuti dai membri e/o da terzi o da altre fonti sotto forma di sovvenzioni o di altri pagamenti.

    Per fugare qualsiasi dubbio, ciascun membro dell’Indagine sociale europea coprirà i costi del suo lavoro sul terreno e del coordinamento nazionale e tali costi non sono iscritti a bilancio.

    3.   Ogni bilancio contiene anche le voci approvate dall’assemblea generale, in base ai pareri emessi, laddove necessario, dal COFIN sotto forma di regolamenti interni.

    4.   Il COFIN approva ciascun bilancio e successivamente lo presenta per approvazione all’assemblea generale. Qualora non approvi il bilancio in questione, il COFIN comunica i motivi della sua decisione all’assemblea generale che adotta una decisione finale in merito all’adozione del bilancio.

    5.   Una volta che il bilancio è stato approvato, i membri (o un agente pagatore a loro nome) versano i contributi annui indicati nel bilancio secondo le modalità stabilite in un regolamento interno, laddove necessario, calcolati come segue:

    a)

    in primo luogo un contributo di base, versato da ogni membro, il cui importo è approvato, se necessario, dall’assemblea generale;

    b)

    in secondo luogo un contributo versato dall’istituto ospitante il cui è importo è concordato, se necessario; e

    c)

    in terzo luogo per coprire il saldo un contributo di ciascun membro, calcolato in funzione del suo PIL relativo. Se in base a tale calcolo alcuni (ma non tutti) i membri sono tenuti a pagare un importo supplementare inferiore o pari all’importo di cui all’articolo 17, paragrafo 5, lettera a), questi membri non saranno tenuti a versare un contributo supplementare e l’importo rimanente da coprire sarà suddiviso, in base al PIL relativo, tra i membri tenuti a contribuire ai sensi del presente comma.

    I contributi in natura da parte dei membri sono accettati soltanto previa approvazione del presidente dell’assemblea generale, in base al parere espresso dal COFIN.

    Articolo 18

    Revisione contabile

    L’ERIC ESS garantisce che la sua contabilità sia soggetta ogni anno ad una revisione contabile da parte di un’impresa di revisione contabile adeguatamente qualificata e che i conti sottoposti a verifica siano correttamente depositati e pubblicati. I conti sottoposti a verifica contabile sono approvati dall’assemblea generale.

    Articolo 19

    Contabilità

    L’ERIC ESS tiene i conti separati delle spese e degli entrate connesse alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se tali prezzi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole.

    CAPO 7

    POLITICHE

    Articolo 20

    Appalti e esenzioni fiscali

    1.   L’ERIC ESS tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell’Unione europea. La politica dell’ERIC CLARIN in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. L’assemblea generale fissa le modalità d’applicazione relative alle procedure e ai criteri di appalto.

    2.   Le esenzioni fiscali ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1) e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (2) si applicano all’acquisto di beni e servizi per un uso ufficiale da parte dell’ERIC ESS, di valore superiore a 250 EUR, che sono interamente aggiudicati e retribuiti dall’ERIC ESS. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non possono beneficiare di tali esenzioni.

    Articolo 21

    Responsabilità

    1.   L’ERIC ESS è responsabile dei propri debiti.

    2.   La massima responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’ERIC ESS è limitata ai loro contributi annuali, compresi i contributi che coprono il periodo di preavviso.

    3.   L’assemblea generale garantisce che l’ERIC ESS sottoscrive opportune assicurazioni a copertura di tutti i rischi inerenti alla costruzione e al funzionamento dell’infrastruttura, comprese le disposizioni relative allo scioglimento dell’ERIC, se del caso. Inoltre, tale assicurazione potrebbe coprire, senza limitazioni, le responsabilità personali del direttore, dei vicedirettori o di qualsiasi altra persona fisica che eserciti funzioni per l’ERIC ESS.

    4.   I rappresentanti nazionali, il direttore e i vicedirettori, gli osservatori e altri membri dei comitati e degli organismi dell’ERIC ESS non sono responsabili dei debiti dell’ERIC ESS.

    5.   Tutte le attività dell’ERIC ESS sono oggetto di coordinamento e sono svolte secondo il principio che l’ERIC ESS non è responsabile delle attività svolte per suo conto dai membri o da altri soggetti, conformemente alle disposizioni dei regolamenti interni.

    Articolo 22

    Valutazione scientifica e politica di diffusione

    1.   L’ERIC ESS consente il libero accesso a tutti i dati dell’indagine sociale europea a fini di valutazione scientifica. Tale politica può essere ulteriormente precisata dalle disposizioni di un regolamento interno.

    2.   L’ERIC ESS si adopera per garantire che i risultati dell’indagine sociale europea siano accessibili a tutti. L’ERIC ESS elabora e divulga la sua strategia di diffusione. Tale politica può essere ulteriormente precisata dalle disposizioni di un regolamento interno.

    Articolo 23

    Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale e politica in materia di dati

    1.   L’ERIC ESS si sforza, nella misura del possibile di detenere i diritti di proprietà intellettuale sui suoi lavori. Concede una licenza non esclusiva a titolo gratuito sui suoi diritti di proprietà intellettuale a qualsiasi persona che persegua scopi non commerciali. Per l’utilizzo della proprietà intellettuale dell’ERIC ESS a fini commerciali, occorre trattare ogni caso individualmente. Tale politica può essere ulteriormente precisata dalle disposizioni di un regolamento interno.

    2.   L’ERIC ESS concede alla comunità scientifica libero accesso a tutti i dati dell’indagine sociale europea. Non sarà concesso nessun accesso privilegiato a questi dati, salvo durante il trattamento e preparazione in vista del loro uso pubblico. Tale politica può essere ulteriormente precisata dalle disposizioni di un regolamento interno.

    3.   L’ERIC ESS sottoscrive la dichiarazione sull’etica dell’Istituto internazionale di statistica.

    4.   L’ERIC ESS assicura per quanto possibile che tutti i suoi dati sono resi anonimi. Qualora ciò non sia fattibile, si applicano i principi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3)

    5.   Tutti i dati prodotti dall’ERIC ESS sono trattati in ciascun paese conformemente al diritto sulla protezione dei dati vigente in tale paese.

    6.   Tale politica può essere ulteriormente precisata dalle disposizioni di un regolamento interno.

    Articolo 24

    Politica in materia di occupazione

    L’ERIC ESS difende le pari opportunità e non effettua discriminazioni nei confronti delle persone in base alla razza, all’origine etnica, al genere, alle convinzioni, alla disabilità, all’orientamento sessuale o per altri motivi che sono considerati una discriminazione ai sensi del diritto dell’Unione europea. Tale politica può essere ulteriormente dettagliata grazie a ordini permanenti.

    CAPO 8

    DURATA E SCOGLIMENTO, LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE

    Articolo 25

    Durata e scioglimento

    1.   L’ESS ERIC è istituito dalla data in cui la decisione della Commissione europea di istituire l’ERIC entra in vigore e conserva la personalità giuridica per una durata illimitata fino a quando:

    a)

    l’ERIC ESS è sciolto a norma delle disposizioni del presente statuto; e

    b)

    la Commissione europea adotta una decisione al fine di porre fine all’ERIC ESS.

    2.   L’assemblea generale può decidere a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri presenti e votanti di sciogliere l’ERIC ESS. Se l’assemblea generale decide di sciogliere l’ERIC ESS, specifica, a maggioranza semplice, la procedura di scioglimento.

    3.   L ERIC ESS comunica alla Commissione europea la decisione di sciogliere l’ERIC ESS in conformità al regolamento.

    4.   Qualora si applichi l’articolo 25, paragrafo 1 o paragrafo 2, il direttore garantisce per quanto possibile che dati di proprietà dell’ERIC ESS siano depositati in condizioni di sicurezza presso uno o più terzi, in modo che questi dati rimangano accessibili e utilizzabili conformemente al presente statuto.

    Articolo 26

    Legge applicabile

    La costituzione e il funzionamento interno dell’ERIC sono disciplinati:

    a)

    dal diritto dell’Unione europea, in particolare, dal regolamento e dalla decisione della Commissione europea di istituire l’ERIC ESS ai sensi del presente statuto;

    b)

    dalla legge dello Stato in cui l’ERIC ESS ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate (o che lo sono solo parzialmente) dagli atti di cui all’articolo 26, lettera a), vale a dire il diritto dell’Inghilterra e del Galles alla data di istituzione dell’ERIC ESS;

    c)

    dal presente statuto e dalle relative modalità di attuazione.

    Articolo 27

    Vertenze

    1.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo all’ERIC ESS, tra questi e l’ERIC ESS (ivi compresi gli eventuali liquidatori dell’ERIC ESS), nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l’Unione europea sia parte in causa.

    2.   Alle vertenze tra ERIC ESS e i terzi si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non coperti dalla normativa dell’Unione europea, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l’ERIC ESS ha sede legale (vale a dire la legge dell’Inghilterra e del Galles alla data di istituzione dell’ERIC ESS).

    3.   In caso di modifica sostanziale dei diritti applicabili, i membri fanno in modo che il presente statuto sia modificato di conseguenza.

    4.   Se una clausola del presente statuto è dichiarata illegale, illecita, nulla o inapplicabile da un tribunale, un organismo o un’autorità della giurisdizione competente, si ritiene che la clausola in questione sia soppressa dal presente statuto senza che ciò pregiudichi:

    a)

    la legalità, la legittimità o l’esecutività di tale clausola secondo il diritto di una qualunque altra giurisdizione; o

    b)

    le rimanenti clausole dello statuto che restano in vigore e continuano a produrre i loro effetti.

    In tal caso le parti si sforzano di concordare, in conformità dell’articolo 28, paragrafo 2, una clausola valida ed applicabile per sostituire quella soppressa, con soddisfazione dell’assemblea generale.

    CAPO 9

    STATUTO E MODIFICHE

    Articolo 28

    Statuto e modifiche

    1.   Lo statuto è aggiornato e pubblicato sul sito web dell’ERIC e presso la relativa sede legale.

    2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 4, eventuali modifiche del presente statuto sono approvate in quanto questione riservata dall’assemblea generale. Eventuali modifiche del presente statuto diverse da quelle di cui all’articolo 28, paragrafo 6, sono trasmesse alla Commissione europea dall’ERIC ESS entro 10 giorni dalla sua adozione da parte dell’assemblea generale.

    3.   Eventuali modifiche dello statuto sono chiaramente indicate per mezzo di una nota che specifica se la modifica riguarda un elemento essenziale o non essenziale dello statuto, a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009, e le procedure seguite per la relativa adozione.

    4.   In seguito alla trasmissione alla Commissione europea delle modifiche adottate, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, questa può opporsi a queste modifiche entro 60 giorni dalla trasmissione, indicando per quali ragioni non soddisfano i requisiti del presente regolamento.

    5.   L’emendamento adottato in applicazione dell’articolo 28, non ha effetto prima che il periodo di obiezione di cui all’articolo 28 sia scaduto o sia stata soppresso dalla Commissione europea o prima che qualsiasi obiezione sollevata dalla Commissione europea sia stata revocata.

    6.   Qualsiasi modifica dello statuto riguardante gli elementi di cui all’articolo 1, paragrafo 2 (Denominazione), all’articolo 1, paragrafo 4 (Sede legale), all’articolo 2 (Compiti e attività), all’articolo 20 (politica in materia di appalti pubblici), all’articolo 21 (Responsabilità), all’articolo 22 (Valutazione scientifica e politica di diffusione), all’articolo 23 (Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale e politica in materia di dati), all’articolo 24 (Politiche in materia di occupazione) e all’articolo 25 (Durata e scioglimento) che sia stata approvata dai membri in quanto questione riservata avrà effetto solo dopo che la Commissione europea avrà espressamente approvato tale modifica e che sarà entrata in vigore la decisione della Commissione europea che approva tali modifiche.

    7.   Quando sollecita l’approvazione della Commissione europea conformemente all’articolo 28, paragrafo 2 o paragrafo 6, l’ERIC ESS presenta a quest’ultima il testo della modifica proposta e una versione modificata consolidata dello statuto.


    (1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.

    (3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


    ALLEGATO II

    ELENCO DEI MEMBRI E DEGLI OSSERVATORI

    Nel presente allegato è riportato l’elenco dei membri, degli osservatori, e dei soggetti che li rappresentano.

    Membri

    Nome del membro

    Nome del rappresentante nazionale

    Repubblica d’Austria

    Ministero federale dell’istruzione e della ricerca

    Regno del Belgio

    Servizio pubblico di programmazione della politica scientifica federale del Belgio

    Repubblica ceca

    Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport (MEYS)

    Repubblica di Estonia

    Ministero degli affari sociali

    Repubblica federale di Germania

    Ministero federale per l’istruzione e la ricerca

    Irlanda

    Consiglio della ricerca irlandese (HEA)

    Repubblica di Lituania

    Ministero dell’istruzione e della ricerca

    Regno dei Paesi Bassi

    Ente neerlandese per la ricerca scientifica (NWO)

    Repubblica di Polonia

    Ministero della Scienza e dell’Istruzione superiore

    Repubblica portoghese

    Fondazione per la scienza e la tecnologia

    Repubblica di Slovenia

    Ministero dell’istruzione, della cultura e dello sport

    Regno di Svezia

    Ministero dell’istruzione, rappresentata dal Consiglio svedese della ricerca

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    Consiglio per la ricerca economica e sociale


    Osservatori

    Nome dell’osservatore

    Nome del rappresentante dell’osservatore

    Regno di Norvegia

    Consiglio della ricerca della Norvegia

    Confederazione svizzera

    FORS (Fondazione svizzera per la ricerca nel settore delle scienze sociali)


    ALLEGATO III

    DEFINIZIONE E INTERPRETAZIONE

    1.

    Nel presente statuto, salvo indicazione diversa, per «ERIC ESS», si intende il consorzio europeo per un’infrastruttura di ricerca istituito a norma del regolamento (CE) n. 723/2009 (il «regolamento») e disciplinato dal presente statuto, che può essere modificato o riformulato se necessario in conformità al regolamento (lo «statuto»);

    per «ESS» o «Indagine sociale europea», si intende l’indagine ufficiale di lungo termine avviata nel 2001 simultaneamente da équipe nazionali in vari paesi europei. L’indagine mira a rilevare, interpretare e diffondere dati rigorosi sull’evoluzione dei comportamenti e dei valori sociali in Europa;

    per «PIL», si intende il valore monetario totale di tutti i beni e servizi prodotti sul mercato interno da un determinato paese, calcolato in base alle cifre pubblicate dalla Banca mondiale per il 2009 o per un anno successivo, previa approvazione dell’assemblea generale;

    per «membro», si intende qualsiasi persona (che agisce per il tramite di un rappresentante nazionale) che sia stata ammessa a far parte dell’ERIC ESS, laddove necessario in conformità del presente statuto e del regolamento;

    per «Stato membro», si intende uno Stato membro dell’Unione europea;

    per «regolamento interno», si intende il regolamento interno dell’ERIC ESS approvato dall’assemblea generale, se necessario.

    2.

    Salvo diversa indicazione nel presente statuto, i termini definiti nei regolamenti hanno lo stesso significato in questo contesto.

    3.

    Gli articoli cui si fa riferimento sono gli articoli del presente statuto.

    4.

    Tutti i titoli figurano a titolo puramente indicativo e non incidono sull’interpretazione dello statuto, salvo disposizione contraria.

    5.

    I riferimenti al singolare includono il plurale e viceversa, e i riferimenti ad un genere comprendono tutti i generi.

    6.

    I riferimenti a trattati, regolamenti, direttive, statuti o disposizioni di legge comprendono qualunque legislazione subordinata stipulata in base ad essi, e vanno intesi come riferimenti a tale trattati, regolamenti, direttive, statuti, disposizioni di legge e/o alla legislazione delegata come modificata, emendata, estesa, consolidata, rimessa in vigore e/o sostituita e in vigore alla data dello statuto.

    7.

    Le parole che seguono le espressioni «includono», «comprendono», «ivi compreso», «in particolare» o altri termini o espressioni analoghi devono essere interpretate, senza limitazioni e di conseguenza non limitano il significato delle parole precedenti.

    8.

    I riferimenti all’espressione «per iscritto» o «scritto» si intendono alle comunicazioni effettuate per posta, fax, e-mail o qualunque altro mezzo di riprodurre parole in modo leggibile e non transitorio.

    9.

    Qualsiasi riferimento ad un termine giuridico inglese che serve a designare un’azione, una misura correttiva, un metodo di procedimento giudiziario, un documento giuridico, uno status giuridico, un tribunale, un funzionario o un altro concetto o prodotto giuridico, è, in relazione a qualsiasi giurisdizione diversa da quella dell’Inghilterra e del Galles, interpretato in modo da includere un riferimento a ad un termine che si avvicina il più possibile al termine giuridico inglese in tale giurisdizione.


    ALLEGATO IV

    CONTRIBUTI NAZIONALI

    CONTRIBUTI PER PAESE ALL’ERIC ESS (IN EUR)

    Esercizio finanziario dell’ERIC ESS

    ANNO

    2013-2014

    2014-2015

    2015-2016

    2016-2017

    1

    Regno Unito (paese ospitante)

    1 000 000

    1 000 000

    742 630

    764 909

    2

    Austria

    46 943

    49 337

    60 259

    62 067

    3

    Belgio

    53 410

    56 235

    69 631

    71 720

    4

    Bulgaria

    20 000

    20 600

    21 218

    21 855

    5

    Cipro

    20 000

    20 600

    21 218

    21 855

    6

    Repubblica ceca

    33 845

    35 367

    41 280

    42 518

    7

    Estonia

    20 000

    20 600

    21 218

    21 855

    8

    Finlandia

    36 913

    38 640

    45 726

    47 098

    9

    Francia

    204 877

    217 787

    289 111

    297 785

    10

    Germania

    252 792

    268 893

    358 542

    369 298

    11

    Irlanda

    35 745

    37 393

    44 033

    45 354

    12

    Lituania

    20 000

    20 600

    21 218

    21 855

    13

    Paesi Bassi

    75 994

    80 323

    102 355

    105 426

    14

    Norvegia

    46 448

    48 809

    59 541

    61 328

    15

    Polonia

    50 408

    53 033

    65 280

    67 239

    16

    Portogallo

    36 520

    38 220

    45 156

    46 510

    17

    Slovenia

    20 000

    20 600

    21 218

    21 855

    18

    Spagna

    122 728

    130 168

    170 074

    175 176

    19

    Svezia

    48 637

    51 144

    62 714

    64 595

    20

    Svizzera

    54 740

    57 653

    71 558

    73 704

    Totale

    2 200 000

    2 266 000

    2 333 980

    2 403 999


    Nota esplicativa relativa al bilancio e ai contributi annuali per gli esercizi finanziari dal 2013 al 2017 dell’ERIC ESS

    1.

    L’esercizio finanziario dell’ERIC ESS va dal 1o giugno al 31 maggio.

    2.

    Il bilancio presentato è stabilito per i primi quattro anni di funzionamento dell’ERIC ESS. Il comitato direttivo dell’ERIC ESS si è impegnato a costituire una dotazione di 2,3 milioni di EUR all’anno per le attività scientifiche di base. Si disporrà di una dotazione inferiore se, nel frattempo, non tutti i paesi che hanno espresso un vivo interesse riescono ad aderire all’ERIC in tempo per l’avvio delle attività nel giugno 2013. La dotazione totale sarà indicizzata per compensare un tasso di inflazione pari a 3 % l’anno.

    3.

    In base al numero previsto di firmatari, nel primo anno è prevista una dotazione di bilancio pari a 2,2 milioni di EUR (che sarà ridotta, se non tutti i paesi elencati procedono alla firma necessaria per aderire all’ERIC). Se aderiscono altri paesi, la dotazione sarà portata a 2,3 milioni di EUR, mentre i contributi dei membri attuali resteranno fissi (il contributo dei nuovi entranti sarà calcolato parallelamente a quello dei membri attuali, paese per paese, per determinare l’importo. L’importo richiesto ai membri fondatori rimarrà fisso). Una volta che l’obiettivo verrà raggiunto, le nuove adesioni determineranno una riduzione dei contributi per tutti i membri e gli osservatori che pagano aliquote più alte rispetto alla quota di partecipazione di base (se non diversamente concordato dall’assemblea generale).

    4.

    I contributi annuali sono stati calcolati secondo le procedure di cui all’articolo 17 del presente statuto, con le precisazioni seguenti:

    a)

    la quota di partecipazione di base è stata fissata a 20 000 EUR per il primo anno e sarà indicizzata in base all’inflazione, ossia del 3 %, nei successivi tre anni;

    b)

    in qualità di paese ospitante, il Regno Unito pagherà un contributo più elevato, fissato di comune accordo a 1 000 000 EUR per i primi due anni, per poi tornare all’impegno iniziale di 700 000 EUR l’anno, adattato per tener conto dell’inflazione;

    c)

    i membri verseranno il saldo richiesto calcolato in base al loro PIL relativo, sulla base dei dati della Banca mondiale per il 2009. Ciò vale solo per i membri che sarebbero tenuti a versare un contributo di 20 000 EUR o superiore (arrotondato alla centinaia più vicina);

    d)

    un tasso di inflazione del 3 % all’anno (composito) si applica a partire dal secondo anno, tranne che per il contributo maggiorato del Regno Unito nei primi due anni (ciò significa che gli aumenti per i paesi diversi dal Regno Unito saranno leggermente superiori al 3 %);

    e)

    attualmente la Svizzera e la Norvegia non possono aderire all’ERIC in qualità di membri perché il loro diritto nazionale non glielo consente. Questi due paesi parteciperanno in veste di osservatori e verseranno il contributo annuale richiesto, come indicato nella presente nota.


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