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Document 32011R1241

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011 , che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 concernente l’applicazione di detrazioni da determinati sforzi di pesca nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti da parte di alcuni Stati membri nell’anno precedente

GU L 318 del 1.12.2011, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1241/oj

1.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1241/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 concernente l’applicazione di detrazioni da determinati sforzi di pesca nel 2011 in seguito al superamento dei contingenti da parte di alcuni Stati membri nell’anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 106, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 della Commissione (2) riduce lo sforzo di pesca massimo consentito per alcuni Stati membri in base al regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio (3) e, per talune zone e attività di pesca, al regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio (4).

(2)

Sulla base della recente corrispondenza con alcuni Stati membri, è emersa la necessità di verifiche supplementari delle informazioni alla base del regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 e dei quantitativi detratti fissati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011.

(3)

Considerando che il regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 sarà direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dopo la sua entrata in vigore e considerando l’impatto diretto che esso potrebbe avere sulle attività di pesca di alcuni operatori dell’UE, è opportuno che esso venga abrogato a decorrere da tale data in attesa della verifica e della sostituzione con un nuovo regolamento. Resta impregiudicato l’obbligo per la Commissione di applicare detrazioni dagli sforzi di pesca per gli anni successivi in seguito al superamento dei contingenti nell’anno 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1211/2011 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 308 del 24.11.2011, pag. 15.

(3)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

(4)  GU L 258 del 5.8.2004, pag. 1.


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