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Document 32012D0191

    2012/191/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 aprile 2012 , che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento e tembotrione [notificata con il numero C(2012) 2259] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 102 del 12.4.2012, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/191/oj

    12.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 102/15


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 aprile 2012

    che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento e tembotrione

    [notificata con il numero C(2012) 2259]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/191/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), in particolare l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011.

    (2)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2006 il Regno Unito ha ricevuto dalla Nissan Chemical Europe SARL una domanda per l’inserimento della sostanza attiva amisulbrom nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/669/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

    (3)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel febbraio 2007 l’Irlanda ha ricevuto dalla DuPont International Operations SARL una domanda per l’inserimento della sostanza attiva chlorantraniliprole nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/560/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

    (4)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’agosto 2005 il Regno Unito ha ricevuto dalla Dow Agrosciences una domanda per l’inserimento della sostanza attiva meptildinocap nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/589/CE della Commissione (5) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

    (5)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla Syngenta Ltd una domanda per l’inserimento della sostanza attiva pinoxaden nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/459/CE della Commissione (6) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

    (6)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel gennaio 2003 i Paesi Bassi hanno ricevuto una domanda della Enhold B.V. riguardante l’inclusione della sostanza attiva tiosolfato di argento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/850/CE della Commissione (7) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

    (7)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, nel novembre 2005 l’Austria ha ricevuto una domanda della Bayer CropScience AG riguardante l’inclusione della sostanza attiva tembotrione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/586/CE della Commissione (8) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

    (8)

    La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE e, in particolare, delle condizioni relative alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.

    (9)

    Gli effetti delle succitate sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato i rispettivi progetti di relazione di valutazione alla Commissione il 15 luglio 2008 (amisulbrom), l’11 febbraio 2009 (chlorantraniliprole), il 25 ottobre 2006 (meptildinocap), il 30 novembre 2005 (pinoxaden), il 9 novembre 2005 (tiosolfato di argento) e il 2 febbraio 2007 (tembotrione).

    (10)

    In seguito alla presentazione dei progetti di relazione da parte degli Stati membri relatori si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. Per questo motivo l’esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con le decisioni della Commissione 2010/353/UE (9) (amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap e pinoxaden) e 2010/149/UE (10) (tiosolfato di argento e tembotrione).

    (11)

    Dato che da tale valutazione non sono emersi finora motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di ventiquattro mesi le autorizzazioni provvisorie rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l’esame dei fascicoli possa proseguire. Si prevede che il processo di valutazione e decisione per un’eventuale approvazione conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 delle sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento e tembotrione si concluderà entro ventiquattro mesi.

    (12)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento o tembotrione fino al 31 maggio 2014.

    Articolo 2

    La presente decisione scade il 31 maggio 2014.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2012

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (3)  GU L 274 del 18.10.2007, pag. 15.

    (4)  GU L 213 del 15.8.2007, pag. 29.

    (5)  GU L 240 del 2.9.2006, pag. 9.

    (6)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 32.

    (7)  GU L 322 del 9.12.2003, pag. 28.

    (8)  GU L 236 del 31.8.2006, pag. 31.

    (9)  GU L 160 del 26.6.2010, pag. 26.

    (10)  GU L 60 del 10.3.2010, pag. 24.


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