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Document 32012R1270

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1270/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2012 , recante deroga al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio con riguardo al termine per la revisione della decisione sul sostegno specifico al Portogallo per il 2012, al regolamento (CE) n. 1120/2009 con riguardo al termine per la notifica di tale revisione e alle condizioni applicabili ad attività agricole specifiche che comportano vantaggi agroambientali aggiuntivi e al regolamento (CE) n. 1122/2009 con riguardo alle informazioni contenute nella domanda di aiuto

GU L 357 del 28.12.2012, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogato da 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1270/oj

28.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 357/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1270/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2012

recante deroga al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio con riguardo al termine per la revisione della decisione sul sostegno specifico al Portogallo per il 2012, al regolamento (CE) n. 1120/2009 con riguardo al termine per la notifica di tale revisione e alle condizioni applicabili ad attività agricole specifiche che comportano vantaggi agroambientali aggiuntivi e al regolamento (CE) n. 1122/2009 con riguardo alle informazioni contenute nella domanda di aiuto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettere c), l) e r),

considerando quanto segue:

(1)

Il Portogallo ha informato la Commissione in merito all’aggravarsi della situazione degli agricoltori del settore lattiero-caseario portoghese nel 2012. Questo aggravamento è la conseguenza, da un lato, del continuo aumento dei prezzi dei mangimi dovuto agli effetti combinati delle condizioni climatiche avverse che hanno colpito alcuni dei maggiori fornitori di cereali a livello unionale e mondiale e del calo dei prezzi risultante dalla riduzione della domanda interna nel quadro della crisi economica che colpisce il Portogallo. L’aumento dei prezzi dei mangimi, che costituiscono una parte significativa dei costi di produzione, ha avuto ripercussioni immediate sul settore lattiero-caseario portoghese, in particolare riducendo i margini e creando difficoltà finanziarie per le aziende alla fine del 2012. Ciò a sua volta ha condotto a una situazione di emergenza per il settore lattiero-caseario, causando gravi problemi pratici e specifici per gli allevatori di vacche da latte che non avrebbero potuto essere previsti nel momento in cui le decisioni relative al sostegno stabilito per il 2012 in applicazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio potevano essere riviste a norma dell’articolo 68, paragrafo 8, dello stesso regolamento.

(2)

Il Portogallo desidera aumentare il livello di sostegno previsto nell’ambito della misura di sostegno specifico a favore del settore lattiero-caseario attualmente applicata a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 al fine di aiutare gli agricoltori interessati a far fronte a questa situazione a breve termine. Il Portogallo ha dunque chiesto di essere autorizzato a rivedere la sua decisione relativa all’attuazione del sostegno specifico per il 2012 al fine di introdurre un aiuto a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 in sostituzione del sostegno attualmente applicato a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del suddetto regolamento. Il Portogallo intende utilizzare gli importi resi in tal modo disponibili per accrescere il livello di sostegno concesso agli allevatori di vacche da latte nel quadro della misura applicata a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009.

(3)

Di conseguenza, tenuto conto del fatto che una revisione della decisione relativa all’attuazione del sostegno specifico per il 2012 non è più possibile a norma dell’articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno derogare a tale disposizione per consentire al Portogallo di modificare il regime applicato per l’anno in questione.

(4)

Per gli stessi motivi, è opportuno derogare al termine previsto all’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), per la notifica di tale revisione alla Commissione.

(5)

A norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1120/2009, l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3) si applica mutatis mutandis al sostegno a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009. L’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006, in combinato disposto con l’allegato IV dello stesso regolamento, stabilisce i criteri per determinare la soglia di abbandono delle razze locali originarie della zona e minacciate di abbandono.

(6)

Secondo il Portogallo, le popolazioni delle razze bovine «Alentejana» e «Mertolenga», delle razze ovine «Serra de Estrela» e «Churros» e della razza caprina «Serrana» sono in declino a causa della crescente tendenza a incrociare o sostituire le razze locali con razze esotiche, mettendole in tal modo a rischio di abbandono. Tenuto conto della loro grande capacità di adattamento all’ambiente senza produrre una pressione eccessiva sulle risorse naturali, queste razze locali fanno tuttavia parte di sistemi pastorali e agricoli ad alto valore naturale. Ai fini della concessione dell’aiuto di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 con l’obiettivo di conservare la popolazione di tali animali a un livello adeguato per preservare il patrimonio genetico che rappresentano, tutelando nel contempo le aspettative legittime degli agricoltori che hanno chiesto un sostegno per il 2012 a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), è necessario derogare alle disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1120/2009 con riguardo ai criteri per determinare la soglia di abbandono delle razze locali originarie della zona e minacciate di abbandono.

(7)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (4), la domanda unica deve contenere tutte le informazioni necessarie per determinare l’ammissibilità dell’aiuto, in particolare il regime di aiuto interessato nonché una dichiarazione dell’agricoltore che attesti che ha preso conoscenza delle condizioni applicabili al regime di aiuto in questione.

(8)

Dato che il sostegno specifico di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 consiste in varie misure associate a diverse condizioni di ammissibilità, gli agricoltori sono tenuti a indicare nella domanda unica la misura specifica cui la domanda stessa si riferisce. Al fine di affrontare la situazione nel settore lattiero-caseario prima della fine del 2012, il Portogallo intende esaminare le domande di sostegno presentate nel corso dell’anno civile 2012 a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009 come domande di sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), dello stesso regolamento per lo stesso anno civile, tenendo conto delle legittime aspettative degli agricoltori interessati. A questo proposito è pertanto opportuno derogare all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

(9)

Poiché le deroghe riguardano il 2012, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga al regolamento (CE) n. 73/2009

In deroga all’articolo 68, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 73/2009, il Portogallo può, entro [il giorno successivo alla data di pubblicazione nella GU, data da inserire a cura dell’Ufficio delle pubblicazioni], rivedere la decisione adottata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e modificare, con effetto per il 2012, il sostegno specifico di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), e all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del medesimo regolamento.

Articolo 2

Deroghe al regolamento (CE) n. 1120/2009

1.   In deroga al primo comma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, il Portogallo informa la Commissione entro [il quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella GU, data da inserire a cura dell’Ufficio delle pubblicazioni] in merito alla misura di sostegno specifico che intende applicare a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), conformemente all’articolo 1 del presente regolamento.

2.   In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1120/2009, la soglia di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006 non si applica per il 2012 con riguardo al sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 per le razze bovine «Alentejana» e «Mertolenga», le razze ovine «Serra de Estrela» e «Churros» e la razza caprina «Serrana».

Articolo 3

Deroga al regolamento (CE) n. 1122/2009

In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le domande presentate nell’anno civile 2012 per il sostegno a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009 con riguardo alle razze di cui all’articolo 2, paragrafo 2, possono essere considerate domande di sostegno a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del medesimo regolamento per lo stesso anno civile.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 19.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

(3)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

(4)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.


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