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Document 32012R0023
Commission Implementing Regulation (EU) No 23/2012 of 11 January 2012 approving a non-minor amendment to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Dauno (PDO))
Regolamento di esecuzione (UE) n. 23/2012 della Commissione, dell' 11 gennaio 2012 , recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dauno (DOP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 23/2012 della Commissione, dell' 11 gennaio 2012 , recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dauno (DOP)]
GU L 9 del 13.1.2012, pp. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
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13.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 9/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 23/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'11 gennaio 2012
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dauno (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) come modificato dal regolamento (CE) n. 2325/97 (3). |
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(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la modifica deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concernente la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è approvata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.
ALLEGATO
Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:
Classe 1.5. Oli e grassi
ITALIA
Dauno (DOP)