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Document 32013D0668

    Decisione 2013/668/PESC del Consiglio, del 18 novembre 2013 , a sostegno delle attività dell’Organizzazione mondiale della sanità nel settore della biosicurezza e della bioprotezione nell’ambito della strategia dell’Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

    GU L 310 del 20.11.2013, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/668/oj

    20.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 310/13


    DECISIONE 2013/668/PESC DEL CONSIGLIO

    del 18 novembre 2013

    a sostegno delle attività dell’Organizzazione mondiale della sanità nel settore della biosicurezza e della bioprotezione nell’ambito della strategia dell’Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione.

    (2)

    L’Unione sta realizzando attivamente la strategia dell’UE e le misure elencate nel capitolo III, in particolare quelle connesse con il rafforzamento, l’attuazione e la diffusione universale della convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione («BTWC»).

    (3)

    In occasione della sesta e della settima conferenza di revisione della BTWC, svoltesi rispettivamente nel 2006 e nel 2011, l’Unione ha promosso la piena osservanza delle disposizioni della BTWC da parte di tutti gli Stati parti della convenzione e il rafforzamento, se necessario, delle misure nazionali di attuazione, comprese le norme di diritto penale, e del controllo sui microrganismi e le tossine patogeni nel quadro della BTWC.

    (4)

    Il 14 aprile 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/307/PESC (1). Tale azione comune è stata attuata con successo dall’Organizzazione mondiale della sanità («OMS») fino al 31 dicembre 2011.

    (5)

    L’11 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato le «Nuove linee d’azione» per il rafforzamento della strategia dell’UE. La sezione IV della strategia dell’Unione illustra il sostegno dell’Unione a favore di un approccio coordinato e complementare ai problemi della biosicurezza e della bioprotezione che garantisca una gestione ottimale segnatamente di rischi e minacce biologici.

    (6)

    Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC (2) che illustra il sostegno dell’UE a favore dello sviluppo di quadri regolamentari nazionali, in particolare sulla biosicurezza e la bioprotezione.

    (7)

    La settima conferenza di revisione ha riaffermato l’impegno assunto dagli Stati parti di adottare le necessarie misure nazionali previste dagli articoli I, III e IV della BTWC al fine di garantire la sicurezza e la protezione degli agenti microbici o altri agenti biologici o delle tossine nei laboratori e in altre installazioni, anche durante il trasporto, nonché di impedire l’accesso non autorizzato a detti agenti e tossine e la loro rimozione non autorizzata. La conferenza ha inoltre esortato gli Stati parti aventi un’esperienza adeguata nell’adozione di misure giuridiche e amministrative per attuare le disposizioni della BTWC ad assistere gli altri Stati parti che ne facciano richiesta. La conferenza ha incoraggiato siffatta assistenza a livello regionale.

    (8)

    La settima conferenza di revisione ha inoltre osservato, nell’ambito dell’articolo VII della BTWC, che la preparazione a livello nazionale degli Stati parti rafforza le capacità internazionali di risposta a focolai epidemici, compresi quelli dovuti al presunto utilizzo di armi biologiche o tossiniche, nonché di indagine su tali eventi e di mitigazione dei loro effetti.

    (9)

    La settima conferenza di revisione ha incoraggiato gli Stati parti, nell’ambito dell’articolo X della BTWC, a continuare a rafforzare le attuali organizzazioni e reti internazionali, in particolare quelle dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC).

    (10)

    Il 15 giugno 2007 è entrato in vigore il regolamento sanitario internazionale («RSI»). Esso disciplina la circolazione e il controllo delle epidemie di malattie infettive, e la risposta alle stesse, quale ne sia l’origine, e impone agli Stati membri dell’OMS di sviluppare capacità essenziali per quanto riguarda i laboratori e la sorveglianza in materia di sanità pubblica contro le malattie infettive per consentire l’attuazione dell’RSI. Il segretariato dell’OMS è impegnato a sostenere gli Stati membri dell’organizzazione nell’attuare i rispettivi piani nazionali previsti dall’RSI tramite la sede centrale e gli uffici regionali dell’OMS. Il programma di gestione dell’OMS per la riduzione del rischio biologico impartisce direttive su come dovrebbero funzionare i laboratori attraverso orientamenti normativi, workshop e formazioni sulle pratiche di biosicurezza, la bioprotezione nei laboratori e i codici di condotta per una ricerca responsabile nel campo delle scienze della vita. Ha inoltre un ruolo nella definizione degli orientamenti delle Nazioni Unite sul trasporto delle sostanze infettive. A norma dell’RSI i laboratori della sanità pubblica svolgono un ruolo anche nel prepararsi a far fronte alle minacce di tipo biologico, chimico, radiologico e nucleare. Le definizioni di biosicurezza e bioprotezione nei laboratori figurano nel «Manuale di sicurezza nei laboratori», 3a edizione (2004), e in Biorisk management, Laboratory Biosecurity Guidance (2006) dell’OMS.

    (11)

    L’OMS è l’unica agenzia esecutiva dotata dell’esperienza, delle conoscenze approfondite, del personale, della struttura e delle risorse per attuare i progetti e le attività previsti dalla presente decisione del Consiglio.

    (12)

    La Commissione è incaricata di sorvegliare la corretta attuazione del contributo finanziario dell’Unione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Al fine di dare applicazione immediata e pratica agli elementi pertinenti della strategia dell’UE, l’Unione contribuisce all’esecuzione delle decisioni adottate dagli Stati parti nella settima conferenza di revisione della BTWC con i seguenti obiettivi:

    garantire la sicurezza e la protezione di agenti microbici o altri agenti biologici o tossine nei laboratori e in altre installazioni, se del caso anche durante il trasporto, al fine di impedire l’accesso non autorizzato a detti agenti e tossine e la loro rimozione non autorizzata,

    promuovere le pratiche di riduzione del rischio biologico e le attività di sensibilizzazione, ivi incluse la biosicurezza, la bioprotezione, la bioetica e la preparazione contro l’uso improprio deliberato di agenti biologici e tossine, grazie alla cooperazione internazionale in questo settore.

    2.   I progetti che corrispondono alle misure previste dalla strategia dell’UE sono quelli volti:

    alla promozione della gestione del rischio biologico nei laboratori tramite attività di sensibilizzazione a livello nazionale e regionale,

    allo sviluppo di strategie nazionali di gestione del rischio biologico nei laboratori per contrastare i rischi biologici (modello dimostrativo per i paesi).

    Una descrizione particolareggiata di tali progetti figura nell’allegato.

    Articolo 2

    1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

    2.   L’attuazione tecnica delle attività di cui all’articolo 1 è affidata all’OMS, che agisce sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con l’OMS.

    Articolo 3

    1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 727 000 EUR.

    2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

    3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l’OMS. L’accordo di finanziamento prevede che l’OMS assicuri al contributo dell’Unione la visibilità commisurata alla sua entità.

    4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

    Articolo 4

    L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall’OMS, sulla cui base il Consiglio effettua la propria valutazione. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 5

    1.   La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    2.   La presente decisione cessa di produrre effetti ventiquattro mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, cessa di produrre effetti sei mesi dopo la sua adozione se l’accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

    Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. ASHTON


    (1)  Azione comune 2008/307/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2008, a sostegno delle attività dell’Organizzazione mondiale della sanità nel settore della biosicurezza e della bioprotezione nei laboratori e nell’ambito della strategia dell’Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 106 del 16.4.2008, pag.17).

    (2)  Decisione 2011/429/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla posizione dell’Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 42).


    ALLEGATO

    Descrizione dei progetti da finanziare

    1.   Quadro generale

    L’obiettivo generale della presente decisione è di sostenere, tramite i progetti descritti in appresso, l’attuazione, ad opera degli Stati parti, della risoluzione 1540 e di altre correlate risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, della convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) e del regolamento sanitario internazionale (RSI), in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza e alla protezione degli agenti biologici e delle tossine nei laboratori e in altre installazioni, anche durante il trasporto, al fine di impedire il rilascio naturale, accidentale o volontario di materiali biologici e di operare un migliore controllo delle infezioni. La presente decisione intende altresì contribuire all’opera di sensibilizzazione alle metodologie di gestione dei rischi biologici e incoraggiarne l’attuazione, garantire controlli basati su evidenze sperimentali e controlli basati sul rischio, promuovere lo scambio di migliori prassi di laboratorio, nonché aiutare i paesi a rispettare i requisiti in materia di capacità essenziali dei servizi di laboratorio in relazione alle minacce prioritarie per la salute definite nell’RSI.

    2.   Obiettivi specifici legati al progetto

    Nel corso degli ultimi anni il termine «biosicurezza» è stato sempre più frequentemente associato al termine «biocontenimento», e in tutto il mondo si sono moltiplicati i laboratori ad alto contenimento. L’accento posto sulla realizzazione di installazioni dotate di sofisticate attrezzature ha spesso portato a sottovalutare i numerosi altri aspetti critici di un ampio programma di gestione del rischio biologico, fra cui la sicurezza, il personale e la competenza, le buone tecniche microbiologiche, le indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti e la manutenzione del materiale. Inoltre, l’enfasi posta su installazioni selezionate a livello nazionale può anche aver fatto trascurare molti altri laboratori di tipo più convenzionale, che potrebbero a loro volta trarre vantaggio dall’attuazione di un accurato sistema di gestione del rischio biologico e dalla fornitura di apparecchiature e materiali essenziali in grado di contribuire al loro funzionamento sicuro.

    Vi è necessità di sensibilizzazione, di una migliore comprensione dei rischi che si incontrano nei laboratori e di strategie per affrontarli, nonché di disposizioni legislative e regolamentari e di orientamenti adeguati. Si incoraggia a migliorare le installazioni, a dotarle delle indispensabili forniture e a provvedere alla formazione del personale a tutti i livelli al fine di realizzare un’adeguata ed accurata gestione del rischio biologico nei laboratori.

    Prendendo le mosse dalle iniziative avviate dall’azione comune 2008/307/PESC a sostegno delle attività dell’OMS nel settore della biosicurezza e della bioprotezione, la presente decisione cerca di affrontare alcune delle carenze summenzionate.

    Si propongono i due progetti seguenti, incentrati su singoli paesi o su una o più subregioni selezionati:

    2.1.   Progetto 1: Promozione della gestione del rischio biologico nei laboratori tramite attività di sensibilizzazione e la diffusione delle migliori pratiche a livello nazionale e regionale

    2.1.1.   Finalità del progetto 1

    a)

    Incoraggiare singoli paesi o una o più subregioni selezionati a mettere in atto strategie di gestione del rischio biologico nei laboratori affrontando gli aspetti connessi con la biosicurezza e la bioprotezione nei medesimi.

    b)

    Fornire ai paesi di una regione la possibilità d’incontrarsi per condividere le migliori prassi e gli insegnamenti tratti. Al fine di trarre il massimo profitto da questa occasione, ai rappresentanti nazionali sarà fornita una formazione adeguata alle esigenze, eventualmente comprensiva di sessioni pratiche.

    c)

    Aiutare i paesi a diffondere le migliori prassi e ad attuarle nei loro laboratori.

    2.1.2.   Risultati attesi dal progetto 1

    a)

    Maggiore consapevolezza dei vantaggi dell’attuazione di strategie di gestione del rischio biologico nei laboratori a livello nazionale e subnazionale attraverso workshop di formazione regionali.

    b)

    Maggiore capacità delle parti interessate di valutare il rischio biologico, definire e adottare strategie di attenuazione per ridurlo a livelli accettabili, assicurare il costante miglioramento di tali strategie e trattare gli agenti infettivi in modo responsabile e sicuro.

    c)

    Creazione di un nucleo di formatori per sostenere i programmi nazionali di formazione e diffondere le opportunità di formazione.

    2.1.3.   Descrizione del progetto 1

    a)   Offerta di opportunità di formazione a livello regionale

    Per raggiungere una vasta gamma di parti interessate nella regione e soddisfare le loro diverse esigenze formative, saranno proposti, per un massimo di due volte, workshop regionali di vario tipo, con non oltre cinquanta partecipanti per evento. Al fine di trarre il massimo profitto dalle possibilità di incontro dei pertinenti esperti e responsabili politici a livello regionale, i workshop dovranno rappresentare anche un forum regionale in cui ciascuno Stato membro possa condividere con i paesi vicini risultati, sfide e migliori prassi.

    b)   Moltiplicazione delle sessioni di formazione a livello nazionale e/o subnazionale

    Sarà inoltre creato, attraverso i suddetti workshop, un nucleo locale di formatori, il che consentirà di moltiplicare le sessioni di formazione a livello nazionale e/o subnazionale e di rivolgersi in tal modo a svariate parti nazionali interessate. All’interno di una regione, saranno sostenuti in particolare i paesi che non beneficiano del progetto 2, fino a un massimo di sette volte, eventualmente con la partecipazione di esperti esterni per contribuire a sensibilizzare le parti interessate ed accrescere la capacità tecnica locale di attuazione a livello centrale, intermedio e periferico delle buone prassi concordate per la regione. Se possibile, si prenderà in esame il coinvolgimento di associazioni regionali e/o nazionali di biosicurezza.

    Tali attività si svolgeranno in un massimo di sette paesi ritenuti idonei a tal fine, separatamente o in associazione con altri.

    2.2.   Progetto 2: Sviluppo di strategie nazionali per i laboratori al fine di contrastare i rischi biologici e rafforzare le capacità essenziali (modello dimostrativo per i paesi)

    2.2.1.   Finalità del progetto 2

    a)

    Coinvolgere e mettere in collegamento i competenti responsabili delle politiche (fra cui sanità, affari esteri, salute degli animali, ambiente, istruzione e ricerca, giustizia e commercio) e il personale dei laboratori a tutti i livelli nell’istituzione, nell’attuazione e nel miglioramento di politiche e pratiche di gestione del rischio biologico, nonché incoraggiare lo sviluppo di una cultura della biosicurezza trasparente e responsabile.

    b)

    Aiutare i paesi individuati a far sì che i loro principali laboratori di sanità pubblica dispongano delle apparecchiature e forniture indispensabili per garantire capacità diagnostiche sicure e di qualità. Potenziare lo sviluppo di specifiche capacità essenziali a titolo dell’RSI, concentrandosi in particolare sui laboratori e sui punti d’ingresso.

    c)

    Diffondere a livello nazionale la conoscenza dei rilevanti documenti normativi internazionali, vale a dire il workshop agreement del Comitato europeo di normazione (CEN), l’ISO 15793:2011 (Gestione del rischio biologico nei laboratori) e l’ISO 15189:2007 (Laboratori Medici — particolari requisiti per la qualità e la competenza), l’ISO 15190:2003 (Laboratori medici — Requisiti per la sicurezza), l’ISO/IEC 17025:2005 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura), l’ISO 9001:2008 (Sistemi di gestione per la qualità — Requisiti), l’ISO 14001:2004 (Sistemi di gestione ambientale — Requisiti e guida all’uso), coinvolgendo i responsabili della politica sanitaria nazionale e i direttori e il personale dei laboratori, che sono così incoraggiati ad impegnarsi a favore di una cultura della biosicurezza e della bioprotezione trasparente e responsabile e di sistemi di qualità per i laboratori.

    d)

    Rafforzare a livello intersettoriale la collaborazione ed il collegamento in rete, cercando di coinvolgere diverse parti interessate ed autorità a livello nazionale, fra cui i ministeri della sanità, dell’istruzione, della scienza e della ricerca, dell’agricoltura, dei trasporti, dell’interno e degli esteri, nonché le autorità doganali.

    e)

    Fornire e aiutare a sviluppare strumenti e adeguati orientamenti per promuovere la gestione del rischio biologico nei laboratori e rafforzare i sistemi di laboratorio nazionali.

    2.2.2.   Risultati attesi dal progetto 2

    a)

    Sviluppo e messa a disposizione di una serie di opportunità di formazione in relazione alle priorità ed esigenze individuate per ciascuna parte nazionale interessata.

    b)

    Rafforzamento della capacità di gestione del rischio biologico per ridurlo al minimo.

    c)

    Sensibilizzazione delle parti nazionali interessate e delle autorità competenti, e loro coinvolgimento in un dialogo proattivo sulle questioni connesse alla sicurezza e alla protezione degli agenti biologici e delle tossine pericolosi nei laboratori e in altre installazioni. Migliore comprensione e maggiore fiducia tra le parti nazionali interessate, per consentire un approccio intersettoriale e coesivo alla gestione del rischio biologico.

    d)

    Promozione della standardizzazione e sviluppo di pertinenti strumenti e orientamenti che consentano di definire appropriate misure di attenuazione e di migliorarle costantemente.

    e)

    Sostegno per il potenziamento di specifiche capacità essenziali conformemente all’RSI.

    f)

    Revisione, discussione e sviluppo di politiche e strategie nazionali.

    g)

    Presa in considerazione e attuazione di adattamenti strutturali e di una riforma organizzativa miranti a realizzare in modo sostenibile la strategia adottata.

    h)

    Rafforzamento del contenimento fisico dei rischi biologici mediante la messa a disposizione delle necessarie apparecchiature e il potenziamento dell’installazione chiave individuata.

    i)

    Condivisione di buone prassi con gli omologhi nazionali a vari livelli e creazione di reti di laboratori mediante l’organizzazione di riunioni e attività di sensibilizzazione.

    j)

    Messa a punto degli strumenti necessari per contribuire all’efficace attuazione del progetto.

    2.2.3.   Descrizione del progetto 2

    Ai fini di cui al punto 2.2.1, il progetto sarà attuato nell’arco di due anni, sulla base di un impegno prolungato da parte dei paesi beneficiari, dell’Unione e dell’OMS. Il progetto si articolerà in due fasi:

    a)   Fase preparatoria

    L’azione comune 2008/307/PESC ha consentito all’OMS di valutare le esigenze di determinati paesi, fra cui l’Indonesia, in materia di gestione del rischio biologico e di ravvisare un impegno nazionale a favore dell’avvio di un dialogo politico e tecnico aperto in vista della realizzazione di un progetto comune finalizzato al potenziamento della gestione del rischio biologico nei laboratori a livello nazionale. Ulteriori discussioni con l’Unione ed il governo o i governi interessati consentiranno di individuare fino a due paesi, eventualmente associati ad un piccolo gruppo di paesi limitrofi, che potrebbero beneficiare del progetto 2, tenendo conto delle esigenze tecniche della regione e delle capacità diagnostiche e di ricerca in campo biologico in rapida crescita dei singoli paesi nonché, in particolare, dell’impegno nazionale, in linea con altre iniziative dell’Unione e dell’OMS. Sarà considerata la possibilità di offrire un’adeguata opportunità di formazione all’estero ai cittadini selezionati, per formare responsabili principali della biosicurezza dei paesi interessati in base alle competenze concordate a livello internazionale al fine di assicurare una migliore sostenibilità nella conduzione del programma.

    Al termine del processo preparatorio, l’Unione, l’OMS e i paesi selezionati firmeranno un memorandum d’intesa.

    b)   Fase di attuazione

    In questa fase i paesi selezionati stileranno un piano nazionale generale ed un piano d’azione strategico che illustrano le attività da attuare per realizzare l’obiettivo a lungo termine consistente in pratiche di laboratorio sicure e affidabili. Questo includerà il completamento del piano di coordinamento per informare tutte le parti interessate sullo stato di preparazione nazionale contro gli incidenti biologici, e l’avvio dell’armonizzazione delle responsabilità in materia di sanità pubblica nel piano di preparazione nazionale per le minacce e/o gli incidenti biologici e le emergenze di sanità pubblica di portata internazionale definite nell’RSI. La pianificazione dovrebbe essere sostenuta dall’effettiva guida e titolarità nazionale dell’iniziativa.

    Le attività saranno poi realizzate e le apparecchiature e forniture saranno oggetto di appalto come pianificato e concordato da tutte le parti competenti. La presente decisione fornirà la necessaria assistenza tecnica e finanziaria per collegare le parti nazionali interessate tra di loro e con organizzazioni internazionali ed altre parti interessate, al fine di sostenerne le attività e aiutarle a diventare partner mondiali responsabili e attivi in seno agli enti professionali regionali e alle reti internazionali.

    L’OMS predisporrà, assieme ai paesi selezionati, relazioni sull’andamento dei lavori che aggiorneranno e valuteranno l’attuazione del piano nazionale di miglioramento della gestione del rischio biologico nonché le prestazioni dei laboratori nazionali dal punto di vista della biosicurezza, della bioprotezione e dell’RSI, e trasmetterà tali relazioni all’Unione.

    Al termine della fase di attuazione si terrà un workshop subregionale o regionale per condividere i risultati e l’esperienza acquisita con i paesi limitrofi.

    3.   Durata

    La durata totale stimata per l’attuazione della presente decisione è di ventiquattro mesi.

    4.   Beneficiari

    I beneficiari del progetto 1 sono i paesi e le subregioni individuati di concerto con l’Unione, compresi eventualmente gli Stati firmatari della BTWC, che devono essere sensibilizzati ad una migliore gestione del rischio biologico e necessitano di strategie e pratiche più avanzate in tale campo.

    I beneficiari del progetto 2 sono i paesi che intendono rafforzare sostanzialmente le loro capacità nazionali grazie alla presente decisione e che sono selezionati di concerto con l’Unione e le competenti autorità nazionali per il loro impegno a favore del miglioramento della gestione del rischio biologico nei laboratori.

    5.   Ente incaricato dell’attuazione del progetto

    I progetti saranno gestiti e attuati dall’OMS in base a consultazioni periodiche con l’Unione e, se necessario e opportuno, con il sostegno di esperti esterni competenti.

    6.   Agenzia esecutiva: giustificazione della scelta

    L’OMS è l’organizzazione internazionale che fornisce il quadro, le competenze e gli strumenti per informare, guidare e sostenere i suoi Stati membri nella tutela della salute pubblica all’interno e nelle vicinanze dei laboratori mediante un’appropriata gestione dei rischi biologici e adeguate norme, regole e procedure. Tale progetto si iscrive nell’ambito più ampio dell’accordo giuridicamente vincolante dell’RSI, che contribuisce in modo significativo alla sicurezza sanitaria pubblica a livello mondiale. L’OMS sostiene i suoi Stati parti fornendo un quadro per il coordinamento della gestione degli eventi che possono costituire un’emergenza di sanità pubblica di portata internazionale, e migliorerà la capacità di tutti i paesi di individuare, valutare e notificare minacce per la salute pubblica nonché la capacità di rispondervi. L’OMS ha già discusso con i potenziali paesi beneficiari per ottenere il loro assenso. Le attività proposte sono individuate al termine di un approfondito dialogo con tali paesi attraverso i canali formali dell’OMS sulla base delle reali necessità e priorità in linea con ciascuna strategia nazionale. L’Unione intende proseguire la fruttuosa cooperazione con l’OMS.

    7.   Cofinanziamento

    L’OMS non è un donatore o un’agenzia di aiuti, ma un’agenzia tecnica, e pertanto il processo di cofinanziamento con enti esterni sarebbe estremamente complesso da gestire, in particolare nel settore della sicurezza sanitaria, in cui le parti interessate hanno priorità e obiettivi regionali diversi. L’OMS fornirà consulenza tecnica e si occuperà della gestione del progetto, ma non è in grado di erogare fondi per attività congiunte in tale contesto. Tuttavia, gli altri progetti concomitanti condotti dall’OMS in materia di laboratori saranno considerati sinergici, interconnessi e reciprocamente complementari.

    Pur non cofinanziando il progetto sotto forma di fondi, l’OMS si farà carico parzialmente o interamente delle retribuzioni del personale adibito all’attuazione del progetto, il che può essere considerato un contributo in natura. Gli stipendi del responsabile di progetto, dell’assistente amministrativo e del consulente nazionale del Bangladesh saranno parzialmente a carico dell’OMS. Gli stipendi del responsabile finanziario, del coordinatore, del consulente regionale e dei responsabili sanitari in Indonesia, Myanmar e Nepal saranno interamente a carico dell’OMS.

    8.   Visibilità

    L’OMS adotterà le misure opportune a pubblicizzare il fatto che entrambi i progetti sono stati interamente finanziati dall’Unione. Tali misure saranno attutate in linea con il Manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell’Unione europea elaborato e pubblicato dalla Commissione e con altri eventuali orientamenti concordati dalla Commissione e l’OMS.

    Particolare attenzione sarà rivolta alla strategia in tema di marchio e pubblicità, mettendo in risalto il ruolo dell’Unione quale unico sostenitore finanziario dei due progetti.


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