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Document 32012D0286
2012/286/EU: Commission Decision of 31 May 2012 on the creation of an Expert Group on Land Transport Security
2012/286/UE: Decisione della Commissione, del 31 maggio 2012 , relativa alla creazione di un gruppo di esperti sulla sicurezza del trasporto terrestre
2012/286/UE: Decisione della Commissione, del 31 maggio 2012 , relativa alla creazione di un gruppo di esperti sulla sicurezza del trasporto terrestre
GU L 142 del 1.6.2012, pp. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
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1.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 142/47 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2012
relativa alla creazione di un gruppo di esperti sulla sicurezza del trasporto terrestre
(2012/286/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 90 del trattato dispone che gli obiettivi dei trattati in materia di trasporti sono perseguiti nel quadro di una politica comune dei trasporti, di cui la sicurezza dei trasporti rappresenta una parte importante. |
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(2) |
Il Libro bianco «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (1), all’allegato I, punto 1.3, auspica un’iniziativa relativa all’istituzione di un gruppo permanente di esperti sulla sicurezza del trasporto terrestre. |
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(3) |
È dunque necessario istituire un gruppo di esperti nel settore della sicurezza del trasporto terrestre e definirne mansioni e struttura. |
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(4) |
Il gruppo ha il compito di assistere la Commissione nell’elaborazione e nell’attuazione delle attività dell’Unione intese a sviluppare strategie in materia di sicurezza nel settore del trasporto terrestre e di favorire lo scambio permanente di esperienze, politiche e prassi pertinenti in materia tra gli Stati membri e i vari attori interessati. |
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(5) |
Il gruppo è composto dalle autorità competenti degli Stati membri, che nominano esperti provenienti dai dipartimenti governativi responsabili di questioni di trasporti e sicurezza o di strategia. |
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(6) |
Occorre stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo. |
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(7) |
I dati personali dei membri del gruppo sono trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
È istituito il gruppo di esperti sulla sicurezza del trasporto terrestre, nel prosieguo denominato «il gruppo».
Articolo 2
Compiti
1. Il gruppo ha il compito di assistere la Commissione nell’elaborazione e nell’attuazione delle attività dell’Unione europea intese a sviluppare strategie in materia di sicurezza nel settore del trasporto terrestre e di favorire lo scambio permanente di esperienze, politiche e prassi pertinenti in materia tra gli Stati membri e i vari attori interessati.
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 il gruppo:
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— |
assiste la Commissione nell’elaborazione di strumenti di controllo, valutazione e diffusione dei risultati delle misure adottate a livello unionale nel settore della sicurezza del trasporto terrestre, |
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contribuisce all’attuazione dei programmi settoriali di azione dell’Unione europea, segnatamente procedendo all’esame dei loro risultati e proponendo miglioramenti delle misure adottate, |
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— |
promuove lo scambio di informazioni sulle misure adottate a tutti i livelli per promuovere la sicurezza del trasporto terrestre e, se del caso, presenta proposte relative a eventuali azioni a livello di Unione europea, |
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— |
emette pareri o presenta relazioni alla Commissione, sia su richiesta di quest’ultima, sia di propria iniziativa, su qualsiasi problema pertinente riguardante la sicurezza del trasporto terrestre nell’Unione europea. |
Articolo 3
Consultazione
La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del trasporto terrestre.
Articolo 4
Composizione
1. Membri sono le autorità competenti degli Stati membri, che nominano due rappresentanti:
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a) |
un rappresentante per Stato membro proveniente dai ministeri o dai dipartimenti governativi responsabili del trasporto terrestre; e |
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b) |
un rappresentante per Stato membro proveniente dai ministeri o dai dipartimenti governativi responsabili per le questioni di sicurezza o di strategia. |
2. I rappresentanti della Commissione possono conferire lo statuto di osservatore a persone o invitare rappresentanti europei di organizzazioni internazionali e professionali impegnate nella, o direttamente interessate dalla, sicurezza del trasporto terrestre nonché le organizzazioni di utenti dei trasporti.
3. I nomi delle persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e di altre entità simili della Commissione (nel prosieguo denominato «il registro»). I nomi delle autorità degli Stati membri possono essere pubblicati nel registro. I nomi delle persone e delle organizzazioni di cui al paragrafo 2 sono pubblicati nel registro e ne sono divulgati gli interessi rappresentati (3).
4. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 5
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. D’accordo con la Commissione, il gruppo può istituire gruppi di lavoro che esaminino questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo medesimo. Tali gruppi di lavoro si sciolgono non appena espletato il loro mandato.
3. La Commissione può invitare a partecipare ai lavori del comitato, caso per caso, chiunque abbia particolare competenza su un argomento iscritto all’ordine del giorno. Gli esperti invitati partecipano ai lavori esclusivamente per l’argomento specifico che ne ha motivato la presenza.
4. Per elaborare i suoi pareri, il gruppo può nominare uno dei rappresentanti degli Stati membri relatore incaricato di redigere relazioni.
5. Il gruppo si riunisce di norma nella sede della Commissione su convocazione di quest’ultima e tiene almeno due riunioni l’anno. La Commissione assume i compiti di segreteria. Possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti e dei gruppi di lavoro altri funzionari della Commissione aventi un interesse nel procedimento.
6. Le deliberazioni del gruppo vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione o sui pareri che il gruppo formula di propria iniziativa. Esse non sono seguite da votazione.
7. La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti nel registro o indicando nel registro un link verso il sito web corrispondente. Deroghe alla pubblicazione sono possibili qualora tale pubblicazione possa mettere a repentaglio la protezione di un interesse pubblico o privato quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
8. I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (5). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.
Articolo 6
Spese di riunione e oneri finanziari
1. I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti dei membri in relazione alle attività del gruppo conformemente alle disposizioni in vigore all’interno della Commissione. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli osservatori e dagli esperti in relazione alle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni in vigore all’interno della Commissione.
3. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) COM(2011) 144 definitivo.
(2) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(3) I membri che non desiderino che il proprio nome sia pubblicato possono richiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non pubblicare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.