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Document 32012R0102
Council Implementing Regulation (EU) No 102/2012 of 27 January 2012 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating in the People’s Republic of China and Ukraine as extended to imports of steel ropes and cables consigned from Morocco, Moldova and the Republic of Korea, whether declared as originating in these countries or not, following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009 and terminating the expiry review proceeding concerning imports of steel ropes and cables originating in South Africa pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
GU L 36 del 9.2.2012, pp. 1–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2018: This act has been changed. Current consolidated version:
20/07/2016
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9.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 102/2012 DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 2012
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 9, paragrafo 4 e l’articolo 11, paragrafo 2,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Inchieste precedenti e misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) (il «regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio («CFA») originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell’India, del Sud Africa e dell’Ucraina. Dette misure sono denominate di seguito «misure iniziali» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale». |
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(2) |
Nel 2001 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1601/2001 (3), ha istituito un dazio antidumping definitivo, la cui aliquota è compresa tra il 9,7 % ed il 50,7 %, sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Federazione russa. Le stesse aliquote di dazio erano state istituite mediante il regolamento (CE) n. 1279/2007del Consiglio (4), successivamente al riesame intermedio parziale e al riesame in vista della scadenza. Nell’aprile 2004, con il regolamento (CE) n. 760/2004 (5), il Consiglio ha esteso le misure iniziali alle importazioni di CFA spediti dalla Moldova, in seguito ad un’inchiesta sull’elusione delle misure antidumping istituite sui CFA originari dell’Ucraina spediti attraverso la Moldova. Analogamente, nell’ottobre 2004, mediante il regolamento (CE) n. 1886/2004 (6), il Consiglio ha esteso le misure iniziali riguardanti la RPC alle importazioni di CFA spediti dal Marocco. |
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(3) |
Mediante il regolamento (CE) n. 1858/2005 (7) il Consiglio, in seguito al riesame in vista della scadenza, ha mantenuto le misure iniziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Dette misure sono denominate di seguito «le misure in vigore» e l’inchiesta di riesame in vista della scadenza è denominata «l’ultima inchiesta». Nel maggio 2010, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 (8), il Consiglio ha esteso le misure iniziali alle importazioni di CFA spediti dalla Repubblica di Corea, in seguito ad un’inchiesta sull’elusione delle misure antidumping istituite sui CFA originari della RPC spediti attraverso la Repubblica di Corea. |
2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
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(4) |
Il 13 novembre 2010 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura») (9) l’apertura di un riesame in vista della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell’Unione di CFA originari della RPC, del Sud Africa e dell’Ucraina a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento base. |
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(5) |
Il riesame è stata avviato in seguito ad una richiesta motivata presentata dal comitato di collegamento dell’unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie più del 60 %, della produzione complessiva dell’Unione di CFA. La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione (IU). |
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(6) |
In mancanza di indicazioni in tal senso relative alle importazioni dall’India, il richiedente non ha domandato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza relativo a tali importazioni. Pertanto, le misure applicabili alle importazioni originarie dell’India sono scadute il 17 novembre 2010 (10). |
3. Inchiesta
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(7) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori noti e le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori, il richiedente e i produttori dell’Unione menzionati nella domanda di apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura. |
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(8) |
In considerazione dell’ampio numero di produttori esportatori nella RPC, di produttori dell’Unione e di importatori coinvolti nell’inchiesta, inizialmente nell’avviso di apertura era previsto il campionamento a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate a manifestarsi entro due settimane dall’apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. |
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(9) |
Poiché solo un produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e si è dichiarato disposto ad un’ulteriore collaborazione con la Commissione, si è deciso di non procedere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori della RPC e di inviare un questionario al suddetto produttore. |
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(10) |
Venti produttori/gruppi di produttori dell’Unione hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e hanno espresso la loro volontà di collaborare con la Commissione. Sulla base delle informazioni ricevute dai produttori/gruppi di produttori dell’Unione, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori/gruppi di produttori ritenuti rappresentativi dell’IU in termini di volume della produzione e vendite del prodotto simile nell’Unione. |
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(11) |
Otto importatori hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura e hanno espresso la loro volontà di collaborare con la Commissione. Tuttavia, dato che solo due importatori avevano effettivamente importato il prodotto in esame, la Commissione ha deciso di non procedere al campionamento e di inviare un questionario ai suddetti importatori. |
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(12) |
I questionari sono quindi stati inviati ai tre produttori/gruppi di produttori dell’Unione compresi nel campione, ai due importatori e a tutti i produttori esportatori noti nei tre paesi interessati. |
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(13) |
Il produttore esportatore della RPC che aveva risposto al modulo di campionamento non ha fornito alcuna risposta al questionario. Si ritiene quindi che nessun produttore esportatore della RPC abbia collaborato all’inchiesta. |
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(14) |
Un produttore esportatore dell’Ucraina ha fornito informazioni limitate al momento dell’avvio dell’inchiesta. Tale produttore è stato invitato a compilare un questionario, ma le risposte non sono mai pervenute. Si ritiene quindi che nessun produttore esportatore dell’Ucraina abbia collaborato all’inchiesta. |
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(15) |
Un produttore esportatore del Sud Africa ha fornito risposte al questionario. |
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(16) |
Altre risposte al questionario sono state fornite dai tre produttori/gruppi di produttori dell’Unione compresi nel campione, dai due importatori e da un utilizzatore. |
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(17) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e per accertare l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:
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(18) |
L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative per la valutazione del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2007 e la fine del PIR («periodo in esame»). |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
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(19) |
Il prodotto in esame è lo stesso prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale e dell’ultima inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore, ovvero cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, (nella terminologia industriale spesso definiti «CFA»), attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 («prodotto in esame»). |
2. Prodotto simile
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(20) |
Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nell’ultima inchiesta, anche la presente inchiesta di riesame ha confermato che i CFA fabbricati nella RPC e in Ucraina ed esportati verso l’Unione, i CFA fabbricati e venduti sul mercato interno del Sud Africa e quelli esportati nell’Unione, i CFA fabbricati e venduti sul mercato interno del paese di riferimento, la Turchia, e quelli fabbricati e venduti dai produttori dell’Unione nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni finali e sono pertanto da considerare prodotti simili conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(21) |
Un importatore ha presentato un’argomentazione che era stata avanzata anche durante l’ultima inchiesta dall’associazione europea degli importatori di cavi d’acciaio (EWRIA). Il suddetto importatore ha obiettato che il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti nell’Unione differiscono sostanzialmente e che si dovrebbe distinguere tra cavi per usi generici e per usi speciali. Tali argomentazioni sono state esaminate dettagliatamente nel regolamento iniziale e nell’ultimo regolamento che istituiscono misure provvisorie e definitive sulle importazioni del prodotto in esame. Inoltre, nella causa T-369/08 EWRIA contro Commissione europea il Tribunale ha sostenuto che la Commissione non aveva commesso un errore manifesto di valutazione nel non differenziare tra cavi per usi generici e per usi speciali nelle inchieste sulla base delle prove disponibili (11). |
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(22) |
Poiché l’importatore non ha fornito alcun nuovo elemento atto a dimostrare che la base sulla quale erano state tratte le conclusioni iniziale era cambiata, vengono confermate le conclusioni del regolamento iniziale e dell’ultimo regolamento. |
C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING
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(23) |
Come disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stata valutata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping nel caso in cui venissero a scadere le misure in vigore. |
1. Osservazioni preliminari
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(24) |
Per quanto riguarda la RPC e l’Ucraina, nessuno dei produttori esportatori ha fornito una collaborazione completa. Un produttore esportatore dell’Ucraina ed un produttore esportatore della RPC si sono manifestati ed è stato loro inviato un questionario destinato ai produttori esportatori. Le loro risposte al questionario sono state ritenute incomplete e prive di coerenza e non è stato possibile effettuare sopralluoghi presso le loro sedi. Le società in questione sono state debitamente informate, per iscritto, che in tali circostanze sarebbero stati impiegati i dati disponibili, come stabilito dall’articolo 18 del regolamento di base. In Sud Africa il solo produttore esportatore noto ha presentato i dati relativi alle sue esportazioni nell’Unione durante il PIR che, relativamente a tale periodo, hanno rappresentato tutte le esportazioni nell’Unione originarie del Sud Africa. |
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(25) |
Durante il PIR, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di CFA originari della RPC, del Sud Africa e dell’Ucraina è stato pari a 4 833 t, corrispondenti al 2,4 % della quota di mercato dell’Unione. Durante l’ultima inchiesta le importazioni totali dai paesi interessati hanno raggiunto 3 915 t, ovvero il 2,2 % della quota di mercato dell’Unione. |
2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR
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(26) |
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, ogniqualvolta le circostanze non erano cambiate o le informazioni erano disponibili, è stata usata la stessa metodologia dell’inchiesta iniziale. In mancanza di collaborazione, come da parte della RPC e dell’Ucraina, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. |
2.1. RPC
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(27) |
Durante il PIR, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di CFA dalla RPC è stato pari a 4 530 t, corrispondenti al 2,2 % della quota di mercato dell’Unione. |
2.1.1.
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(28) |
Poiché la RPC è un’economia in fase di transizione, il valore normale ha dovuto essere basato su informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato appropriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
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(29) |
Nell’ultima inchiesta, come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale è stata utilizzata la Turchia. Per la presente inchiesta il richiedente ha proposto di utilizzare nuovamente la Turchia. Nessuno ha presentato obiezioni in merito a tale scelta. |
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(30) |
L’inchiesta ha rivelato che la Turchia ha un mercato competitivo per i CFA, con tre produttori locali che coprono circa il 53 % del mercato e con la presenza di importazioni concorrenti provenienti da altri paesi terzi. In Turchia non esistono dazi all’importazione per il prodotto in esame e non ci sono altre restrizioni all’importazione di CFA. Infine, come indicato al considerando 20, il prodotto fabbricato in Turchia e venduto sul mercato turco è risultato simile al prodotto esportato nell’Unione dal produttore esportatore della RPC. |
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(31) |
La Commissione ha quindi concluso che la Turchia rappresenta un paese di riferimento adeguato ai fini del calcolo del valore normale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
2.1.2.
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(32) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni ricevute dal produttore che ha collaborato del paese di riferimento, ovverosia in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno della Turchia da acquirenti indipendenti. Le informazioni fornite dal produttore sono state esaminate e le vendite sono risultate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e rappresentative. |
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(33) |
Pertanto, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore turco che ha collaborato all’inchiesta. |
2.1.3.
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(34) |
In assenza della collaborazione dei produttori della RPC, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato determinato basandosi sulle informazioni disponibili al pubblico. Le informazioni ottenute a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base sono state ritenute più adeguate al calcolo del margine di dumping rispetto ai dati di Eurostat, dato che le pertinenti voci NC comprendono una gamma di prodotti più ampia rispetto al prodotto in esame, definito dal precedente considerando 19. |
2.1.4.
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(35) |
Per procedere ad un equo confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, si è tenuto debitamente conto delle differenze che hanno inciso sulla comparabilità dei prezzi. Gli adeguamenti hanno riguardato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, i costi di trasporto e assicurazione. |
2.1.5.
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(36) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione verso l’Unione. Questo confronto ha messo in evidenza l’esistenza di un livello di dumping notevole, pari al 38 % circa. |
2.2. Sud Africa
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(37) |
Nel PIR, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di CFA originari del Sud Africa è stato irrilevante (281 t, corrispondenti allo 0,1 % della quota di mercato dell’Unione). L’unico produttore esportatore noto ha effettuato tutte le importazioni. |
2.2.1.
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(38) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno del Sud Africa da acquirenti indipendenti, poiché si è constatato che le vendite sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali e sono rappresentative. |
2.2.2.
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(39) |
Tutte le vendite all’esportazione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti dell’Unione, cosicché il prezzo all’esportazione è stato stabilito, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base ai prezzi realmente pagati o pagabili. |
2.2.3.
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(40) |
Per procedere ad un equo confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, si è tenuto debitamente conto delle differenze che, secondo quanto affermato e dimostrato, hanno inciso sulla comparabilità dei prezzi. A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, gli adeguamenti hanno riguardato i costi di trasporto e assicurazione e il costo del credito. |
2.2.4.
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(41) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione verso l’Unione, per tipo di prodotto. Il confronto ha evidenziato l’esistenza del dumping ad un livello del 17 %, inferiore rispetto al margine del 38,6 % individuato nell’inchiesta iniziale. |
2.3. Ucraina
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(42) |
Nel PIR, secondo i dati Eurostat, il volume complessivo delle importazioni di CFA dall’Ucraina è stato irrilevante (22 t, corrispondenti a meno dello 0,1 % della quota di mercato dell’Unione, vale a dire ad un livello de minimis). |
2.3.1.
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(43) |
Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni contenute nella domanda di riesame del richiedente, ovverosia in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno dell’Ucraina da acquirenti indipendenti. |
2.3.2.
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(44) |
In assenza della collaborazione dei produttori dell’Ucraina, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base il prezzo all’esportazione è stato determinato basandosi sulle informazioni disponibili al pubblico. Le informazioni ottenute a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base sono state ritenute più adeguate al calcolo del margine di dumping, dato che si riferiscono precisamente al prodotto in esame definito dal precedente considerando 19. |
2.3.3.
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(45) |
Ai fini di un confronto equo, il prezzo all’esportazione è stato adeguato per tener conto dei costi del trasporto marittimo e dell’assicurazione nella domanda di riesame del richiedente, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Il margine di dumping così calcolato è risultato pari, per il PIR, a oltre l’80 %. |
3. Probabile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure
3.1. Osservazioni preliminari
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(46) |
Nessuno dei 28 produttori esportatori della RPC noti ha collaborato. |
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(47) |
I due produttori esportatori del Sud Africa nominati della domanda di riesame hanno risposto alle domande della Commissione, ma solo quello interessato ad esportare nell’Unione ha collaborato compilando il questionario. In Sud Africa non ci sono altri produttori noti. |
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(48) |
Per quanto riguarda l’Ucraina, il produttore esportatore noto ha cessato di collaborare come spiegato nel considerando 14. In Ucraina non vi sono altri produttori noti. |
3.2. RPC
3.2.1.
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(49) |
In seguito all’inchiesta iniziale a tutte le società della RPC veniva applicato un unico dazio antidumping, la cui aliquota ammontava al 60,4 %. I volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti in misura significativa, passando dalle 11 484 t del PI relativo all’inchiesta iniziale (EU 15) alle 1 942 t del PIR dell’ultima inchiesta (EU 25), per poi aumentare a 4 530 t durante il PIR attuale. Dal 2001, le importazioni dalla RPC hanno comunque registrato una tendenza all’aumento. La quota di mercato attuale della RPC è del 2,2 % circa. |
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(50) |
Per stabilire il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono stati presi in considerazione parametri quali i prezzi praticati dai produttori esportatori sugli altri mercati di esportazione, i prezzi di esportazione nell’Unione, la capacità produttiva e le pratiche di elusione. Le informazioni relative ai prezzi all’importazione da parte degli esportatori sono state tratte dai dati di Eurostat, quelle inerenti ai volumi e ai prezzi di esportazione derivano da informazioni statistiche della RPC e le informazioni riguardanti la capacità sono state ottenute basandosi su informazioni contenute nella domanda. I dati di Eurostat sono stati ritenuti i più adatti ai fini del confronto con i dati statistici della RPC, dato che il confronto è stato possibile solo per una definizione del prodotto più ampia, come illustrato nel considerando seguente. |
3.2.2.
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(51) |
I dati statistici disponibili nelle basi dati della RPC si riferiscono ad una definizione del prodotto più ampia rispetto a quella del prodotto in esame. Di conseguenza, basandosi su tali dati non è stato possibile effettuare un’analisi efficace dei quantitativi esportati verso altri mercati. L’analisi dei prezzi per la quale è stato possibile utilizzare la base dati della RPC è fondata su stime ragionevoli, viste le caratteristiche simili degli altri prodotti eventualmente inclusi nell’analisi. |
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(52) |
Basandosi sulle informazioni disponibili, come illustrato nel considerando precedente, si è scoperto che i prezzi all’esportazione dalla RPC verso altri mercati di esportazione erano, in media, notevolmente inferiori rispetto ai prezzi di esportazione verso l’Unione (del 30 % circa, senza tenere conto dei dazi antidumping versati). Poiché, come indicato al considerando 36, le vendite all’esportazione dalla RPC all’Unione sono state effettuate a prezzi di dumping, è probabile che le esportazioni verso i mercati di altri paesi terzi siano state oggetto di dumping a livelli ancora più elevati di quelli delle esportazioni verso l’Unione. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che il livello dei prezzi all’esportazione negli altri paesi terzi possa essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle vendite all’esportazione nell’Unione, in caso di abrogazione delle misure. Su tale base, e considerato il basso livello dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi, la Commissione ha concluso che vi è un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esportazioni verso l’Unione, riduzione che comporterebbe un aumento del livello del dumping. |
3.2.3.
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(53) |
L’inchiesta ha anche rivelato che i prezzi praticati dall’IU nell’Unione sono stati in media considerevolmente più elevati dei prezzi all’esportazione che l’esportatore della RPC ha praticato sui mercati di altri paesi terzi. Il fatto che il livello dei prezzi prevalente sul mercato dell’Unione per il prodotto in esame rende tale mercato molto attraente, vale anche per la RPC. L’alto livello di prezzi che caratterizza il mercato dell’Unione rappresenta un incentivo all’aumento delle esportazioni verso l’Unione. |
3.2.4.
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(54) |
Come concluso nel considerando 36, le vendite all’esportazione dalla RPC verso l’Unione sono state effettuate a livelli di dumping notevoli, in base al valore normale del paese di riferimento. Non c’è motivo di ritenere che, in mancanza di tali misure, tali importazioni non verrebbero effettuate a prezzi di dumping analoghi e in quantità maggiori. |
3.2.5.
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(55) |
Secondo la domanda di riesame e la verifica basata su informazioni pubbliche (ovvero informazioni pubblicate dalle società sui loro siti web), la capacità complessiva dei produttori esportatori della RPC viene stimata a 1 355 000 t. La stima del richiedente relativa all’utilizzo della capacità dei produttori della RPC è del 63 % circa, ovvero la capacità inutilizzata ammonta ad oltre 500 000 t. Il richiedente ha anche fornito informazioni su ulteriori capacità produttive in via di costituzione e sulle dimensioni del mercato nazionale. I produttori della RPC dispongono quindi di notevoli capacità di riserva, ampiamente superiori non solo ai quantitativi esportati verso l’Unione durante il PIR, ma anche al consumo totale dell’Unione. Sussiste pertanto la capacità di aumentare notevolmente le esportazioni nell’Unione, anche perché nessun elemento indica che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di produzione di tale entità. A tale proposito, va osservato che è molto improbabile che il mercato interno della RPC, caratterizzato dalla concorrenza tra numerosi produttori, sia in grado di assorbire i notevoli volumi di tali capacità inutilizzate. |
3.2.6.
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(56) |
Le misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC sono state eluse tramite trasbordo in Marocco nel 2004 e nella Repubblica di Corea nel 2010. Tali pratiche dimostrano l’interesse dei venditori di CFA della RPC per il mercato dell’Unione e la loro indisponibilità a competere su tale mercato a prezzi non di dumping e indicano che, se le misure fossero abrogate, le esportazioni della RPC verso il suddetto mercato probabilmente aumenterebbero e verrebbero effettuate a prezzi di dumping. |
3.3. Sud Africa
3.3.1.
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(57) |
I produttori noti del Sud Africa sono due. Come già indicato, un produttore esportatore ha collaborato alla presente inchiesta di riesame. |
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(58) |
L’altro produttore noto non ha dimostrato interesse ad esportare nell’Unione, affermando che la sua capacità di produzione è totalmente utilizzata e venduta sul mercato interno del Sud Africa. |
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(59) |
Dopo l’istituzione delle misure iniziali, le importazioni originarie del Sud Africa sono diminuite considerevolmente. Nel PIR la quota di mercato delle importazioni originarie del Sud Africa (0,1 %, ovvero 281 t) è risultata essere inferiore alla soglia minima. Inoltre la maggior parte di tali importazioni è stata destinata all’uso offshore, che si è notevolmente sviluppato dall’inchiesta precedente, e quindi non è stata sdoganata nell’UE. Solo piccoli quantitativi del prodotto in esame sono stati immessi in libera pratica nell’UE. |
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(60) |
Per valutare il rischio di continuazione del dumping in caso di abrogazione delle misure sono state prese in considerazione le informazioni fornite dall’esportatore che ha collaborato relative ai volumi e ai prezzi delle esportazioni verso l’Unione ed altri paesi terzi, alle capacità inutilizzate e alle scorte nonché al mercato interno del Sud Africa. |
3.3.2.
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(61) |
L’esportatore del prodotto in esame che ha collaborato ha fornito informazioni riguardanti i volumi e i prezzi sui mercati di esportazione diversi dal mercato dell’Unione. Il produttore esportatore vende una notevole parte della propria produzione sui mercati di esportazione, anche se i volumi esportati sono diminuiti durante il periodo in esame. L’attività di esportazione della società si concentra prevalentemente su due specifici segmenti del mercato: funi per pozzi minerari e per applicazioni connesse alla trivellazione offshore. |
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(62) |
I prezzi all’esportazione verso paesi terzi della società, confrontati con i prezzi all’esportazione verso l’Unione, compreso il dazio antidumping applicabile, erano in generale notevolmente più alti in tutti gli anni del periodo in esame (in misura dal 30 % al 70 %). Visto il vantaggio in termini di prezzo raggiunto dall’esportatore sui mercati di altri paesi terzi rispetto ai prezzi sul mercato dell’Unione, si presume che egli in futuro, qualora venissero abrogate le misure, non entrerebbe nel mercato dell’Unione con quantitativi considerevoli. Al riguardo si è tenuto anche conto del fatto che, come spiegato nel precedente considerando 61, le attività di esportazione della società riguardano specialmente prodotti non richiesti massicciamente sul mercato dell’Unione. |
3.3.3.
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(63) |
Dall’ultima inchiesta il produttore esportatore che ha collaborato ha mantenuto le proprie scorte ad un livello stabile. Anche l’utilizzo della capacità (circa 70-75 %) si trovava a livelli consueti, visti i vincoli tecnici del processo di produzione. Il livello massimo della capacità inutilizzata disponibile è compreso tra 1 500 e 3 500 t. Il produttore esportatore non intende espandere la capacità di produzione in modo significativo. La possibilità di aumentare le esportazioni verso l’Unione sembra quindi molto limitata, soprattutto in quanto i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possono assorbire eventuali aumenti di produzione. |
|
(64) |
Si osserva anche che la produzione è prevalentemente indirizzata verso il mercato interno, sul quale si ottengono profitti elevati, pertanto la società non è interessata ad esportare notevoli quantitativi verso l’Unione. |
3.4. Ucraina
3.4.1.
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(65) |
Poiché il produttore esportatore ucraino noto non ha collaborato, come illustrato nel precedente considerando 14, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base le conclusioni si sono basate sui dati disponibili. Poiché le informazioni sull’industria ucraina sono scarse, le conclusioni seguenti si basano sulle informazioni contenute nella domanda di riesame del richiedente e sulle statistiche pubbliche relative agli scambi commerciali. Non esistono in Ucraina altri produttori esportatori noti e le considerazioni che seguono, relative in particolare alla capacità produttiva, si riferiscono quindi al produttore esportatore noto. |
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(66) |
Per valutare il rischio di continuazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha analizzato i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e verso l’Unione, la capacità inutilizzata e le pratiche di elusione. |
3.4.2.
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(67) |
In mancanza di informazioni più attendibili, la Commissione si è basata sui dati contenuti nella domanda relativi ad altri mercati di esportazione, derivati a loro volta da statistiche pubbliche. L’analisi dei dati disponibili ha dimostrato che i prezzi medi delle esportazioni verso tali paesi sono stati significativamente inferiori ai prezzi medi delle esportazioni verso l’Unione. Come già illustrato in precedenza, nei casi della RPC e del Sud Africa, la Commissione ha ritenuto che, qualora le misure venissero abrogate, il livello dei prezzi delle esportazioni verso altri paesi terzi possa essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle esportazioni verso l’Unione. La Commissione ha quindi concluso che esiste un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esportazioni verso l’Unione, riduzione che raggiungerebbe con ogni probabilità livelli di dumping. |
3.4.3.
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(68) |
Negli ultimi anni i due produttori esportatori precedentemente noti hanno fuso le loro attività. Di conseguenza la capacità di produzione accertata nell’ultima inchiesta è stata ridotta. Sulla base dei dati contenuti nella domanda e secondo quanto dichiarato dal produttore esportatore noto, la capacità produttiva ucraina stimata è pari a 35 000-40 000 t e solo il 70 % di tale capacità è utilizzato per la produzione. La capacità inutilizzata, pari a 10 500-12 000 t, è un’indicazione del fatto che la possibilità di aumentare considerevolmente i quantitativi esportati nell’Unione esiste. I consumi apparenti in Ucraina, calcolati sulla base delle informazioni note sulla produzione e delle informazioni statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni segnalano che il mercato interno non è più in grado di assorbire ulteriori capacità. Nel caso dell’Ucraina, la possibilità di riorientare le capacità inutilizzate verso l’Unione è la più concreta di tutti i paesi in questione, soprattutto in quanto non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un eventuale aumento di produzione. |
3.4.4.
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(69) |
Dopo l’istituzione delle misure attualmente in vigore sulle importazioni di CFA originari dell’Ucraina, la Commissione ha scoperto che le misure venivano eluse attraverso l’importazione di CFA dalla Moldova. Questa scoperta è stata ritenuta un ulteriore fattore che segnala l’interesse nei confronti del mercato dell’Unione e l’incapacità di competere sul mercato dell’Unione a livelli non di dumping. |
3.5. Conclusione
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(70) |
Per la RPC e l’Ucraina è stata constatata la continuazione del dumping a livelli significativi e per il Sud Africa a livelli ridotti, anche se i volumi delle importazioni dal Sud Africa e dall’Ucraina raggiungevano livelli non elevati. |
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(71) |
Per valutare il rischio di continuazione del dumping in caso di abrogazione delle misure, sono state analizzate le capacità inutilizzate, le scorte non utilizzate e le politiche dei prezzi e delle esportazioni nei vari mercati. Tale analisi ha rivelato che nella RPC e, in misura minore, in Ucraina, ci sono notevoli capacità inutilizzate e scorte accumulate. Per il Sud Africa non risultano capacità inutilizzate rilevanti, né scorte al di fuori del normale. Inoltre, i prezzi delle esportazioni verso altri paesi terzi si sono rivelati in genere più bassi di quelli praticati sul mercato dell’Unione per quanto riguarda la RPC e l’Ucraina; per questa ragione l’Unione rimane un mercato interessante per i produttori esportatori di tali paesi. Le esportazioni del Sud Africa verso altri paesi sono state tuttavia effettuate a livelli notevolmente più elevati delle esportazioni verso l’Unione e sono inoltre risultate non in dumping. La Commissione ha pertanto concluso che, senza le misure antidumping a protezione del mercato dell’Unione, le esportazioni dalla RPC e dall’Ucraina verso paesi terzi verrebbero con ogni probabilità deviate verso il mercato dell’Unione. La disponibilità di capacità produttive inutilizzate indica inoltre che molto probabilmente le importazioni aumenterebbero. L’analisi delle politiche dei prezzi dell’Ucraina e della RPC ha inoltre rivelato che tali esportazioni verrebbero con ogni probabilità effettuate a prezzi di dumping. Nei casi della RPC e dell’Ucraina, tali conclusioni sono state avallate dal fatto che le misure in vigore sono state eluse mediante l’importazione attraverso altri paesi; ciò indica che tali paesi non erano in grado di competere sul mercato dell’Unione a prezzi equi. Dall’altro lato, il produttore del Sud Africa è stato ritenuto capace di competere con altri produttori, compresi quelli dell’Unione, su altri mercati di paesi terzi a prezzi equi. In considerazione di quanto precede, per la RPC e per l’Ucraina si è concluso che, nel caso in cui le misure cessino di produrre effetti, le pratiche di dumping probabilmente continuerebbero in quantità significative. Al contrario, tenendo conto della diminuzione del dumping in confronto all’inchiesta iniziale, del fatto che le esportazioni verso altri paesi siano state effettuate a prezzi molto più elevati che verso l’UE e della domanda prevedibilmente bassa per i prodotti del Sud Africa, si ritiene che la continuazione del dumping in quantitativi notevoli sulle importazioni non sia da considerarsi probabile per quanto riguarda tale paese. |
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(72) |
In merito alle suddette conclusioni il governo ucraino ha osservato che è esagerato e irragionevole presumere che l’abrogazione delle misure determini un passaggio al mercato dell’Unione da parte del produttore ucraino. A sostegno di tale affermazione il governo ha aggiunto che le misure in vigore hanno causato una perdita di contatti con i clienti dell’UE e quindi la fine delle esportazioni verso l’Unione, precisando che attualmente le esportazioni dell’Ucraina sono concentrate vero la CSI e i mercati asiatici. Il governo dell’Ucraina si è però astenuto dal formulare osservazioni sull’attrattiva del mercato dell’Unione risultante dalla notevole differenza di prezzo su tali mercati, come indicato nel precedente considerando 67, e quindi non ha afferrato che esiste la probabilità che le esportazioni dell’Ucraina siano dirette nuovamente verso l’Unione nel caso in cui le misure cessino di produrre effetti. |
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(73) |
Dopo la comunicazione delle conclusioni il richiedente ha obiettato che la diminuzione del volume di esportazione del produttore sudafricano verso altri mercati è destinata a determinare maggiori capacità inutilizzate, che non saranno assorbite dal mercato interno e quindi faranno aumentare le importazioni verso l’Unione. Tuttavia non sono state fornite prove a sostegno di tali affermazioni. Al contrario, è stato osservato che la riduzione delle esportazioni dell’esportatore che ha collaborato durante il periodo in esame è stata mitigata dalle vendite interne, che sono diminuite in misura minore nello stesso periodo. Dunque, il volume complessivo delle vendite della società è aumentato tra il 2009 ed il PI. Non vi sono quindi elementi che giustifichino le argomentazioni del richiedente. |
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(74) |
Il richiedente ha anche criticato la Commissione per non aver tenuto conto dell’assenza di collaborazione dell’altro produttore del Sud Africa, affermando che il fatto che tale società non abbia esportato in passato non significa che non lo farà in futuro. In merito a tale affermazione si osserva che durante il periodo in esame detta società non ha esportato verso l’Unione. Le misure antidumping non servono a vietare le importazioni legali verso l’Unione. L’affermazione è stata quindi respinta. |
D. PRODUZIONE DELL’UNIONE E INDUSTRIA DELL’UNIONE
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(75) |
All’interno dell’Unione, i CFA sono fabbricati da oltre 25 produttori/gruppi di produttori, che costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(76) |
Come indicato al considerando 10, è stato selezionato un campione di tre produttori/gruppi di produttori fra i venti produttori dell’Unione seguenti, che hanno fornito le informazioni richieste.
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(77) |
Si osserva che i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 40 % della produzione complessiva dell’Unione durante il PIR, mentre i suddetti venti produttori dell’Unione costituivano il 96 % della produzione totale dell’Unione durante il PIR, quota ritenuta rappresentativa dell’intera produzione dell’Unione. |
E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE
1. Consumo sul mercato dell’Unione
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(78) |
Il consumo dell’Unione è stato calcolato sommando ai volumi delle vendite dell’IU sul mercato dell’Unione i dati sulle importazioni UE forniti da Eurostat. |
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(79) |
Tra il 2007 ed il PIR il consumo dell’Unione è diminuito del 21 %, passando da 255 985 t a 203 331 t. In particolare, dopo un lieve aumento dell’1 % nel 2008, è sceso notevolmente di 22 punti percentuali nel 2009 in seguito alla crisi economica ed è rimasto ad un livello analogo durante il PIR.
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2. Importazioni dai paesi interessati
2.1. Cumulo
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(80) |
Nelle inchieste precedenti, le importazioni di CFA originari della RPC, del Sud Africa e dell’Ucraina sono state esaminate cumulativamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha esaminato se la valutazione cumulativa fosse appropriata anche nell’inchiesta attuale. |
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(81) |
Il margine di dumping calcolato per le importazioni originarie di ciascun paese si è rivelato superiore alla soglia minima. Per quanto riguarda i quantitativi è stata effettuata un’analisi prospettiva dei volumi probabili delle esportazioni per ogni paese, in caso di mancato rinnovo delle misure. Dall’analisi è risultato probabile che, qualora venissero abrogate le misure, le importazioni dalla RPC e dall’Ucraina, a differenza di quelle dal Sud Africa, aumentino raggiungendo livelli notevolmente superiori a quelli raggiunti nel PIR e sicuramente superiori alla soglia minima. Per il Sud Africa si è constatato che la capacità di aumentare le esportazioni verso l’Unione era molto limitata a causa delle ridotte capacità inutilizzate e in quanto i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possono assorbire eventuali aumenti di produzione. |
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(82) |
Per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati, è risultato che le importazioni dal Sud Africa non erano in concorrenza diretta con quelle dagli altri due paesi. I prezzi dei tipi di prodotto importati dal Sud Africa erano notevolmente superiori, come descritto nei seguenti considerando 87 e 91, rispetto a quelli delle importazioni dagli altri due paesi. Tali prezzi superiori hanno infatti determinato l’assenza dell’undercutting per le importazioni dal Sud Africa, contrariamente ai risultati di notevole undercutting di prezzo da parte delle importazioni provenienti dagli altri due paesi. |
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(83) |
In merito alle importazioni dai tre paesi interessati, l’inchiesta ha evidenziato che i CFA importati da tali paesi avevano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Inoltre i vari tipi di CFA importati erano intercambiabili con i tipi fabbricati nell’Unione ed erano commercializzati nell’Unione nello stesso periodo. In considerazione di quanto appena esposto si è ritenuto che i CFA importati originari dei paesi interessati siano stati in concorrenza con i CFA fabbricati nell’Unione. |
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(84) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultano soddisfatti per la RPC e per l’Ucraina. Le importazioni da questi due paesi sono quindi state esaminate cumulativamente. Poiché i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, in particolare le condizioni di concorrenza tra prodotti importati, non erano soddisfatti per il Sud Africa, le importazioni originarie di tale paese sono state esaminate separatamente. |
2.2. Importazioni provenienti dalla RPC e dall’Ucraina
2.2.1.
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(85) |
In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e dell’Ucraina è diminuito del 54 % durante il periodo in esame. Nel 2009 è stato registrato un calo considerevole di 43 punti percentuali, seguito da un ulteriore calo di 13 punti percentuali durante il PIR. |
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(86) |
La quota di mercato delle importazioni da RPC e Ucraina è scesa dal 3,8 % al 2,2 % nel periodo in esame. |
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(87) |
I prezzi delle importazioni sono aumentati del 29 % nel corso del periodo in esame. Dopo un aumento dell’11 % nel 2008, essi sono ulteriormente saliti nel 2009, per rimanere stabili durante il PIR.
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2.2.2.
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(88) |
Vista l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e dell’Ucraina, è stato necessario calcolare l’undercutting dei prezzi basandosi sulle statistiche delle importazioni per voce NC, usando informazioni rilevate a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. Nel PIR, il margine di undercutting per le importazioni di CFA originari della RPC e dell’Ucraina si situava, al netto del dazio antidumping, tra il 47,4 % ed il 58,2 %. |
2.3. Importazioni dal Sud Africa
2.3.1.
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(89) |
In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni del prodotto in esame originario del Sud Africa è diminuito del 77 % durante il periodo in esame. Nel 2009 è stato registrato un calo considerevole di 94 punti percentuali, seguito da un lieve aumento di 17 punti percentuali durante il PIR. |
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(90) |
La quota di mercato delle importazioni dal Sud Africa è scesa dallo 0,5 % allo 0,1 % nel periodo in esame. |
|
(91) |
I prezzi delle importazioni sono invece continuamente aumentati del 52 % durante il periodo in esame.
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2.3.2.
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(92) |
La sottoquotazione dei prezzi è stata calcolata utilizzando i prezzi all’esportazione del produttore del Sud Africa che ha collaborato, al netto del dazio antidumping, ed è risultata negativa. Considerato che non vi sono altri produttori esportatori in Sud Africa, tale conclusione vale anche per l’intero paese. |
3. Importazioni da paesi ai quali sono state estese le misure
3.1. Repubblica di Corea
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(93) |
Come indicato al precedente considerando 3, l’inchiesta ha rivelato che l’elusione delle misure iniziali sulle importazioni dalla RPC avveniva attraverso la Repubblica di Corea (Corea del Sud). Il dazio antidumping in vigore sulle importazioni originarie della RPC è stato quindi esteso alle importazioni dello stesso tipo di CFA spediti dalla Corea del Sud, ad eccezione dei cavi effettivamente fabbricati da undici produttori della Corea del Sud. |
|
(94) |
Dopo l’inchiesta antielusione e l’estensione del dazio antidumping alle importazioni spedite dalla Corea del Sud, le importazioni sono notevolmente diminuite e la quota di mercato è passata dal 18,7 % del 2007 al 12,8 % del PIR. Tale percentuale risulta corrispondente alla quota dei produttori esportatori coreani ai quali era stata concessa l’esenzione. |
3.2. Moldova
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(95) |
Le importazioni originarie della Moldova o spedite da tale paese sono risultate quasi assenti nel periodo in esame. Di conseguenza non è stato ritenuto necessario effettuare ulteriori analisi. |
3.3. Marocco
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(96) |
Le importazioni originarie del Marocco o spedite da tale paese sono scese del 51 % nel periodo in esame. La loro quota di mercato era inferiore allo 0,5 % durante il periodo in esame. |
4. Altri paesi oggetto delle misure antidumping
|
(97) |
Secondo i dati di Eurostat, il volume delle importazioni di determinati cavi di ferro o acciaio originari della Federazione russa, secondo la definizione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1601/2001 (12) è diminuito del 41 % durante il periodo in esame. |
|
(98) |
La quota di mercato delle importazioni russe è diminuita passando dall’1,5 % nel 2007 all’1,1 % nel PIR. |
5. Situazione economica dell’IU
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(99) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell’IU. |
5.1. Osservazioni preliminari
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(100) |
Poiché si è proceduto ad un campionamento per quanto riguarda l’IU, il pregiudizio è stato valutato in base ad informazioni raccolte sia a livello dell’intera IU, secondo la definizione del considerando 75, che a livello dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. |
|
(101) |
Nei casi di campionamento, la prassi consolidata consiste nell’analizzare alcuni indicatori di pregiudizio (produzione, capacità produttiva, produttività, scorte, vendite, quota di mercato, crescita e occupazione) a livello di intera IU, mentre gli indicatori di pregiudizio che si riferiscono al rendimento delle singole società (prezzi, costi di produzione, redditività, salari, investimenti, utile sugli investimenti, flusso di cassa e capacità di ottenere capitale) sono analizzati partendo dalle informazioni raccolte a livello dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. |
|
(102) |
Uno dei produttori del gruppo Bridon inserito nel campione, Bridon International Limited, ha tenuto la propria contabilità in GBP durante il periodo in esame. Di conseguenza taluni indicatori del pregiudizio sono stati influenzati dall’andamento del tasso di cambio tra GBP ed EUR durante il periodo in esame. |
5.2. Dati relativi all’IU
a) Produzione
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(103) |
La produzione dell’IU è diminuita del 9 % tra il 2007 ed il PIR, passando da 182 681 t a 165 394 t. Il volume della produzione nel 2008 è rimasto invariato, per poi contrarsi del 13 % nel 2009, in seguito alla crisi economica mondiale. Durante il PIR si è ripreso ed è aumentato di 4 punti percentuali. Il volume della produzione è diminuito meno rispetto ai consumi sul mercato dell’Unione, in seguito alla domanda sui mercati dei paesi terzi.
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b) Capacità e indici di utilizzo degli impianti
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(104) |
Durante il periodo in esame, la capacità di produzione è diminuita del 6 %. È quindi diminuita del 10 % nel 2009 per poi aumentare di 4 punti percentuali durante il PIR. Poiché la produzione è scesa relativamente di più rispetto alla capacità, l’utilizzo degli impianti risultante è diminuito dal 69 % nel 2007 al 66 % durante il PIR.
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c) Scorte
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(105) |
Il livello delle scorte finali dell’IU è aumentato nel 2008 e nel 2009, ma durante il PIR è diminuito nuovamente, tornando ai livelli del 2007.
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d) Volume delle vendite
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(106) |
Tra il 2007 e il PIR le vendite realizzate dall’IU sul mercato dell’Unione sono diminuite del 20 %. Dopo una diminuzione del 5 % nel 2008, il volume delle vendite è sceso ulteriormente di 24 punti percentuali nel 2009, in seguito alla crisi economica. Tale valore coincide con l’andamento del mercato dell’Unione, che tra il 2007 ed il PIR ha perso il 21 %, a causa della crisi economica.
|
e) Quota di mercato
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(107) |
L’IU è riuscita a mantenere immutata la sua quota di mercato del 44 % tra il 2007 ed il PIR. Tuttavia nel 2008 e 2009 la quota di mercato si è ridotta rispettivamente al 41 % e al 40 % del consumo dell’Unione.
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f) Crescita
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(108) |
Tra il 2007 ed il PIR, quando il consumo dell’Unione è diminuito del 21 %, il volume delle vendite dell’IU si è ridotto solo del 20 %. Quindi l’IU ha lievemente ampliato la sua quota di mercato, mentre le importazioni dai paesi interessati hanno perso quasi due punti percentuali durante lo stesso periodo. |
g) Occupazione
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(109) |
Tra il 2007 e il PIR l’occupazione nell’IU è diminuita del 12 %. La riduzione più ampia ha avuto luogo nel 2009, quando l’occupazione è scesa di otto punti percentuali. Questo dimostra che l’IU è stata in grado di adeguarsi alla nuova situazione del mercato.
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h) Produttività
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(110) |
Nel periodo in esame la produttività della manodopera dell’IU, in termini di produzione annua per addetto equivalente tempo pieno (ETP), è stata variabile, aumentando di due punti percentuali nel 2008, per poi diminuire di cinque punti percentuali nel 2009, prima di aumentare di sei punti percentuali durante il PIR.
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i) Entità del margine di dumping
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(111) |
L’incidenza della considerevole entità del margine di dumping effettivo sull’IU non si può considerare notevole, dati il volume complessivo delle importazioni originarie dei paesi interessati e l’applicazione dei dazi antidumping. |
5.3. Dati relativi ai produttori dell’Unione inseriti nel campione
j) Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi sul mercato interno
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(112) |
I prezzi di vendita unitari dell’IU sono aumentati dell’11 % tra il 2007 e il PIR. Sono aumentati gradualmente del 16 % fino al 2009 per poi diminuire di 5 punti percentuali durante il PIR. Quest’andamento dei prezzi è legato al fatto che l’IU è stata in grado di trasferire al 2009 ordini a prezzi elevati accettati prima della crisi economica. Un altro motivo è costituito dal progressivo passaggio dell’IU a CFA più costosi, ovvero quelli a sezione larga.
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k) Salari
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(113) |
Tra il 2007 e il PIR il salario medio per ETP è diminuito del 12 % nel periodo in esame. Dalla tabella seguente non vanno però tratte conclusioni significative, dato che i salari per dipendente sono stati pesantemente influenzati dall’andamento del tasso di cambio GBP-EUR durante il periodo in esame.
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l) Investimenti e capacità di reperire capitali
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(114) |
Sebbene gli investimenti in CFA siano diminuiti del 32 % nel periodo in esame, essi erano notevoli, pari ad oltre 35 milioni di EUR e destinati prevalentemente a CFA con margine elevato. I produttori del campione non hanno avuto difficoltà a reperire capitali nel periodo in esame, dato che sono riusciti a ripagare gli investimenti entro pochi anni.
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m) Redditività sul mercato dell’Unione
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(115) |
I produttori del campione sono riusciti a realizzare profitti durante l’intero periodo in esame. I profitti ottenuti dal 2008 al PIR sono stati superiori all’obiettivo del 5 % fissato nell’inchiesta iniziale. I risultati ottenuti dai produttori del campione sono dovuti prevalentemente all’andamento dei prezzi tra il 2007 ed il PIR e dalla domanda mondiale sostenuta, che ha consentito loro di diluire i costi fissi. Il calo della redditività durante il PIR è dovuto alla diminuzione dei prezzi e alla riduzione del volume di produzione, che ha avuto un impatto negativo sui costi di produzione.
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n) Utili sul capitale investito
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(116) |
L’utile sul capitale investito (UCI), espresso come profitto totale generato dall’attività CFA in percentuale del valore contabile netto degli attivi direttamente e indirettamente connessi alla produzione di CFA, ha seguito nel complesso il suddetto andamento della redditività in tutto il periodo in esame.
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o) Flusso di cassa
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(117) |
La situazione del flusso di cassa è migliorata tra il 2007 ed il PIR, seguendo l’andamento della redditività di cui sopra durante l’intero periodo in esame.
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p) Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
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(118) |
Gli indicatori esaminati finora, pur dimostrando che l’IU ha sofferto a causa della crisi economica e della conseguente riduzione del volume delle vendite, della produzione, dell’occupazione e degli investimenti, segnalano anche che l’IU ha adeguato le sue strutture di produzione per affrontare meglio il nuovo contesto economico e per essere in grado di cogliere le opportunità sui mercati UE e dei paesi terzi in segmenti in cui si possono ottenere margini elevati. Il miglioramento della situazione economica e finanziaria dell’IU, in seguito all’istituzione delle misure antidumping nel 1999, è una prova dell’efficacia di tali misure e del fatto che l’IU si sia ripresa dagli effetti di pratiche di dumping precedenti. |
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(119) |
Il governo dell’Ucraina ha segnalato di non capire perché l’abolizione dei dazi antidumping nei confronti delle importazioni dall’Ucraina debba nuocere all’IU, se i suoi indicatori di pregiudizio evidenziano prevalentemente tendenze positive in un periodo di crisi economica, specialmente tra il 2009 ed il PIR. Tale analisi era tuttavia basata su un periodo limitato e non sull’intero periodo in esame. Va osservato che tale periodo non è rappresentantivo della tendenza generale, che è iniziata in una situazione in cui l’obiettivo in termini di profitto non veniva neppure raggiunto ed è stato infine ottenuto malgrado la crisi economica che ha colpito l’IU e i suoi indicatori alla fine del periodo in esame. Infatti, come precisato nei considerando 112 e 115, la situazione relativamente positiva dell’IU è dovuta in parte alla cospicua massa di ordini alla fine del 2008, che ha potuto essere distribuita nel 2009 ed in parte all’aumento dei consumi sui mercati dei paesi terzi, che hanno contribuito a rendere positiva la tendenza globale degli indicatori connessi al profitto. |
5.4. Conclusione
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(120) |
Sebbene il consumo sia diminuito del 21 %, l’IU è riuscita a mantenere la propria quota di mercato, i prezzi sono aumentati dell’11 %, le scorte sono rimaste ad un livello ragionevole mentre la produzione si è ridotta meno del consumo. In termini di redditività l’IU è stata remunerativa durante tutto il periodo in esame. In considerazione di quanto finora esposto si può concludere che l’IU non ha subito un grave pregiudizio durante il periodo in esame. |
F. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
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(121) |
Come si è detto ai considerando 55 e 68, i produttori esportatori della RPC e dell’Ucraina dispongono di capacità inutilizzate e del potenziale per ampliare notevolmente i loro volumi di esportazione verso l’Unione. Le capacità disponibili sono infatti cospicue e ammontano a oltre 500 000 t, il che rappresenta l’intero consumo dell’Unione. È perciò probabile che, qualora le misure fossero abrogate, ingenti quantità di CFA della RPC e ucraini entrino nel mercato dell’Unione per riconquistare la quota di mercato perduta ed accrescerla. |
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(122) |
Come sottolineato nel considerando 88, i prezzi delle importazioni dalla RPC e dall’Ucraina sono risultati bassi e inferiori ai prezzi UE (undercutting). Questi prezzi bassi probabilmente continuerebbero ad essere praticati. Inoltre per quanto riguarda l’Ucraina, come indicato nel considerando 67, essi potrebbero addirittura ridursi ulteriormente. Tale strategia dei prezzi, associata alla capacità dimostrata dagli esportatori di tali paesi di inviare sul mercato dell’Unione elevati quantitativi del prodotto in esame, avrebbe con ogni probabilità l’effetto di accentuare la tendenza del mercato dell’Unione alla riduzione dei prezzi, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell’IU. Come dimostrato sopra, i risultati finanziari dell’IU sono strettamente collegati al livello dei prezzi sul mercato dell’Unione. È pertanto probabile che, se l’IU fosse esposta ad un aumento delle importazioni in dumping dalla RPC e dall’Ucraina, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe, come ha rivelato l’inchiesta iniziale. Alla luce di questi fatti, la Commissione ha pertanto concluso che con tutta probabilità l’abrogazione delle misure nei confronti delle importazioni provenienti dalla RPC e dall’Ucraina determinerebbe la reiterazione del pregiudizio subito dall’IU. |
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(123) |
Per il Sud Africa invece, come segnalato nel considerando 63, la capacità inutilizzata risulta limitata. Inoltre, come sottolineato nel considerando 92, i prezzi delle esportazioni del Sud Africa verso l’UE sono risultati non inferiori ai prezzi dell’IU. Considerata la modesta entità delle esportazioni verso l’UE che hanno raggiunto il mercato dell’Unione, i prezzi dei CFA esportati dal Sud Africa verso i cinque principali mercati di paesi terzi sono stati confrontati ai prezzi dell’IU per tipo di prodotto. Tali prezzi sono risultati non inferiori a quelli dell’IU. |
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(124) |
Considerato che le capacità inutilizzate sono limitate e che non vi è stato undercutting dei prezzi, si conclude che l’abrogazione delle misure sulle importazioni provenienti dal Sud Africa molto probabilmente non determinerebbe una reiterazione del pregiudizio per l’IU. |
G. INTERESSE DELL’UNIONE
1. Introduzione
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(125) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della RPC e dell’Ucraina fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. L’interesse dell’Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa. Va ricordato che nelle precedenti inchieste si era ritenuto che l’adozione di misure non fosse contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate. |
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(126) |
Si è pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure nei confronti delle importazioni provenienti dalla RPC e dall’Ucraina non sia nell’interesse dell’Unione. |
2. Interesse dell’IU
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(127) |
L’IU ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente solida, come ha confermato l’andamento positivo della sua situazione economica osservato durante il periodo in esame. In particolare il fatto che l’IU abbia mantenuto la propria quota di mercato nel periodo in esame contrasta fortemente con la situazione precedente all’istituzione delle misure nel 1999. Tra il 2007 e il PIR l’IU ha anche migliorato la sua situazione in termini di redditività. Si ricorda inoltre che si sono verificati casi di elusione attraverso le importazioni dal Marocco, dalla Moldova e dalla Corea del Sud. Se ciò non si fosse verificato, la situazione dell’IU avrebbe potuto essere migliore. |
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(128) |
Si può ragionevolmente prevedere che le misure attualmente in vigore continueranno ad avere un effetto positivo sull’IU. Se le misure nei confronti delle importazioni dalla RPC e dall’Ucraina non venissero mantenute, probabilmente l’IU ricomincerebbe a subire un pregiudizio a causa dell’aumento delle importazioni a prezzi di dumping da tali paesi e la sua situazione finanziaria peggiorerebbe. |
3. Interesse degli importatori
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(129) |
Nell’inchiesta precedente, la Commissione aveva concluso che l’impatto dell’istituzione delle misure non sarebbe stato significativo. Come indicato nel considerando 11, due importatori hanno risposto al questionario ed hanno collaborato pienamente alla presente inchiesta. Essi hanno segnalato che in seguito alle misure i prezzi stavano aumentando. Dall’inchiesta risulta invece che esistevano altre fonti di rifornimento e che i prezzi all’importazione da altri paesi erano a livelli simili a quelli della RPC. |
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(130) |
In considerazione di quanto precede, si è concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente. |
4. Interesse degli utilizzatori
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(131) |
I CFA sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni e quindi in vari settori industriali, compresi quelli della pesca, marittimo e cantieristico, petrolifero e del gas, minerario, della silvicoltura, dei trasporti aerei, dell’ingegneria civile, dell’edilizia e della costruzione di ascensori. Il suddetto elenco di settori industriali è meramente indicativo. |
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(132) |
La Commissione ha inviato questionari a tutti gli utilizzatori noti. Come indicato nel considerando 16, solo un utilizzatore ha collaborato alla presente inchiesta, affermando di non essere svantaggiato dalle misure, in quanto esistono altre fonti e i CFA non costituiscono una quota notevole dei suoi costi di produzione. In tale contesto si è concluso che, visto l’impatto trascurabile del costo dei CFA per le industrie utilizzatrici e l’esistenza di altre fonti di rifornimento disponibili, le misure in vigore non hanno un effetto notevole sull’industria utilizzatrice. |
5. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
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(133) |
In base a quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping. |
H. MISURE ANTIDUMPING
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(134) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali è sembrato opportuno raccomandare il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC e dall’Ucraina e la sospensione delle misure sulle importazioni provenienti dal Sud Africa. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni di cui sopra. |
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(135) |
Si conclude di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di CFA originari della RPC e dell’Ucraina. Invece non risulta necessario mantenere le misure applicabili alle importazioni dal Sud Africa. |
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(136) |
Come indicato ai precedenti considerando 2 e 3, le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame dall’Ucraina e dalla RPC sono state estese e comprendono anche le importazioni di CFA spediti da Moldova, Marocco e Corea del Sud, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati originari di uno di questi paesi. La proroga delle misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame di cui al considerando 2, deve riguardare anche le importazioni di CFA spediti da Moldova, Marocco e Corea del Sud, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati originari di uno di questi paesi. Il produttore esportatore marocchino esentato dalle misure estese con il regolamento (CE) n. 1886/2004 deve beneficiare dell’esenzione delle misure istituite con il presente regolamento. Gli undici produttori esportatori della Corea del Sud che erano stati esonerati dalle misure estese con il regolamento di esecuzione (CE) n. 400/2010 devono essere esonerati anche dalle misure istituite dal presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi (locked-coil ropes), ma esclusi i cavi e le funi d’acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312 10 81 11, 7312 10 81 12, 7312 10 81 13, 7312 10 81 19, 7312 10 83 11, 7312 10 83 12, 7312 10 83 13, 7312 10 83 19, 7312 10 85 11, 7312 10 85 12, 7312 10 85 13, 7312 10 85 19, 7312 10 89 11, 7312 10 89 12, 7312 10 89 13, 7312 10 89 19, 7312 10 98 11, 7312 10 98 12, 7312 10 98 13 e 7312 10 98 19) originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e originario della Repubblica popolare cinese è pari al 60,4 %.
3. L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e originario dell’Ucraina, è del 51,8 %.
4. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, viene esteso alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti dal Marocco, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Marocco (codici TARIC 7312 10 81 12, 7312 10 83 12, 7312 10 85 12, 7312 10 89 12 e 7312 10 98 12), ad eccezione dei prodotti fabbricati dalla Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco (codice addizionale TARIC A567) e alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Repubblica di Corea (codici TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 e 7312 10 98 13), ad eccezione dei prodotti fabbricati dalle società elencate qui di seguito:
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Paese |
Società |
Codice addizionale TARIC |
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Repubblica di Corea |
Bosung Wire Rope Co, Ltd., 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872 |
A969 |
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Chung Woo Rope Co., Ltd. 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan |
A969 |
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CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam |
A969 |
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Cosmo Wire Ltd., 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan |
A969 |
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Dae Heung Industrial Co., Ltd., 185 Pyunglim - Ri, Daesan-Myun, Haman-Gun, Gyungnam |
A969 |
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DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam |
A969 |
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Kiswire Ltd., 20th Fl. Jangkyo Bldg., 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul |
A969 |
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Manho Rope & Wire Ltd., Dongho Bldg, 85-2, 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan |
A969 |
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Shin Han Rope CO.,LTD, 715-8, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon |
A969 |
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Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan |
A969 |
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Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam |
A969 |
5. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni dall’Ucraina, di cui al paragrafo 3, viene esteso alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti dalla Moldova, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Moldova (codici TARIC 7312 10 81 11, 7312 10 83 11, 7312 10 85 11, 7312 10 89 11 e 7312 10 98 11).
6. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
7. È chiuso il procedimento di riesame relativo alle importazioni di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi le funi e i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm originari del Sud Africa, attualmente classificati alle voci NC ex 7312 10 81 , ex 7312 10 83 , ex 7312 10 85 , ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.
(3) GU L 211 del 4.8.2001, pag. 1.
(4) GU L 285 del 31.10.2007, pag. 1.
(5) GU L 120 del 24.4.2004, pag. 1.
(6) GU L 328 del 30.10.2004, pag. 1.
(7) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.
(8) GU L 117 dell’11.5.2010, pag. 1.
(9) GU C 309 del 13.11.2010, pag. 6.
(10) GU C 311 del 16.11.2010, pag. 16.
(11) Causa T-369/08 Associazione europea degli importatori di cavi d’acciaio (EWRIA) e altri contro Commissione europea [2010], paragrafo 76 e seguenti.