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Document 32013D0085

    2013/85/UE: Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2013 , concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi [notificata con il numero C(2013) 670] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 45 del 16.2.2013, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/85(1)/oj

    16.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 45/30


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 febbraio 2013

    concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi

    [notificata con il numero C(2013) 670]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/85/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE.

    (2)

    Per determinate combinazioni di sostanze/tipi di prodotto incluse nell’elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di riesame, oppure lo Stato membro designato quale relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

    (3)

    Di conseguenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Tale informazione è stata resa pubblica anche in forma elettronica.

    (4)

    Nei tre mesi successivi a queste pubblicazioni, varie imprese hanno manifestato interesse ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e tipi di prodotto in questione. Tali imprese non hanno poi però presentato un fascicolo completo.

    (5)

    Ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, non è pertanto opportuno includere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE i principi attivi e i tipi di prodotto in questione.

    (6)

    Nell’interesse della certezza del diritto è opportuno indicare la data a decorrere dalla quale i biocidi dei tipi di prodotto di cui all’allegato della presente decisione contenenti le sostanze attive elencate in tale allegato non devono più essere immessi sul mercato.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I principi di cui all’allegato della presente decisione non sono iscritti, per i tipi di prodotto interessati, negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

    Articolo 2

    Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi dei tipi di prodotto di cui all’allegato della presente decisione contenenti principi attivi che figurano in tale allegato non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1o febbraio 2014.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2013

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

    (2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.


    ALLEGATO

    Principi attivi e tipi di prodotti da non iscrivere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE

    Nome

    Numero CE

    Numero CAS

    Tipo di prodotto

    Stato membro relatore

    Glutarale

    203-856-5

    111-30-8

    5

    FI

    4-(2-nitrobutil)morfolina

    218-748-3

    2224-44-4

    6

    UK

    4-(2-nitrobutil)morfolina

    218-748-3

    2224-44-4

    13

    UK

    Dicloruro di N, N’-(decan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden)bis(ottilammonio)

    274-861-8

    70775-75-6

    1

    HU

    Acido salicilico

    200-712-3

    69-72-7

    1

    NL


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